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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15966/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., è generico, poiché si esaurisce in mere considerazioni astratte del tutto prive di agganci concreti al presente processo e, soprattutto, alle ragioni poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., è generico, poiché si esaurisce in mere considerazioni astratte del tutto prive di agganci concreti al presente processo e, soprattutto, alle ragioni poste a fondamento della "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris