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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15480/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno rilevava la carenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello Iacomino per i reati di riciclaggio ed estorsione ed annullava l'ordinanza che aveva imposto allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere.

Con l'imputazione provvisoria si contestava allo Iacomino il riciclaggio di somme provento del reato di truffa informatica ed il successivo tentativo di estorsione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa accusata di concorso in riciclaggio; estorsione funzionale a fare versare alla Battipaglia una somma corrispondente a quella che la sua banca aveva bloccato, rilevando l'anomalia dell'operazione.

Si contestava allo Iacomino di avere consumato le condotte contestate avvalendosi del metodo mafioso e della forza di intimidazione correlata alla capacità criminale accumulata dal clan "Mazzarella", facente capo alla mafia storica denominata camorra.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen., 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di riciclaggio: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere possibile il concorso dello Iacomino nei reati presupposti del riciclaggio ed avrebbe fornito sul punto una motivazione lacunosa ed insufficiente (come rilevato con l'atto di appello), dato che non era emersa alcuna attività di concorso nelle singole truffe.

2.2. Violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen. art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale rilevava la carenza di gravi indizi in relazione al reato di estorsione senza considerare il contenuto della decisiva intercettazione registrata al progr. n. 299 del 10 novembre 2020 dalla quale si evinceva il diretto interessamento dello Iacomino nella attività di recupero del denaro confluito sul conto della Battipaglia.

Si deduceva inoltre che la data indicata nell'imputazione (16 settembre 2020) era imprecisa e che l'errore doveva ritenersi superato dal fatto che nel corpo dell'imputazione venivano contestate condotte successive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.

Entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa e la convergenza degli elementi di prova raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

1.2. Nel caso in esame, sia la motivazione in ordine alla partecipazione dello Iacomino al delitto presupposto, che quella relativa alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all' estorsione non presenta vizi logici manifesti e si sottrae ad ogni censura in questa sede.

1.2.1. Con riguardo alla sua partecipazione alle truffe informatiche, il Tribunale ha effettuato una valutazione - allo "stato degli atti", tipica del giudizio cautelare - che valorizza il contenuto dell'intercettazione nel corso della quale lo Iacomino affermava la paternità del denaro provento elle truffe, circostanza che induceva il collegio di merito a ritenere che lo stesso avesse contribuito - quantomeno moralmente - alla progettazione e consumazione del reato presupposto del riciclaggio (pag. 13 dell'ordinanza impugnata).

1.2.2. Del pari, con riguardo alla su partecipazione all'estorsione consumata ai danni della Battipaglia il Tribunale - con valutazione "allo stato degli atti" - ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario in quanto, pur emergendo un sicuro interesse del ricorrente al recupero del denaro provento delle frodi informatiche, il quadro indiziario era carente in ordine all'effettivo contributo offerto dallo Iacomino alla consumazione estorsione (contributo che sarebbe, peraltro, non compatibile con il comportamento dell'Ascione che emergeva dalle conversazioni intercettate).

L'omessa considerazione della intercettazione registrata al progressivo n. 299 (riportata nel ricorso) non risulta decisiva, dato che il contenuto della stessa confermava l'interessamento dello Iacomino per il trasferimento del denaro, ma non consentiva di identificare il concreto contributo all'estorsione che ha indotto il Tribunale - con valutazione incidentale - a ritenere insufficiente il quadro indiziario.

Si rileva, da ultimo, che la perimetrazione temporale dell'azione contestata non assume rilievo decisivo dato che la carenza indiziaria si fonda, da un lato, sull'assunzione di paternità del denaro, ritenuta indicativa del concorso nel reato presupposto e, dall'altro, sulla mancata emersione di un contributo effettivo alla attività estorsiva (decodificabile come tale e non riconducibile ad un mero "interesse" - pacificamente emerso - al recupero del denaro).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno rilevava la carenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello Iacomino per i reati di riciclaggio ed estorsione ed annullava l'ordinanza che aveva imposto allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere. Con l'imputazione provvisoria si contestava allo Iacomino il riciclaggio di somme provento del reato di truffa informatica ed il successivo tentativo di estorsione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], anch'essa accusata di concorso in riciclaggio; estorsione funzionale a fare versare alla Battipaglia una somma corrispondente a quella che la sua banca aveva bloccato, rilevando l'anomalia dell'operazione. Si contestava allo Iacomino di avere consumato le condotte contestate avvalendosi del metodo mafioso e della forza di intimidazione correlata alla capacità criminale accumulata dal clan "Mazzarella", facente capo alla mafia storica denominata camorra. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen., 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di riciclaggio: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere possibile il concorso dello Iacomino nei reati presupposti del riciclaggio ed avrebbe fornito sul punto una motivazione lacunosa ed insufficiente (come rilevato con l'atto di appello), dato che non era emersa alcuna attività di concorso nelle singole truffe. 2.2. Violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen. art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale rilevava la carenza di gravi indizi in relazione al reato di estorsione senza considerare il contenuto della decisiva intercettazione registrata al progr. n. 299 del 10 novembre 2020 dalla quale si evinceva il diretto interessamento dello Iacomino nella attività di recupero del denaro confluito sul conto della Battipaglia. Si deduceva inoltre che la data indicata nell'imputazione (16 settembre 2020) era imprecisa e che l'errore doveva ritenersi superato dal fatto che nel corpo dell'imputazione venivano contestate condotte successive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1. Entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa e la convergenza degli elementi di prova raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2. Nel caso in esame, sia la motivazione in ordine alla partecipazione dello Iacomino al delitto presupposto, che quella relativa alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all' estorsione non presenta vizi logici manifesti e si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2.1. Con riguardo alla sua partecipazione alle truffe informatiche, il Tribunale ha effettuato una valutazione - allo "stato degli atti", tipica del giudizio cautelare - che valorizza il contenuto dell'intercettazione nel corso della quale lo Iacomino affermava la paternità del denaro provento elle truffe, circostanza che induceva il collegio di merito a ritenere che lo stesso avesse contribuito - quantomeno moralmente - alla progettazione e consumazione del reato presupposto del riciclaggio (pag. 13 dell'ordinanza impugnata). 1.2.2. Del pari, con riguardo alla su partecipazione all'estorsione consumata ai danni della Battipaglia il Tribunale - con valutazione "allo stato degli atti" - ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario in quanto, pur emergendo un sicuro interesse del ricorrente al recupero del denaro provento delle frodi informatiche, il quadro indiziario era carente in ordine all'effettivo contributo offerto dallo Iacomino alla consumazione estorsione (contributo che sarebbe, peraltro, non compatibile con il comportamento dell'Ascione che emergeva dalle conversazioni intercettate). L'omessa considerazione della intercettazione registrata al progressivo n. 299 (riportata nel ricorso) non risulta decisiva, dato che il contenuto della stessa confermava l'interessamento dello Iacomino per il trasferimento del denaro, ma non consentiva di identificare il concreto contributo all'estorsione che ha indotto il Tribunale - con valutazione incidentale - a ritenere insufficiente il quadro indiziario. Si rileva, da ultimo, che la perimetrazione temporale dell'azione contestata non assume rilievo decisivo dato che la carenza indiziaria si fonda, da un lato, sull'assunzione di paternità del denaro, ritenuta indicativa del concorso nel reato presupposto e, dall'altro, sulla mancata emersione di un contributo effettivo alla attività estorsiva (decodificabile come tale e non riconducibile ad un mero "interesse" - pacificamente emerso - al recupero del denaro). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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