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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12468/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1992 avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 30 ottobre 2019 dal Tribunale di Taranto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'articolo 624 bis e 56, 629 cod. cod. pen..

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento ai criteri di valutazione della prova fissati dall'articolo 192 cod. proc. pen., per essere la motivazione della sentenza impugnata non idonea a rilevare la ratio decidendi, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice e senza dare risposta alle deduzioni difensive.

La Corte d'appello avrebbe ritenuto attendibile la generica versione offerta dalla persona offesa, senza considerare che la denuncia sarebbe stata presentata a distanza di settimane dai fatti e indicherebbe circostanze non provate da alcun atto processuale; 2) erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 624 bis, 81 cpv, 56 e 629 cod. pen., per avere la Corte d'appello desunto la sussistenza del furto e della tentata estorsione da elementi del tutto insufficienti a provare l'elemento oggettivo dei delitti, quali, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, non riscontrate da alcun atto del procedimento; 3) mancanza di motivazione in ordine al rigetto degli specifici e decisivi motivi di gravame, relativi all'esistenza del furto e del tentativo di estorsione; 4) erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 624 bis, 56 e 629 cod. pen., essendo la responsabilità dell'imputato stata affermata con una motivazione apparente e senza considerare la tesi difensiva del ricorrente; 5) erronea applicazione della legge e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto in essi sono formulate doglianze sovrapponibili in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di furto in abitazione e di tentata estorsione - sono, in parte, non consentiti e, in parte, privi di specificità.

Deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata laddove ha lamentato la mancata risposta ai rilievi difensivi e l'omessa indicazione da parte della Corte d'appello delle ragioni di condivisione dell'apparato argomentativo, posto dal Giudice di primo grado a fondamento della sussistenza dei reati in questione.

Dalla lettura della pronuncia in disamina, difatti, emerge chiaramente che la Corte del merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza del Tribunale ma ha passato in rassegna le emergenze processuali e ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così ribadendo - conformemente al primo giudice - l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, rappresentate non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e dai messaggi, pacificamente inviati dall'imputato alla persona offesa.In tale contesto devono quindi disattendersi i rilievi censori mossi alla sentenza impugnata, che ha compiuto, di contro, un'autonoma valutazione delle plurime emergenze processuali e delle deduzioni difensive. 1.1.1 Nessun appunto, inoltre, può essere mosso alle valutazioni logiche e corrette operate dai Giudici del merito con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

Al pari del primo giudice, che aveva rimarcato che la persona offesa aveva "offerto una narrazione dei fatti lineare, senza enfasi o esagerazioni, mentre l'imputato non aveva offerto una prova contraria rispetto alle chiare risultanze dibattimentali inerenti l'accertamento della responsabilità per i reati ascrittigli", la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato conferma anche nei messaggi inviatile dall'imputato, da cui emergeva che quest'ultimo aveva detto alla vittima di poterle fare avere quanto sottratto in cambio, però, di denaro, e l'aveva minacciata, in caso contrario, di non farle riavere alcunché.

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507) 1.2 L'ultimo motivo, con cui il ricorrente ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità, atteso che le invocate circostanze sono state concesse già dal giudice di primo grado e la Corte d'appello, a sua volta, ha rimarcato che l'appellante le aveva inspiegabilmente chieste nuovamente con l'atto di appello.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P .

Q .

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata Così deciso in Roma, udienza del primo marzo 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1992 avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 30 ottobre 2019 dal Tribunale di Taranto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'articolo 624 bis e 56, 629 cod. cod. pen.. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento ai criteri di valutazione della prova fissati dall'articolo 192 cod. proc. pen., per essere la motivazione della sentenza impugnata non idonea a rilevare la ratio decidendi, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice e senza dare risposta alle deduzioni difensive. La Corte d'appello avrebbe ritenuto attendibile la generica versione offerta dalla persona offesa, senza considerare che la denuncia sarebbe stata presentata a distanza di settimane dai fatti e indicherebbe circostanze non provate da alcun atto processuale; 2) erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 624 bis, 81 cpv, 56 e 629 cod. pen., per avere la Corte d'appello desunto la sussistenza del furto e della tentata estorsione da elementi del tutto insufficienti a provare l'elemento oggettivo dei delitti, quali, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, non riscontrate da alcun atto del procedimento; 3) mancanza di motivazione in ordine al rigetto degli specifici e decisivi motivi di gravame, relativi all'esistenza del furto e del tentativo di estorsione; 4) erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 624 bis, 56 e 629 cod. pen., essendo la responsabilità dell'imputato stata affermata con una motivazione apparente e senza considerare la tesi difensiva del ricorrente; 5) erronea applicazione della legge e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto in essi sono formulate doglianze sovrapponibili in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di furto in abitazione e di tentata estorsione - sono, in parte, non consentiti e, in parte, privi di specificità. Deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata laddove ha lamentato la mancata risposta ai rilievi difensivi e l'omessa indicazione da parte della Corte d'appello delle ragioni di condivisione dell'apparato argomentativo, posto dal Giudice di primo grado a fondamento della sussistenza dei reati in questione. Dalla lettura della pronuncia in disamina, difatti, emerge chiaramente che la Corte del merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza del Tribunale ma ha passato in rassegna le emergenze processuali e ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così ribadendo - conformemente al primo giudice - l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, rappresentate non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e dai messaggi, pacificamente inviati dall'imputato alla persona offesa.In tale contesto devono quindi disattendersi i rilievi censori mossi alla sentenza impugnata, che ha compiuto, di contro, un'autonoma valutazione delle plurime emergenze processuali e delle deduzioni difensive. 1.1.1 Nessun appunto, inoltre, può essere mosso alle valutazioni logiche e corrette operate dai Giudici del merito con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Al pari del primo giudice, che aveva rimarcato che la persona offesa aveva "offerto una narrazione dei fatti lineare, senza enfasi o esagerazioni, mentre l'imputato non aveva offerto una prova contraria rispetto alle chiare risultanze dibattimentali inerenti l'accertamento della responsabilità per i reati ascrittigli", la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato conferma anche nei messaggi inviatile dall'imputato, da cui emergeva che quest'ultimo aveva detto alla vittima di poterle fare avere quanto sottratto in cambio, però, di denaro, e l'aveva minacciata, in caso contrario, di non farle riavere alcunché. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507) 1.2 L'ultimo motivo, con cui il ricorrente ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità, atteso che le invocate circostanze sono state concesse già dal giudice di primo grado e la Corte d'appello, a sua volta, ha rimarcato che l'appellante le aveva inspiegabilmente chieste nuovamente con l'atto di appello. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P . Q . M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata Così deciso in Roma, udienza del primo marzo 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 12468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris