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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04301/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r (Tosic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla piena configurabilità del contestato delitto di evasione nella fattispecie considerata (pag. 1 mot. sent. imp.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigli re esjepsore [OSCURATO:PERSONA] idente Orl4ndc ViJojii Pierluigi bi Stefano r [OSCURATO:PERSONA] 31ìEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r (Tosic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla piena configurabilità del contestato delitto di evasione nella fattispecie considerata (pag. 1 mot. sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigli re esjepsore [OSCURATO:PERSONA] idente Orl4ndc ViJojii Pierluigi bi Stefano r [OSCURATO:PERSONA] 31ìEN
Sentenza Cassazione n. 04301/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris