Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33927/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • tui avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 (dep. il 9 marzo 2021) la Corte di appello di Lecce - quale Giudice del rinvio, a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 14 dicembre 2017 - all'esito del gravame interposto da Giacomo [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 20 aprile 2009 e in parziale riforma di essa, ha dichiarato non doversi t procedere nei confronti del medesimo imputato per le violazioni doganali di cui al capo h. della rubrica poiché estinte per prescrizione, eliminando la relativa pena (aumento di mesi due di reclusione), e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato altresì la responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso (capo a. della rubrica).

2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 627 e 649 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha premesso che la sentenza rescindente aveva annullato la prima pronuncia della Corte di appello in ragione della fondatezza della censura difensiva relativa alla non corretta applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ritenendo assorbite le residue doglianze.

Difatti, i con il primo motivo di ricorso - sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione - si era dedotto che: - «non risultavano correttamente correlati» il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (contestato all'[OSCURATO:PERSONA] al capo A. della rubrica) e quello di cui all'art. 291-quater d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 43 (contestato al capo H.), per i quali l'imputato era stato condannato; - e non si era tenuto conto del bis in idem tra i fatti oggetto della decisione impugnata e quelli giudicati con i provvedimenti prodotti dalla difesa (sentenze irrevocabili Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2004 e del 27 settembre 2006; sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 10 gennaio 2006 e quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio reso «nel procedimento n. 4029 RGNR»); - dunque, la difesa - al di là di quanto addotto in relazione al disposto dell'art. 649 cod. proc. pen. - aveva evidenziato la necessità di perimetrare sotto il profilo cronologico le prove acquisite (richiamando le dichiarazioni di Donato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]AMICO e il contenuto di alcune intercettazioni sull'utenza di Paolo MINOIA il 15 e il 16 dicembre 1999), per verificare se potessero supportare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di associazione di tipo mafioso (atteso che gli esiti delle intercettazioni erano già stati valutati in relazione alla sua partecipazione al diverso sodalizio dedito al traffico di tabacchi lavorati esteri, per cui il ricorrente ha riportato condanna); - a fronte di tali doglianze, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affrontare soltanto i profili formali della contestazione mediante l'esame del decreto che dispone il giudizio emesso nel proc. n. 4029/2003 R.G.N.R. e sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 9 gennaio 2006 (indicata nella sentenza rescindente come emessa il 10 gennaio 2006), ritenendo erroneamente estranea all'oggetto del giudizio la valutazione dell'identità dei fatti rispetto a quelli già oggetto delle sentenze irrevocabili della Corte di appello in quanto in relazione ad essi la decisione annullata aveva già operato una valutazione di merito con statuizione sul punto irrevocabile.

1.1. La sentenza rescindente - per quel che qui interessa - con riferimento alla dedotta violazione del bis in idem, aveva accolto il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali non coperti da giudicato offerti dalla difesa, rilevando (anzitutto, alla stregua di Sez.

U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, n. 231800) l'erroneità dell'«argomento utilizzato dalla Corte territoriale leccese per escludere la rilevanza di una parte dei provvedimenti giurisdizionali allegati ai fini del vaglio del ne bis in idem dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]», in particolare allorché aveva affermato «che "gli altri procedimenti penali a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] non risultano definiti con sentenza irrevocabile"»; pertanto, aveva demandato ai Giudici di appello un nuovo esame «sulla sussistenza di una situazione di ne bis in idem tra i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi AeHei provvedimenti giurisdizionali non coperti da giudicato prodotti in giudizio dalla difesa del ricorrente - costituiti dal decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento n. 4029 R.G.N.R. e dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 10/01/2006» (rectius: 09/01/2006; cfr. sentenza rescindente).

Dunque, in ordine all'apprezzamento delle sentenze già irrevocabili - cui pure aveva fatto riferimento la difesa - il precedente ricorso per cassazione non può dirsi accolto, tanto che il vaglio di esse non è stato oggetto del rinvio, come appena rilevato.

Né in parte qua può ritenersi che vi sia stato assorbimento, che la sentenza rescindente ha esplicitamente riferito alle censure relative alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio.

In altri termini, questa Corte aveva ritenuto fondata la censura in discorso limitatamente ai provvedimenti ammanniti dalla difesa e non coperti da giudicato.

Ne deriva che correttamente, e in ossequio al dictum della sentenza di annullamento, la pronuncia impugnata non ha considerato le sentenze irrevocabili de quibus, non rilevando la motivazione per cui il Giudice del rinvio si è così determinato, atteso che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01).

Inoltre, la Corte di appello ha compiuto la disamina ad essa devoluta, rilevando che le specifiche condotte oggetto dei procedimenti de quibus erano distinte e ascritte all'imputato come commesse in tempi diversi, facendo pure riferimento al ruolo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], secondo un iter con il quale il ricorso non si è confrontato, richiamando profili relativi alla prova dei fatti e non al thema della contestazione che sarebbe stata asseritamente elevata in violazione del divieto di bis in idem; esso, pertanto, difetta di specificità sotto il profilo in discorso (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha rappresentato: - di aver già censurato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che tale ordine di doglianze, pure oggetto dell'originario ricorso per cassazione, era rimasto assorbito a seguito della decisione di annullamento con rinvio; - che la sentenza rescissoria avrebbe reso sul punto una motivazione che ha finito col negare la funzione delle circostanze in discorso, quale strumento di adeguamento della pena al caso concreto, e ciò mediante un ragionamento che - facendo leva sulla natura associativa del reato contestato - finirebbe con l'abrogare l'istituto in presenza di tale imputazione; - che, di conseguenza, in violazione dei prinCipi da applicare al riguardo, sarebbe stata irrogata una pena sproporzionata rispetto all'entità dei fatti e dunque inidonea a favorire la risocializzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], tenuto pure del fatto che il giudizio di responsabilità ha avuto luogo a 21 anni dai fatti.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

È dirimente considerare che: - la Corte di appello ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento non solo alla gravità del delitto associativo ma anche richiamando i numerosi precedenti penali riportati dall'imputato nell'arco di oltre un decennio dell'imputato e la gravità di essi, così dando conto degli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen.

Che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del proprio potere discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - e con tale iter argomentativo, più ampio di quello oggetto di censura, il ricorso non si è confrontato in toto, difettando quindi di specificità (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).

3. Infine, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che - come addotto dalla stessa difesa - in mancanza di sospensioni sarebbe maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), non occorrendo immorare oltre sul punto.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • tui avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 (dep. il 9 marzo 2021) la Corte di appello di Lecce - quale Giudice del rinvio, a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 14 dicembre 2017 - all'esito del gravame interposto da Giacomo [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 20 aprile 2009 e in parziale riforma di essa, ha dichiarato non doversi t procedere nei confronti del medesimo imputato per le violazioni doganali di cui al capo h. della rubrica poiché estinte per prescrizione, eliminando la relativa pena (aumento di mesi due di reclusione), e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato altresì la responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso (capo a. della rubrica). 2. Avverso la sentenza rescissoria il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 627 e 649 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha premesso che la sentenza rescindente aveva annullato la prima pronuncia della Corte di appello in ragione della fondatezza della censura difensiva relativa alla non corretta applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ritenendo assorbite le residue doglianze. Difatti, i con il primo motivo di ricorso - sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione - si era dedotto che: - «non risultavano correttamente correlati» il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (contestato all'[OSCURATO:PERSONA] al capo A. della rubrica) e quello di cui all'art. 291-quater d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 43 (contestato al capo H.), per i quali l'imputato era stato condannato; - e non si era tenuto conto del bis in idem tra i fatti oggetto della decisione impugnata e quelli giudicati con i provvedimenti prodotti dalla difesa (sentenze irrevocabili Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2004 e del 27 settembre 2006; sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 10 gennaio 2006 e quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio reso «nel procedimento n. 4029 RGNR»); - dunque, la difesa - al di là di quanto addotto in relazione al disposto dell'art. 649 cod. proc. pen. - aveva evidenziato la necessità di perimetrare sotto il profilo cronologico le prove acquisite (richiamando le dichiarazioni di Donato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]AMICO e il contenuto di alcune intercettazioni sull'utenza di Paolo MINOIA il 15 e il 16 dicembre 1999), per verificare se potessero supportare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di associazione di tipo mafioso (atteso che gli esiti delle intercettazioni erano già stati valutati in relazione alla sua partecipazione al diverso sodalizio dedito al traffico di tabacchi lavorati esteri, per cui il ricorrente ha riportato condanna); - a fronte di tali doglianze, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affrontare soltanto i profili formali della contestazione mediante l'esame del decreto che dispone il giudizio emesso nel proc. n. 4029/2003 R.G.N.R. e sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 9 gennaio 2006 (indicata nella sentenza rescindente come emessa il 10 gennaio 2006), ritenendo erroneamente estranea all'oggetto del giudizio la valutazione dell'identità dei fatti rispetto a quelli già oggetto delle sentenze irrevocabili della Corte di appello in quanto in relazione ad essi la decisione annullata aveva già operato una valutazione di merito con statuizione sul punto irrevocabile. 1.1. La sentenza rescindente - per quel che qui interessa - con riferimento alla dedotta violazione del bis in idem, aveva accolto il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali non coperti da giudicato offerti dalla difesa, rilevando (anzitutto, alla stregua di Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, n. 231800) l'erroneità dell'«argomento utilizzato dalla Corte territoriale leccese per escludere la rilevanza di una parte dei provvedimenti giurisdizionali allegati ai fini del vaglio del ne bis in idem dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]», in particolare allorché aveva affermato «che "gli altri procedimenti penali a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] non risultano definiti con sentenza irrevocabile"»; pertanto, aveva demandato ai Giudici di appello un nuovo esame «sulla sussistenza di una situazione di ne bis in idem tra i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi AeHei provvedimenti giurisdizionali non coperti da giudicato prodotti in giudizio dalla difesa del ricorrente - costituiti dal decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento n. 4029 R.G.N.R. e dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 10/01/2006» (rectius: 09/01/2006; cfr. sentenza rescindente). Dunque, in ordine all'apprezzamento delle sentenze già irrevocabili - cui pure aveva fatto riferimento la difesa - il precedente ricorso per cassazione non può dirsi accolto, tanto che il vaglio di esse non è stato oggetto del rinvio, come appena rilevato. Né in parte qua può ritenersi che vi sia stato assorbimento, che la sentenza rescindente ha esplicitamente riferito alle censure relative alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio. In altri termini, questa Corte aveva ritenuto fondata la censura in discorso limitatamente ai provvedimenti ammanniti dalla difesa e non coperti da giudicato. Ne deriva che correttamente, e in ossequio al dictum della sentenza di annullamento, la pronuncia impugnata non ha considerato le sentenze irrevocabili de quibus, non rilevando la motivazione per cui il Giudice del rinvio si è così determinato, atteso che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Inoltre, la Corte di appello ha compiuto la disamina ad essa devoluta, rilevando che le specifiche condotte oggetto dei procedimenti de quibus erano distinte e ascritte all'imputato come commesse in tempi diversi, facendo pure riferimento al ruolo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], secondo un iter con il quale il ricorso non si è confrontato, richiamando profili relativi alla prova dei fatti e non al thema della contestazione che sarebbe stata asseritamente elevata in violazione del divieto di bis in idem; esso, pertanto, difetta di specificità sotto il profilo in discorso (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha rappresentato: - di aver già censurato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che tale ordine di doglianze, pure oggetto dell'originario ricorso per cassazione, era rimasto assorbito a seguito della decisione di annullamento con rinvio; - che la sentenza rescissoria avrebbe reso sul punto una motivazione che ha finito col negare la funzione delle circostanze in discorso, quale strumento di adeguamento della pena al caso concreto, e ciò mediante un ragionamento che - facendo leva sulla natura associativa del reato contestato - finirebbe con l'abrogare l'istituto in presenza di tale imputazione; - che, di conseguenza, in violazione dei prinCipi da applicare al riguardo, sarebbe stata irrogata una pena sproporzionata rispetto all'entità dei fatti e dunque inidonea a favorire la risocializzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], tenuto pure del fatto che il giudizio di responsabilità ha avuto luogo a 21 anni dai fatti. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. È dirimente considerare che: - la Corte di appello ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento non solo alla gravità del delitto associativo ma anche richiamando i numerosi precedenti penali riportati dall'imputato nell'arco di oltre un decennio dell'imputato e la gravità di essi, così dando conto degli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. Che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del proprio potere discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - e con tale iter argomentativo, più ampio di quello oggetto di censura, il ricorso non si è confrontato in toto, difettando quindi di specificità (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.). 3. Infine, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che - come addotto dalla stessa difesa - in mancanza di sospensioni sarebbe maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), non occorrendo immorare oltre sul punto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente