CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31046/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 144/2020 , depositata il10/06/2020, R.G.N. 346/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 534 del 2014, respinse i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], professori d’orchestra, diretti all'accertamento della trasformazione dei loro rispettivi contratti a termine, stipulati tra il 2002 ed il 2014, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche; il Tribunale ritenne verificata la decadenza delle rispettive domande ex art. 32 l. n. 183\2010 per taluni contratti stipulati nel 2012; rigettò le domande di accertamento della nullità delle clausole appositive del termine e della limitazione di orario, nonché di conversione dei rapporti in rapporti a tempo pieno e indeterminato, per i contratti scaduti dopo la metà di ottobre 2012; rigettò, altresì, le domande di risarcimento per la violazione della prelazione stabilita per le assunzioni a termine dall'art. 1 del c.c.n.l. per il personale degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate; 2.con sentenza del 24 giugno 2015, la Corte d'appello di Ancona rigettò il gravame, ritenendo in particolare inapplicabile ai contratti a termine de quibus l'invocata previsione di cui all'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 368 \ 01 sulla successione dei contratti (ex art. 11, co. 4, d.lgs. n. 368\01); considerò altresì legittime le assunzioni a termine, effettuate in base al d.lgs n. 368\01 per prestazioni connesse ad uno specifico ed indicato spettacolo; 3.con sentenza di questa Corte n. 8586 del 2019 è stato accolto il motivo del ricorso per cassazione proposto dai soccombenti per la violazione dell'art. 1 d.lgs. n.368\01 “circa la validità della causale dei termini apposti ai loro contratti, laddove si limitavano alla indicazione del singolo spettacolo (sua preparazione ed esecuzione)”; la pronuncia, richiamati gli orientamenti di legittimità in materia, ha escluso “la liceità dell'apposizione del termine nell'ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione”; ha aggiunto che “è necessario ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità”, e che “la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell'apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare”; 4. in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato “la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche e scaduti rispettivamente il 28.10.2012 per [OSCURATO:PERSONA], il 24.10.12 per [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente dichiarazione che “tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di stipulazione dei predetti contratti” e condanna della Fondazione “a riammettere in servizio i prefati lavoratori”; ha, infine, condannato la Fondazione al pagamento della indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32, co.5, della legge 183/2010, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a favore di [OSCURATO:PERSONA], di due mensilità e mezzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di otto mensilità in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dal dovuto al saldo; ha respinto “le restanti domande proposte dai ricorrenti”; 5.la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, ha ritenuto, sulla base degli enunciati contenuti nella sentenza rescindente, che la specifica connessione tra la durata solo temporaneadella prestazione e le specifiche esigenze produttive e organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare non fossero “certamente evincibili dal mero riferimento allo strumento suonato dall’orchestrale”; 6. ha liquidato l’indennità ex art. 32 cit., ne lle misure indicate in dispositivo, “valorizzando in termini di anzianità di servizio il periodo di svolgimento del differenziato complesso dei pregressi rapporti di lavoro a termine, e non essendo allegata l’esistenza di accordi di stabilizzazione”, con condanna generica “atteso che la retribuzione di euro 1.500,00 era soltanto accennata e peraltro contestata nei precedenti gradi di giudizio e nel presente nulla è stato proposto ovvero dedotto in prova”; 7.per quanto riguarda le altre domande proposte dagli istanti, la Corte bolognese ha così argomentato: “residua ancora, confusamente dedotta dai ricorrenti, la questione della conversione dei c.t.d. in contratto di lavoro full time ovvero part-time (i contratti a termine erano part-time ma con vincolo di esclusività anche per i giorni di non programmazione degli spettacoli) ma la conversione dei rapporti a tempo indeterminato comporta l’applicazione del Ccnl delle [OSCURATO:PERSONA] che prevede un contratto standard con la prestazione di un impegno di ventotto ore settimanali. I ricorrenti, infine, hanno avanzato una richiesta di ‘ricostruzione della carriera’ con richiesta di nomina di c.t.u. in proposito, che va respinta per l’assoluta genericità della formulazione mancante di specifici riferimenti sia in fatto che in diritto”; 8. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso in via principale gli orchestrali con sei motivi; ha resistito con controricorso la Fondazione, contenente impugnazione incidentale affidata ad un unico motivo; le partihanno altresì comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1. col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avuto riguardo all’accertamento della nullità del part-time e alla insorgenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno; 1.2. con riferimento al medesimo aspetto, con il secondo motivo si denuncia ancora la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., “per motivazione apparente” circa “il rigetto della domanda di nullità del part-time ed insorgenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time”; 1.3. il terzo mezzo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. 61/2000 e direttiva 2003/88/CE (in riferimento al rigetto della domanda di nullità del part-time verticale)”; si eccepisce che la Corte territoriale non avrebbe valutato lanullità degli originari contratti a tempo parziale, i quali prevedevano “prestazioni retribuite solo in specifiche giornate secondo l’orario di lavoro del contratto aziendale, ma obbligo di disponibilità e vincolo anche nei giorni non lavorati e non retribuiti”; 1.4. il quarto motivo del ricorso principale denuncia, “in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc: violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 e dell’art.116 c.p.c. quanto alla determinazione della indennità ex art. 32 L 183/2010 nel combinato disposto con l’art. 8 L.604/1966”; si deduce “il mancato esame del materiale probatorio documentale” allegato all’atto introduttivo, oltre che la mancata valutazione delle buste paga in atti, che avrebbero evitato una condanna generica; 1.5. col quint o motivo, sempre con riferimento alla determinazione dell’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., con violazione e falsa applicazione del principio della vicinanza della prova, secondoi principi del giusto processo di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000 (Carta di Nizza)”; si eccepisce ancora che l’allegazione del quantum della retribuzione “era supportata dal deposito delle buste paga” e si critica la Corte territoriale per aver lamentato “il mancato deposito dell’accordo di stabilità stipulato dalla FORM e le OOSS avente ad oggetto, appunto, l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto a termine”; 1.6. con il sesto motivo si denuncia, “in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3: violazione e falsa applicazione della clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE”; si critica la Corte felsinea per avere rigettato la domanda di ricostruzione della carriera dei ricorrenti, domanda conseguente l’accertamento e dichiarazione di insorgenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine al contratto a tempo determinato; 2. l’unico motivo del ricorso incidentale della Fondazione denuncia, a mentedel n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001, del DPR n. 1525 del 1973 e dell’art. 41 Cost., “allorquando il Giudice del rinvio non prende in esame la natura stagionale della FORM e la mancanza,al momento della stipula dei contratti di cui è causa, di alcun orchestrale assunto a tempo indeterminato”; la stessa circostanza dell’assenza di personale assunto a tempo indeterminato è, contestualmente, denunciata come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 3. per ragioni di pregiudizialità logico - giuridica deve essere esaminato innanzitutto tale motivo del ricorso incidentale, in quanto con esso si contestala valutazione operata dalla Corte territoriale di illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dagli orchestrali; il motivo non è meritevole di accoglimento; al giudice del rinvio era stato demandato di accertare la legittimità della clausola appositiva del termine contenuta nei contratti stipulati dagli orchestrali alla stregua della giurisprudenza di questa Corte e sull’assunto che andasse esclusa la liceità di detta clausola nel caso di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente fosse stato assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione; sulla base di tale principio la Corte bolognese ha ritenuto che, una volta escluso che la mera indicazione dello spettacolo per il quale erano stati assunti gli orchestrali fosse sufficiente, il riferimento allo strumento utilizzato non individuasse la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le sottese specifiche esigenze produttive e organizzative, con una valutazione che involge inevitabilmente apprezzamenti di merito che non sono suscettibili di sindacato innanzi a questa Corte (“l'accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti di legittimità dell'apposizione del termine nell'ipotesi considerata costituisce giudizio di merito” (Cass. n. 3308 del 2012; in conformità v. Cass. n. 16690 del 2008); nel giudizio chiuso di rinvio non potevano poi trovare ingresso altre questioni di fatto, quali l’assenza di lavoratori assunti a tempo indeterminato ovvero la stagionalità dell’attività datoriale, laddove circostanze prive –come nella specie – del carattere di decisività, secondo quanto sancito dalle SS.UU.di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) nel senso che, se fossero state esaminate, avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia con giudizio di certezza e non con una prognosi di mera probabilità o possibilità; 4. respinto il ricorso incidentale, possono essere esaminate le censure contenute nel ricorso principale dei lavoratori; 4.1. primi tre motivi, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto concernenti la pretesa alla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato non solo a tempo indeterminato ma anche a tempo pieno, eventualmente anche ab origine, appaiono in parte infondati e in parte inammissibili; sono infondati atteso che la nullità della clausola appositiva del termine determina la conversione in un rapporto dilavoro a tempo indeterminato ma non travolge automaticamente tutte le altre condizioni contrattuali che non siano relative alla clausola di durata, così come la previsione del part time, ove tali condizioni siano validamente apposte, in ipotesi anche corrispondenti ad un interesse del lavoratore; è noto, peraltro, che la modalità oraria rappresenta un elemento qualificante della prestazione oggetto del contrattopart-time, per cui la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile neanche per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n. 25006 del 2016) e, quindi, neanche laddove il rapporto si trasformi da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato; i motivi sono altresì inammissibili sia perché non riportano adeguatamente, nell’illustrazione degli stessi, il contenuto dei contratti impugnati e delle clausole ivi contenute che determinerebbero la nullità dei rapporti part time originariamente instaurati, sia perché, circa i pretesi errores in procedendo compiuti dal giudice del rinvio, non indicano specificamente il contenuto di tutti gli atti processuali dai quali evincere come esattamente la questione era stata introdotta in primo grado e come la medesima era stata devoluta in appello, a fronte della sentenza di rigetto del Tribunale; circa la prospettata nullità della sentenza, per contraddittorietà o apparenza della motivazione, si rammenta che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto appare percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per sostenere il decisum e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente; 4.2. parimenti inammissibili sono il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente in quanto riguardano l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010; opportuno premettere che, come insegna da tempo questa Corte, in materia di sindacato di legittimità sulla misura dell'indennità di cui all'art.32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra ilminimo ed ilmassimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 -solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. n. 1320 del 2014; più di recente: Cass. n. 25484 del 2019), mentre nel caso all’attenzione del Collegio la Corte d’Appello ha motivato sulla determinazione del numero delle mensilità, oltre che sulla mancanza di elementi che consentissero la quantificazione della condanna, e tali valutazioni non possono essere suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, tanto più con riferimento a documenti depositati in corso di giudizio; sono inammissibili, poi, le censure che denunciano la violazione dell’art.2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica lamancata valutazione di buste paga; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017); infine, priva di rilievo, oltre che di interesse, la doglianza riferita agli accordi di stabilizzazione, la cui mancanza di prova ha, eventualmente, favorito i lavoratori; 4.3. inammissibile è anche l’ultimo motivo di ricorso che invoca il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei canoni di specificità previsti per la denuncia del vizio della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto; infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); la censura in esame, invece, denuncia, promiscuamente e apoditticamente, la violazione di una clausola di una direttiva europea e di una norma del codice di rito (l’art. 164 c.p.c.), che al più avrebbe dovuto giustificare la prospettazione di un error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., senza spiegare adeguatamente come tale combinazione possa essere sussumibile nell’ambito del dedotto error in iudicando; 5. conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione integrale delle spese in considerazione della reciproca soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza