CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con perdita di efficacia della misura cautelare in atto; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento penale a suo carico, [OSCURATO:PERSONA] proponeva, davanti alla Corte d'appello di Catanzaro, dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, per avere questi esercitato, nel medesimo procedimento, le funzioni di giudice per le indagini preliminari. La Corte d'appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione, sull'assunto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, adottata dal detto giudice, non implicava l'esame nel merito dell'imputazione e non comportava, perciò, incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare. Avverso tale ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7558 del 28/01/2021, ritenuto che l'emissione del decreto di riapertura delle indagini determinava, per il G.i.p. emittente, l'incompatibilità con le funzioni di giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., lo accoglieva, annullando l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro. Nel giudizio di rinvio, tale Corte d'appello, con ordinanza del 17/05/2021, accoglieva la ricusazione, con la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, del decreto del 03/12/2020 che aveva disposto il giudizio, nel frattempo emesso dal giudice ricusato. Sulla base di tale ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, posto che, per effetto della stessa, il procedimento, ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., era regredito alla fase dell'udienza preliminare, [OSCURATO:PERSONA] chiese al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare a lui applicata per decorso del termine di fase di un anno di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen. (la custodia cautelare era stata eseguita il 19 dicembre 2019 sicché il termine di fase era decorso il 19 dicembre 2020). Il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 21/05/2021, rigettò la richiesta. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propose appello al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Con ordinanza del 30/11/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettò l'appello, motivando che alla fattispecie era applicabile l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. - il quale stabilisce che, nel caso in cui, «per altra causa», il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, i termini di custodia cautelare di cui al comma 1 dello stesso art. 303 decorrono di nuovo, dalla data del provvedimento che dispone il regresso, «relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento» - e che, in particolare, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio configurava un'ipotesi di «altra causa». 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 303, comma 2, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 304, comma 6, dello stesso codice. Asserisce che, anche alla luce di Sez. U, n.37207 del 16/07/2020, Gerbino, il decreto che dispone il giudizio emesso da un giudice la cui ricusazione sia stata accolta - e, quindi, privo di potere giurisdizionale rispetto al giudizio in cui si è pronunciato - non è idoneo a «produrre qualsiasi forma di effetto», in particolare, quello del passaggio alla fase processuale successiva, con la conseguente inapplicabilità del comma 2 dell'art.303 cod. proc. pen., che tale passaggio (e successiva regressione) presuppone. [OSCURATO:PERSONA] , 1. Il motivo noAondato. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nell'asserire che, in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dare luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini previsti per la fase precedente (Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617-01; Sez. 2, n. 9400 del 2015, Sola, Rv. 263303-01; Sez. 2, n. 19314 del 13/04/2017, Gallelli, non massimata; Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Amore, Rv. 248682- 01; Sez. 6, n. 16542 del 19/04/2010, Petrone, Rv. 247006-01). Ai fini del cambiamento di fase, quindi, ciò che conta è l'esistenza storico- giuridica dell'atto (nella specie, del decreto che dispone il giudizio) e non la sua validità, senza che sia dato distinguere tra vizio e vizio (Sez. 2, n. 5650 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, cit.). E, perciò, senza che rilevi, ai fini del suddetto cambiamento, il vizio di nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., da cui è affetto il decreto che dispone il giudizio emesso da un giudice la cui ricusazione sia stata accolta. Nel caso di specie, il decreto che dispone il giudizio non era inesistente ma era stato emesso e aveva perciò aperto la fase successiva, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Conseguentemente, una volta che, a seguito della declaratoria di nullità del decreto, si era determinato il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, i termini di tale fase iniziavano nuovamente a decorrere dalla data della pronuncia della suddetta declaratoria, ai sensi dell'art. 302, comma 2, cod. proc. pen. Una volta avvenuto il regresso alla precedente fase processuale, il computo dei termini, relativi alla nuova fase, aperta dal decreto che dispone il giudizio, ancorché invalido, non può proseguire. E proprio per questo soccorre la norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., il cui tenore letterale, là dove statuisce che i termini della fase alla quale il procedimento regredisce «decorrono di nuovo», sta proprio a significare che quei termini, a seguito dell'atto, poi invalidato, "non decorrevano più" e che, quindi, decorrevano i termini relativi alla fase successiva. Pertanto, qualora il rinvio a giudizio, ancorché invalido, sia stato disposto entro il termine di fase, e non sia superato il termine relativo alla fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura. Mentre nessun elemento normativo o criterio interpretativo consente di ritenere che la nuova decorrenza dei termini abbia luogo solo alla condizione, del tutto inusuale, che il provvedimento di annullamento intervenga in una data in cui non sia ancora decorso il termine di custodia relativo alla fase precedente (Sez. 5, n. 352 del 24/01/1994, Masi, Rv. 197285-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 4301 del 14/07/1998, Accardo, Rv. 211413-01). Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il successivo venir meno, per effetto dell'annullamento, dei provvedimenti che determinano il cambiamento di fase - e, quindi, una nuova decorrenza dei termini della custodia cautelare - non può, ai fini della decorrenza dei nuovi termini di custodia della nuova fase processuale instauratasi, determinare, "ora per allora", il venir meno del nuovo computo (Sez. 2, n. 5650 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, cit.; Sez. 1, n. 4301 del 14/07/1998, Accardo, Rv. 211413-01, cit.). Ciò similmente a quanto accade nel caso del venir meno, ovvero della modifica, di un'imputazione, la quale produce una corrispondente modifica dei termini massimi della custodia, ma per il futuro; non produce invece effetto, "ora per allora", sui termini relativi a fasi già esaurite. La nuova qualificazione è efficace, quindi, per la fase conclusasi con la decisione e per i gradi successivi, ma non ha valore retroattivo. Allo stesso modo, la successiva assoluzione da uno dei delitti indicato nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale sia stata ritualmente disposta la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non fa venir meno gli effetti, "ora per allora", di quella sospensione. In conclusione, alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che correttamente il Tribunale della libertà di Catanzaro non ha reputato la decorrenza dei termini della custodia cautelare applicata allo Ierullo, atteso che, alla data del 17/05/2021 in cui fu emesso il provvedimento che dichiarava nullo il decreto di rinvio a giudizio del 03/12/2020 (e che faceva regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari) non risultava ancora decorso il termine relativo alla fase dibattimentale, che si era instaurata con il predetto decreto, ancorché invalido; né risultava decorso il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Così deciso il 13/04/202