CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 33441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG Rd cc ..ye-OZ d.ze .t_&cC.c/ acj oe-e c x.st-To.K. GLI s i-e-l-r-4.44 -Ltd 0-.; 194 Q-A'rq ci-tX _xtr-o)T4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 3 novembre 2022 ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. (decreto del 21 ottobre 2021). 1.1 II Tribunale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] (in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi per associazione di stampo mafioso, più fatti di omicidio, strage ed altro) risulta sottoposto al regime differenziato a far data dal 26 luglio 1996, dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell'istituto, evidenzia in sintesi : a) il ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione mafiosa, in quanto stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e componente della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo; b) la perdurante operatività della famiglia mafiosa di appartenenza ; c) l'assenza di indicatori di effettivo ravvedimento o di distacco dal contesto criminale di provenienza, ferma restando la regolarità della condotta carceraria. Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità non attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione. Si ritengono, inoltre, del tutto ininfluenti sulla decisione le richieste di acquisizione atti formulate dalla difesa (un verbale di dichiarazioni rese al PNA nel 2004 e una richiesta di informazioni alla Dda di Caltanissetta sulla condotta tenuta durante il processo Borsellino quater), non essendo mai emersa - per come prospettato dalla stessa difesa - la volontà del Greco né di collaborare con la giustizia né di dissociarsi dalla organizzazione di riferimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza. 2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi di reclamo e avrebbe sostanzialmente omesso di valutare i contenuti della memoria depositata in data 2 novembre 2022.Si era evidenziato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] di cosa nostra è un mero residuo storico e che pertanto non poteva essere valorizzata - in chiave di attualità della pericolosità - la pregressa appartenenza. Del tutto omessa la valutazione, inoltre, del lungo periodo di detenzione, tale da determinare oggettivamente la totale perdita di incidenza sugli accadimenti esterni. Si censura inoltre la mancata acquisizione degli elementi che - pure in assenza di condotte definibili come collaborative - avrebbero consentito di apprezzare il mutamento comportamentale del Greco, stante la sua disponibilità (nelle citate occasioni) a rendere dichiarazioni sui fatti oggetto dei diversi giudizi. Tali elementi, in una con la regolare condotta carceraria, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, o comunque manifestamente infondati. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Greco ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti giudicati. 3.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione mafiosa, organizzazione che risulta essere ancora operativa, per come esposto nella decisione. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'assenza di 'reali' indicatori di abbandono delle logiche di appartenenza al sodalizio, non potendo ritenersi tali le dichiarazioni rese nel 2004 e nel 2019, per come prospettate nella stessa memoria difensiva. Vi è pertanto motivazione specifica sul punto, ripreso nei motivi di ricorso, e da ciò deriva la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 3.3 Va altresì ricordato che la misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. Non occorre pertanto fornire la dimostrazione di un attuale 'apporto' al sodalizio mafioso, quanto fornire argomenti idonei a rappresentare la capacità del soggetto di mantenere i legami con simile ambiente di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza . Nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisí, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. Resta pertanto avvalorata la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. 3.4 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunale quanto alla attuale condizione del Greco, in ragione della particolare intensità del ruolo svolto in passato dall'attuale ricorrente nel contesto criminale, in una con l'assenza di indicatori di ravvedimento. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per le ragioni sinora esposte. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese