CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Lucca di cui al procedimento n.8089/2011 depositato il 21/3/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Lucca, con provvedimento del 7/6/2019, rigettò ilreclamo, ex art 26 l.fall., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso ildecreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che avevarespinto la richiesta formulata dall’odierna ricorrente, affittuariaNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’azienda, dell’equo indennizzo ex art. 79 l.fall., ritenendo che lastipulazione del contratto di affitto di azienda del 24/1/2011 fosse stataun’operazione strumentale, posta in essere al solo fine di depauperare icreditori sottraendo l’azienda alla loro aggressione e destinando al lorosoddisfacimento solo i canoni.2. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34101/2021, in accoglimentodel primo e secondo motivo del ricorso, cassò con rinvio l’impugnatodecreto.2.1 I giudici di legittimità, dopo aver precisato che il giudice a quo, nelrigettare la domanda di indennizzo proposta dall’affittuario, avevacompiuto un accertamento incidentale sulla nullità del contratto di affittod’azienda, ritennero che il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative deicreditori non fosse, di per sé, nullo per illiceità della causa, masoggiacesse semmai alla sanzione dell’inefficacia in presenza dellecondizioni per l’utile esperimento dell’azione revocatoria.3. Riassunta la causa, il Tribunale di Lucca, con l’impugnatoprovvedimento, respingeva il ricorso.3.1 Il Tribunale premetteva che la corresponsione di un equo indennizzoda parte della curatela all’affittuario, in caso di recesso dal contrattod’affitto pendente, presupponeva: i) che la parte che aveva subito ilrecesso avesse dimostrato l’esistenza di un pregiudizio e che la parterecedente avesse tratto vantaggio dal riacquisto della disponibilitàdell’azienda; ii) che nel bilanciamento tra l’interesse privato dell’affittuarioe l’interesse della massa dei creditori il sacrificio sopportato dal primoavesse un peso maggiore del vantaggio conseguito dal recedente.3.2 Rilevava che, come era emerso dalla sentenza della Corte d’Appello diresponsabilità e risarcimento danni proposto dal Fallimento nei confronti,tra gli altri, della società [OSCURATO:PERSONA] (socia maggioritaria diEssedì s.r.l. e già titolare del 94% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA].), il contrattoNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026di affitto di azienda era risultato foriero di pregiudizi (accertati dalla CTU)per la società fallita, anche per effetto di condizioni contrattuali sbilanciatein favore dell’affittuaria (esiguo canone di affitto a fronte della previsionedi oneri fissi a carico dell’affittante, condizioni inique, per l’affittante, conriferimento alla risoluzione del contratto e al diritto di prelazione).3.3 Soggiungeva che anche gli altri contratti di locazione di terreni emagazzini stipulati dalle stesse parti erano stati fonte di danno per societàfallita, mentre nessun rilievo era da attribuirsi ai presunti utili attesi, avutoriguardo al caso concreto e al dato temporale che vedeva la conclusionedel contratto a distanza di due mesi dalla dichiarazione di fallimento surichiesta del debitore; circostanza questa sintomatica del fatto che loscopo del contratto di affitto di azienda era quello di tentare unaconservazione della continuità aziendale in vista di un imminente eprevisto fallimento.3.4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è stato così riassunto dalla parte: «Art. 360, comma 1,n 3 e 5 c.p.c: violazione e/o e falsa applicazione 79 l.fall: erroneaapplicazione dei criteri di determinazione dell’equo indennizzo. Violazionedel principio indennitario e di arricchimento senza causa e ingiustificatalocupletazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti: insussistenza di pregiudizi perEssedi riferibile al Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda»; la ricorrentesostiene che il Tribunale abbia omesso l’esame di un fatto decisivocostituito dall’essere stato il fallimento risarcito degli asseriti danni subitiper effetto del contratto di affitto d’azienda dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,soccombente nel giudizio di risarcimento dei danni promosso dallacuratela ed ancora pendente, in quanto avverso la sentenza della CorteNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026d’Appello di Firenze il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso percassazione.2. Il secondo motivo è stato così riassunto dalla parte: «Art. 360, comma1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79 L.F.violazione dell’art. 132 n. 4. Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omessa valutazionedei costi sostenuti dall’affittuaria per la gestione dell’azienda. Erroneaapplicazione dei criteri per la determinazione dell’equo indennizzo». Siascrive al Tribunale di avere, nel giudizio di bilanciamento degli interessisottesi al contratto di affitto d’azienda, omesso del tutto immotivatamentedi considerare i costi di gestione e di conservazione dell’azienda, che erastata consegnata integra ed in perfette condizioni. Tale omissioneandrebbe irrimediabilmente a compromettere il giudizio valutativo per ladeterminazione dell’indennizzo ex art 79 l. fall.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degliartt. 79 l. fall. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 35, c.p.c., per avere il Tribunale omesso l’esame degli utili prospetticiderivanti dall’attività di impresa.Si sostiene che il Tribunale abbia in modo del tutto apodittico desunto cheVersilia s.r.l. fosse a conoscenza, al momento della conclusione delcontratto di affitto d’azienda, dell’intenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionedi chiedere il proprio fallimento. Argomenta la ricorrente che il contratto diaffitto di azienda prosegue anche a seguito del fallimento dell’impresa e ilcuratore si assume la responsabilità del recesso dal contratto, sapendo didover versare l’indennizzo. Si imputa al Tribunale di non aver tenuto contodei criteri di calcolo dell’indennizzo proposti dal consulente del ricorrente.4. Il ricorso è inammissibile.4.1 Tutti e tre i motivi prospettano genericamente e cumulativamente vizidi natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando e inprocedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione perNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cuiuna simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice dilegittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singolecensure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866/2022, 33348/2018; Cass. n.19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; 5964/2015; 26018 e 22404 del2014).4.2 Il primo motivo, inoltre, pecca di specificità, in quanto la ricorrentenon ha individuato e quantificato con precisione quali danni risarcitifossero da ricollegare a quelli subiti dalla fallita per effetto del contratto dilocazione.4.3 La sentenza non è in contrasto con quanto deciso dal giudice di rinviocirca la mancanza di danno, per essere stata l’azienda riconsegnata nellasua interezza. Il Tribunale ha atto di tale circostanza, ma ha correlato idanni subiti dall’affittante alla previsione e all’esecuzione di specificheclausole del contratto di affitto d’azienda.4.4 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente nel secondo motivo, lasentenza ha preso specifica posizione sulla questione degli asseriti costisostenuti, affermando che il calcolo fornito dall’opponente era inattendibilein quanto il contratto era durato solo due mesi e le spese sopportateprima della conclusione e dopo la risoluzione del contratto sino all’effettivorilascio non potevano essere presi in considerazione.4.3 La censura contenuta nel terzo motivo, infine, si infrange control’accertamento compiuto dal Tribunale; si legge, infatti, nel decreto:«Quanto al rilievo degli utili attesi nella determinazione dell’indennizzo exart. 79 l. fall. è stato già osservato nella giurisprudenza di merito comenon possa tenersi conto, quale lucro cessante, di un'astratta esemplicistica previsione di futuri utili, dovendosi invece considerare lecondizioni economiche delle parti e le particolarità del caso concreto(esempio la conclusione del contratto di affitto di azienda pochi mesiprima della presentazione di una domanda di concordato in bianco, nonNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026seguita dal deposito nel termine assegnato della proposta definitiva (cfr.[OSCURATO:PERSONA]. II, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nel caso di specie,il contratto viene concluso, in data 24.1.2011, dopo la presentazione diun’istanza di fallimento del 21.12.2010, poco prima di un’istanza diautofallimento, due mesi prima della relativa sentenza dichiarativa del24.3.2011; e non può non rilevarsi come l’affittuaria fosse societàcontraddistinta da univoca riferibilità di compagine sociale alla stessafallita, con elementi di continuità con la precedente affittuaria, con laconseguenza che il rischio di impresa che si è assunto l’affittuaria non èequo che gravi in alcuna misura sul fallimento. Ed invero la stessa finalitàdi salvaguardia della continuità aziendale che costituisce, per espressapattuizione delle parti il primario scopo del contratto del 24.1.2011, ècertamente incompatibile con la scelta di presentare istanza diautofallimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], intenzione che è peraltro arduo crederenon fosse nota a VE (per sostanziale identità della compagine sociale) eche non ha fatto desistere la stessa dalla scelta di assumere il rischiodell’affitto per sette anni».4.4 Non può, quindi, predicarsi né il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente, né l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto,in realtà, il provvedimento contiene valutazioni di merito, insindacabili inquesta sede, non condivise dalla ricorrente.5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30. 5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 13301/2022Numero sezionale 2366/2026Numero di raccolta generale 22263/2026Data pubblicazione 29/06/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.Il Presidente