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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03359/2023

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la begu2Fitè ORDINANZA sul ricorso 29822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 96, elegge domicilio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) ( in pPrsdna dei legate rappreDentante pro rempore, rappreberadlu e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ufrt_ e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144, presso l'Avvocatura dell'Istituto e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 24 giugno 2020 con il numero 159/2020 (R.G.N. 550/2019).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Bologna di accertare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i signori Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e ha contestato l'obbligo di pagare l'importo di Euro 1.766,35, recato da un'intimazione di pagamento INAIL e da un successivo avviso bonario, e la somma di Euro 8.799,00, concernente un atto di accertamento INPS.

Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande del ricorrente, con sentenza n. 506 del 2019. 2.- Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 con il numero 159/2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto dal Cristiano e, per l'effetto, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima sede. 2.1.- In primo luogo, la Corte territoriale ha accolto l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo esperita nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro: il verbale di accertamento ispettivo, in quanto «atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro», non potrebbe essere impugnato in via autonoma.

Solo l'ordinanza ingiunzione, che irroga la sanzione, potrebbe essere impugnata. 2.2.- Nel merito, i giudici d'appello hanno accertato «l'esistenza di due rapporti di lavoro in nero con i fratelli Firenze», sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, dell'esame delle dichiarazioni acquisite e di elementi logici che corroborano le conclusioni deg l'ispettori . 3.- Con ricorso notificato il 17 novembre 2020 e affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte bolognese. 4.- Sia l'INPS che l'INAIL si sono limitati a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato.

L'Ispettorato territoriale del lavoro non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

La richiesta di accertamento negativo sarebbe stata promossa anche nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, che ha svolto l'accertamento invocato dall'INPS e dall'INAIL a fondamento delle pretese dedotte.

Tale accertamento sarebbe stato menzionato dall'INPS come giustificazione per il diniego del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Evidente, pertanto, sarebbe l'interesse ad agire anche verso l'Ispettorato. 1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato come subordinati i rapporti di lavoro controversi.

Lungi dall'indagare sul vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato elementi meramente complementari e come tali irrilevanti, desumendoli dalle deduzioni degl'ispettori. 1.3.- Con la terza censura, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia considerato i verbali di accertamento come dotati di piena prova e non abbia svolto accertamenti di sorta in ordine alle modalità effettive di svolgimento del rapporto: i lavoratori non sarebbero stati sentiti e le dichiarazioni raccolte dagl'ispettori smentirebbero la subordinazione.

La consegna della somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], e la pregressa collaborazione tra il Cristiano e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state adeguatamente valutate.

La Corte felsinea avrebbe dunque errato nell'attribuire rilievo ad alcuni dati che non denoterebbero in alcun modo gli elementi salienti della subordinazione. 1.4.- Con la quarta doglianza, il ricorrente allega, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe posto a carico dell'opponente la prova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro e della non correttezza delle somme pretese.

Con il medesimo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente prospetta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere ritenuto che fosse stato assolto l'onere probatorio da parte dei resistenti. 2.- Il primo motivo è inammissibile. 2.1.- Il ricorrente sostiene che il verbale redatto dall'Ispettorato territoriale del lavoro sia lesivo dei suoi diritti, in quanto rappresenterebbe il fondamento delle pretese avanzate dall'INPS e dall'INAIL.

Tale pregiudizio sarebbe sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente, in contraddittorio non solo con l'INPS e con l'INAIL, ma anche con l'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 2.2.- La sentenza impugnata, dal canto suo, ha ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo intrapresa nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, sul presupposto che il verbale di accertamento ispettivo non sia suscettibile d'impugnazione in via autonoma (pagina 5) e che neppure la necessità di ottenere il DURC possa fondare un apprezzabile interesse ad agire (pagina 6). 2.3.- A dispetto di tali premesse, la Corte territoriale così ha deciso la controversia: «ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo Rigetta l'appello e pertanto conferma l'impugnata sentenza» (pagina 9).

Sulla base del rigetto dell'appello, la Corte bolognese ha condannato il Cristiano a rifondere le spese di lite anche in favore dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

La sentenza di primo grado, che i giudici d'appello hanno confermato, aveva respinto le domande del Cristiano, esaminandole nel merito con riguardo a tutti i soggetti evocati in giudizio, ivi compreso l'Ispettorato territoriale del lavoro (pagina 3 della sentenza impugnata, nella parte in cui passa in rassegna gli antecedenti processuali rilevanti).

A fronte d'una sentenza che comunque si conclude con il rigetto nel merito dell'appello e con l'integrale conferma della sentenza di primo grado che aveva esaminato il merito delle pretese, in contraddittorio con tutte le parti del giudizio, la parte ricorrente non allega e non dimostra l'interesse a impugnare per cassazione le affermazioni della sentenza impugnata, che non trovano puntuale rispondenza nel dispositivo e non hanno, dunque, una portata lesiva che debba essere rimossa e dunque sorregga un concreto e attuale interesse a ricorrere.

Peraltro, anche a voler affermare un siffatto interesse, al motivo di ricorso non arriderebbe miglior sorte.

Come emergerà dallo scrutinio dei motivi dal secondo al quarto, le doglianze che contestano la subordinazione sono inammissibili e l'auspicata riforma della pronuncia d'appello, nella parte in cui esclude per incidens l'autonoma impugnabilità del verbale, non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente: l'accertamento della subordinazione, in quanto resiste alle censure del ricorrente, sarebbe comunque confermato anche nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, anche a ritenerlo valido contraddittore. 2.4.- In ultima analisi, quand'anche si reputino erronee le affermazioni in diritto della sentenza d'appello in ordine all'impossibilità d'impugnare in via autonoma il verbale ispettivo, l'accoglimento del motivo non potrebbe condurre alla riforma della sentenza d'appello, sia perché essa ha respinto nel merito il gravame, confermando la sentenza di primo grado, sia perché comunque, sul punto nodale dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, essa non presta il fianco alle censure dell'odierno ricorrente, tutte inammissibili in ragione delle considerazioni di seguito precisate. 3.- Inammissibile è anche la seconda censura, che verte sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e dei criteri che identificano il rapporto di lavoro subordinato. 3.1.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ.

Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379).

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.

Nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive: si devono dunque ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, per quanto non siano menzionati specificamente, sono tuttavia logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le molte, Cass., sez.

I, 2 agosto 2016, n. 16056). 3.2.- All'esito della disamina degli elementi di prova acquisiti, la sentenza impugnata ha accertato che «plurimi e gravi indizi [...] concordano nel disvelare l'esistenza di due rapporti di lavoro in nero con i fratelli Firenze» con riguardo ai lavori svolti nei cantieri di Dozza e di Crevalcore (pagina 5).

La Corte territoriale evidenzia che i fratelli Firenze, in quanto privi dell'autonomia d'impresa che potrebbe qualificarli come subappaltatori, hanno lavorato nei cantieri del Cristiano alle sue dipendenze, «inseriti nell'organizzazione produttiva e imprenditoriale facente capo al Cristiano» (pagina 6).

Sussiste «una eterorganizzazione sia di mezzi che di risultati» (pagina 7).

A tali conclusioni la Corte bolognese non giunge soltanto sulla base dell'esame dei verbali ispettivi, che ha valutato con prudente apprezzamento, senza conferire loro alcun valore probatorio privilegiato (pagine 7 e 8).

L'ispezione, pur prendendo le mosse dalla richiesta d'intervento inoltrata dai lavoratori, ha approfondito i dati, puntuali e attendibili, che tale richiesta racchiude e ha operato i necessari riscontri con riguardo ai lavori prestati, ai periodi dell'attività svolta, alle mansioni ricoperte, alla documentazione fotografica comprovante l'attività lavorativa (pagina 5).

Nel percorso argomentativo, che conduce all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, vengono in rilievo anche univoci e coerenti elementi logici, che attengono, in primo luogo, ai risalenti rapporti di collaborazione con il Cristiano (pagina 7).

I lavoratori, inoltre, non ricoprivano il ruolo di subappaltatori, come tali inquadrabili nell'area del lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.), e il Cristiano, parte del contratto d'appalto concernente l'esecuzione dei lavori edili in questione, non aveva alle sue dipendenze altri lavoratori e non avrebbe potuto svolgere da solo una cospicua mole di opere (pagina 6 della sentenza impugnata).

La prospettazione, che l'odierno ricorrente coltiva anche in questa sede di legittimità, al fine di disconoscere ogni rapporto di lavoro subordinato, addita i fratelli Firenze come lavoratori autonomi, che intrattenevano un rapporto negoziale con la committenza e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], genero del Cristiano.

La disamina della Corte di merito si cimenta anche con gli elementi di segno contrario, che si evincono dalle dichiarazioni del Cristofori, e ne mette a nudo incoerenze e contraddizioni (pagina 7), che rendono labili le basi delle asserzioni del ricorrente, volte ad escludere qualsiasi rapporto negoziale tra i fratelli Firenze e il Cristiano.

A fronte di una valutazione compiuta in termini concordi dai giudici del merito, senza violare i canoni dell'art. 2094 cod. civ. in ordine all'imprescindibile sottoposizione al potere disciplinare, direttivo e gerarchico del datore di lavoro, la parte ricorrente formula critiche che, dietro le sembianze della violazione di legge, auspicano un riesame delle risultanze istruttorie, che scardini una "doppia conforme", e sono, pertanto, sotto questo profilo, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 4.- Anche il terzo mezzo, che denuncia la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., presenta palesi profili d'inammissibilità. 4.1.- La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta in cassazione solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).

È inammissibile, per contro, la diversa doglianza con cui si lamenta che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa non esorbita dal perimetro dell'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).

Quanto alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., essa può essere utilmente denunciata in cassazione, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria.

La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere ritualmente censurata in sede di legittimità anche quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova assoggettata, per contro, a una regola legale di valutazione.

Ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sentenza n. 20867 del 2020, cit.). 4.2.- Le critiche della parte ricorrente (pagine da 16 a 25), nella loro essenza, si appuntano sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e ambiscono a ottenere una più favorevole rilettura delle prove acquisite, senza delineare alcuna violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nei termini definiti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata sentenza n. 20867 del 2020.

Le censure, in quanto irritualmente dedotte, sono dunque inammissibili. 5.- Inammissibile, infine, è anche la quarta censura, nei due profili in cui si articola. 5.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395).

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha affatto assegnato all'odierno ricorrente l'onere della prova, ma ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che fosse stata dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei fratelli Firenze e che corretta fosse la quantificazione delle somme pretese, alla luce dei riscontri documentali acquisiti e in difetto di contestazioni specifiche a tale riguardo. 5.2.- Inammissibile è la censura, nella parte in cui si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e si configura dunque come "doppia conforme", nei termini specificati dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

In tale fattispecie, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012 e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato in alcun modo: ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte a tale riguardo.

Tale rilievo risulta assorbente e conduce a dichiarare inammissibile il motivo, a prescindere da ogni valutazione sulla stessa possibilità di configurare come fatto decisivo il mancato assolvimento dell'onere della prova, che si atteggia come valutazione ed esula dal novero delle circostanze di fatto e degli accadimenti naturalistici (Cass., sez.

II, 26 aprile 2022, n. 13024), riconducibili al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 6.- Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev'essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. 7.- Nessuna statuizione si deve adottare sul riparto delle spese di lite, in quanto l'Ispettorato territoriale del lavoro è rimasto intimato e INPS e INAIL non hanno svolto sostanziale attività difensiva. 8.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la begu2Fitè ORDINANZA sul ricorso 29822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 96, elegge domicilio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) ( in pPrsdna dei legate rappreDentante pro rempore, rappreberadlu e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ufrt_ e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144, presso l'Avvocatura dell'Istituto e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 24 giugno 2020 con il numero 159/2020 (R.G.N. 550/2019). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Bologna di accertare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i signori Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e ha contestato l'obbligo di pagare l'importo di Euro 1.766,35, recato da un'intimazione di pagamento INAIL e da un successivo avviso bonario, e la somma di Euro 8.799,00, concernente un atto di accertamento INPS. Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande del ricorrente, con sentenza n. 506 del 2019. 2.- Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 con il numero 159/2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto dal Cristiano e, per l'effetto, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima sede. 2.1.- In primo luogo, la Corte territoriale ha accolto l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo esperita nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro: il verbale di accertamento ispettivo, in quanto «atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro», non potrebbe essere impugnato in via autonoma. Solo l'ordinanza ingiunzione, che irroga la sanzione, potrebbe essere impugnata. 2.2.- Nel merito, i giudici d'appello hanno accertato «l'esistenza di due rapporti di lavoro in nero con i fratelli Firenze», sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, dell'esame delle dichiarazioni acquisite e di elementi logici che corroborano le conclusioni deg l'ispettori . 3.- Con ricorso notificato il 17 novembre 2020 e affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte bolognese. 4.- Sia l'INPS che l'INAIL si sono limitati a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato. L'Ispettorato territoriale del lavoro non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro. La richiesta di accertamento negativo sarebbe stata promossa anche nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, che ha svolto l'accertamento invocato dall'INPS e dall'INAIL a fondamento delle pretese dedotte. Tale accertamento sarebbe stato menzionato dall'INPS come giustificazione per il diniego del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Evidente, pertanto, sarebbe l'interesse ad agire anche verso l'Ispettorato. 1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato come subordinati i rapporti di lavoro controversi. Lungi dall'indagare sul vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato elementi meramente complementari e come tali irrilevanti, desumendoli dalle deduzioni degl'ispettori. 1.3.- Con la terza censura, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia considerato i verbali di accertamento come dotati di piena prova e non abbia svolto accertamenti di sorta in ordine alle modalità effettive di svolgimento del rapporto: i lavoratori non sarebbero stati sentiti e le dichiarazioni raccolte dagl'ispettori smentirebbero la subordinazione. La consegna della somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], e la pregressa collaborazione tra il Cristiano e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state adeguatamente valutate. La Corte felsinea avrebbe dunque errato nell'attribuire rilievo ad alcuni dati che non denoterebbero in alcun modo gli elementi salienti della subordinazione. 1.4.- Con la quarta doglianza, il ricorrente allega, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe posto a carico dell'opponente la prova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro e della non correttezza delle somme pretese. Con il medesimo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente prospetta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere ritenuto che fosse stato assolto l'onere probatorio da parte dei resistenti. 2.- Il primo motivo è inammissibile. 2.1.- Il ricorrente sostiene che il verbale redatto dall'Ispettorato territoriale del lavoro sia lesivo dei suoi diritti, in quanto rappresenterebbe il fondamento delle pretese avanzate dall'INPS e dall'INAIL. Tale pregiudizio sarebbe sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente, in contraddittorio non solo con l'INPS e con l'INAIL, ma anche con l'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 2.2.- La sentenza impugnata, dal canto suo, ha ritenuto inammissibile l'azione di accertamento negativo intrapresa nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, sul presupposto che il verbale di accertamento ispettivo non sia suscettibile d'impugnazione in via autonoma (pagina 5) e che neppure la necessità di ottenere il DURC possa fondare un apprezzabile interesse ad agire (pagina 6). 2.3.- A dispetto di tali premesse, la Corte territoriale così ha deciso la controversia: «ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo Rigetta l'appello e pertanto conferma l'impugnata sentenza» (pagina 9). Sulla base del rigetto dell'appello, la Corte bolognese ha condannato il Cristiano a rifondere le spese di lite anche in favore dell'Ispettorato territoriale del lavoro. La sentenza di primo grado, che i giudici d'appello hanno confermato, aveva respinto le domande del Cristiano, esaminandole nel merito con riguardo a tutti i soggetti evocati in giudizio, ivi compreso l'Ispettorato territoriale del lavoro (pagina 3 della sentenza impugnata, nella parte in cui passa in rassegna gli antecedenti processuali rilevanti). A fronte d'una sentenza che comunque si conclude con il rigetto nel merito dell'appello e con l'integrale conferma della sentenza di primo grado che aveva esaminato il merito delle pretese, in contraddittorio con tutte le parti del giudizio, la parte ricorrente non allega e non dimostra l'interesse a impugnare per cassazione le affermazioni della sentenza impugnata, che non trovano puntuale rispondenza nel dispositivo e non hanno, dunque, una portata lesiva che debba essere rimossa e dunque sorregga un concreto e attuale interesse a ricorrere. Peraltro, anche a voler affermare un siffatto interesse, al motivo di ricorso non arriderebbe miglior sorte. Come emergerà dallo scrutinio dei motivi dal secondo al quarto, le doglianze che contestano la subordinazione sono inammissibili e l'auspicata riforma della pronuncia d'appello, nella parte in cui esclude per incidens l'autonoma impugnabilità del verbale, non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente: l'accertamento della subordinazione, in quanto resiste alle censure del ricorrente, sarebbe comunque confermato anche nei confronti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, anche a ritenerlo valido contraddittore. 2.4.- In ultima analisi, quand'anche si reputino erronee le affermazioni in diritto della sentenza d'appello in ordine all'impossibilità d'impugnare in via autonoma il verbale ispettivo, l'accoglimento del motivo non potrebbe condurre alla riforma della sentenza d'appello, sia perché essa ha respinto nel merito il gravame, confermando la sentenza di primo grado, sia perché comunque, sul punto nodale dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, essa non presta il fianco alle censure dell'odierno ricorrente, tutte inammissibili in ragione delle considerazioni di seguito precisate. 3.- Inammissibile è anche la seconda censura, che verte sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e dei criteri che identificano il rapporto di lavoro subordinato. 3.1.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive: si devono dunque ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, per quanto non siano menzionati specificamente, sono tuttavia logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le molte, Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056). 3.2.- All'esito della disamina degli elementi di prova acquisiti, la sentenza impugnata ha accertato che «plurimi e gravi indizi [...] concordano nel disvelare l'esistenza di due rapporti di lavoro in nero con i fratelli Firenze» con riguardo ai lavori svolti nei cantieri di Dozza e di Crevalcore (pagina 5). La Corte territoriale evidenzia che i fratelli Firenze, in quanto privi dell'autonomia d'impresa che potrebbe qualificarli come subappaltatori, hanno lavorato nei cantieri del Cristiano alle sue dipendenze, «inseriti nell'organizzazione produttiva e imprenditoriale facente capo al Cristiano» (pagina 6). Sussiste «una eterorganizzazione sia di mezzi che di risultati» (pagina 7). A tali conclusioni la Corte bolognese non giunge soltanto sulla base dell'esame dei verbali ispettivi, che ha valutato con prudente apprezzamento, senza conferire loro alcun valore probatorio privilegiato (pagine 7 e 8). L'ispezione, pur prendendo le mosse dalla richiesta d'intervento inoltrata dai lavoratori, ha approfondito i dati, puntuali e attendibili, che tale richiesta racchiude e ha operato i necessari riscontri con riguardo ai lavori prestati, ai periodi dell'attività svolta, alle mansioni ricoperte, alla documentazione fotografica comprovante l'attività lavorativa (pagina 5). Nel percorso argomentativo, che conduce all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, vengono in rilievo anche univoci e coerenti elementi logici, che attengono, in primo luogo, ai risalenti rapporti di collaborazione con il Cristiano (pagina 7). I lavoratori, inoltre, non ricoprivano il ruolo di subappaltatori, come tali inquadrabili nell'area del lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.), e il Cristiano, parte del contratto d'appalto concernente l'esecuzione dei lavori edili in questione, non aveva alle sue dipendenze altri lavoratori e non avrebbe potuto svolgere da solo una cospicua mole di opere (pagina 6 della sentenza impugnata). La prospettazione, che l'odierno ricorrente coltiva anche in questa sede di legittimità, al fine di disconoscere ogni rapporto di lavoro subordinato, addita i fratelli Firenze come lavoratori autonomi, che intrattenevano un rapporto negoziale con la committenza e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], genero del Cristiano. La disamina della Corte di merito si cimenta anche con gli elementi di segno contrario, che si evincono dalle dichiarazioni del Cristofori, e ne mette a nudo incoerenze e contraddizioni (pagina 7), che rendono labili le basi delle asserzioni del ricorrente, volte ad escludere qualsiasi rapporto negoziale tra i fratelli Firenze e il Cristiano. A fronte di una valutazione compiuta in termini concordi dai giudici del merito, senza violare i canoni dell'art. 2094 cod. civ. in ordine all'imprescindibile sottoposizione al potere disciplinare, direttivo e gerarchico del datore di lavoro, la parte ricorrente formula critiche che, dietro le sembianze della violazione di legge, auspicano un riesame delle risultanze istruttorie, che scardini una "doppia conforme", e sono, pertanto, sotto questo profilo, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 4.- Anche il terzo mezzo, che denuncia la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., presenta palesi profili d'inammissibilità. 4.1.- La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta in cassazione solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). È inammissibile, per contro, la diversa doglianza con cui si lamenta che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa non esorbita dal perimetro dell'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). Quanto alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., essa può essere utilmente denunciata in cassazione, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere ritualmente censurata in sede di legittimità anche quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova assoggettata, per contro, a una regola legale di valutazione. Ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sentenza n. 20867 del 2020, cit.). 4.2.- Le critiche della parte ricorrente (pagine da 16 a 25), nella loro essenza, si appuntano sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e ambiscono a ottenere una più favorevole rilettura delle prove acquisite, senza delineare alcuna violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nei termini definiti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata sentenza n. 20867 del 2020. Le censure, in quanto irritualmente dedotte, sono dunque inammissibili. 5.- Inammissibile, infine, è anche la quarta censura, nei due profili in cui si articola. 5.1.- La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha affatto assegnato all'odierno ricorrente l'onere della prova, ma ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che fosse stata dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei fratelli Firenze e che corretta fosse la quantificazione delle somme pretese, alla luce dei riscontri documentali acquisiti e in difetto di contestazioni specifiche a tale riguardo. 5.2.- Inammissibile è la censura, nella parte in cui si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e si configura dunque come "doppia conforme", nei termini specificati dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134). In tale fattispecie, al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012 e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). A tale onere la parte ricorrente non ha ottemperato in alcun modo: ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte a tale riguardo. Tale rilievo risulta assorbente e conduce a dichiarare inammissibile il motivo, a prescindere da ogni valutazione sulla stessa possibilità di configurare come fatto decisivo il mancato assolvimento dell'onere della prova, che si atteggia come valutazione ed esula dal novero delle circostanze di fatto e degli accadimenti naturalistici (Cass., sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024), riconducibili al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 6.- Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev'essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. 7.- Nessuna statuizione si deve adottare sul riparto delle spese di lite, in quanto l'Ispettorato territoriale del lavoro è rimasto intimato e INPS e INAIL non hanno svolto sostanziale attività difensiva. 8.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Di
Sentenza Cassazione n. 03359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris