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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40709/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••<" Premesso che NIEDDU Mauro propone appello (da riqualificarsi come ricorso per cassazione) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che analoghe contestazioni in punto di fatto vengono mosse con il secondo motivo di ricorso alla dosimetria della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale (euro 1.200,00 a fronte di un minimo di euro 1.000,00) e, quindi, legittimamente giustificata del giudice di merito con un sintetico, ma sufficiente, richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, la terza pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non versandosi in ipotesi di esonero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••<" Premesso che NIEDDU Mauro propone appello (da riqualificarsi come ricorso per cassazione) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che analoghe contestazioni in punto di fatto vengono mosse con il secondo motivo di ricorso alla dosimetria della pena, applicata in misura di poco superiore al minimo edittale (euro 1.200,00 a fronte di un minimo di euro 1.000,00) e, quindi, legittimamente giustificata del giudice di merito con un sintetico, ma sufficiente, richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, la terza pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non versandosi in ipotesi di esonero, di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris