CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 26 settembre 2017 dal Tribunale di Bari che aveva dichiarato Pasquale MASTROPASQUA responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si rendeva inosservante alla prescrizione di non rincasare più tardi delle ore 22:00 e non uscire prima delle ore 06:00, non venendo trovato al controllo durante la notte del 7 agosto 2014, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di un anno di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] MASTROPASQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la mancata assunzione di una prova decisiva, perché non si è proceduto all'esame del teste indicato dalla difesa in quanto erroneamente e contraddittoriamente ritenuta una prova irrilevante perché non idonea a confutare l'accusa alla luce di quanto risultante dalle altre prove acquisite; - l'erronea applicazione della recidiva e il vizio della motivazione poiché i precedenti penali non sono indicativi di una accresciuta pericolosità dell'imputato e la motivazione sul punto è soltanto apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo alla questione della mancata assunzione della prova testimoniale dedotta dalla difesa, deve rilevarsi che il primo giudice aveva rigettato la richiesta poiché non era stata depositata la lista testimoniale nella quale avrebbe dovuto essere indicata la testimonianza del padre dell'imputato. La difesa, infatti, in occasione della richiesta di prove ex art. 495 cod. proc. pen., aveva avanzato la richiesta di audizione del teste, precisando tuttavia che si trattava di una prova contraria. 2.1. Il giudice di secondo grado, correggendo la motivazione del Tribunale, ha invece ritenuto che la richiesta fosse in astratto ammissibile, poiché relativa ad una prova contraria non soggetta ai limiti derivanti dalla necessità indicazione nella lista testimoniale, ma giudicava la medesima richiesta di prova, volta a dimostrare che l'imputato si trovava regolarmente all'interno dell'abitazione in compagnia dei genitori, del tutto irrilevante perché non idonea a confutare la prova dell'accusa. In particolare, il secondo giudice evidenziava che, secondo quanto spontaneamente riferito al dibattimento dall'imputato, egli, in occasione del primo controllo, stava dormendo, mentre, in occasione del secondo accesso, i carabinieri si erano imbattuti nei suoi genitori che stavano rincasando, così entrando con essi all'interno dell'abitazione e constatando che egli si trovava addormentato. In proposito, la Corte d'appello ha evidenziato che la testimonianza dei carabinieri e la relazione di servizio, che era stata acquisita con il consenso delle parti, minano in radice la veridicità di quanto asserito dall'imputato, poiché gli operanti hanno precisato che in occasione del secondo controllo essi avevano rinvenuto nell'abitazione l'imputato e il padre, sicché la testimonianza di quest'ultimo risultava irrilevante rispetto a quanto accertato in occasione del primo accesso. 2.2. È bene premettere che ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., «le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame». Precisate le modalità formali di ammissione, nonché la possibilità che i testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste vengano presentati anche direttamente al dibattimento, al comma 4 del medesimo articolo si prevede che «in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento». A riguardo, alcuni precedenti di questa Corte affermano che «la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista non può essere esercitata dalla parte che non abbia depositato la propria lista nel termine indicato, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., salva la possibilità del giudice di disporre ex officio l'assunzione di nuovi mezzi di prova nei limiti di cui all'art. 507 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 17222 del 22/01/2010, Martelli, Rv. 246998).Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, «la parte che abbia omesso di depositarela lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 2815/2014 del 12/11/2013, Cambi, Rv. 258878; v. anche Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Arseni, Rv. 246613, dove si ribadisce che «il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale», e Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Noronha, Rv. 267863). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'esegesi da ultimo indicata, anche prendendo spunto dalla stessa motivazione della citata Sez. 4, Martelli, espressiva dell'indirizzo opposto; vi si legge infatti che «la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista è attribuita dall'art. 468 cod. proc. pen., comma 4, a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste. Tale facoltà non può pertanto essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta conseguentemente inammissibile [...], salva la possibilità del giudice di procedere d'ufficio all'ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 507 cod. proc. pen., nei limiti in cui ne ritenga l'assunzione assolutamente necessaria». A sostegno delle argomentazioni ora riportate, ed in particolare circa la necessità del previo deposito di una lista testimoniale propria, la sentenza in esame richiamava un precedente del 1995; nella massima ufficiale di detta pronuncia, però, era stato chiarito che «il diritto di ciascuna parte di presentare testimoni direttamente al dibattimento a prova contraria sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata dalla controparte nel termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen., è evidentemente subordinato dal comma quarto del precitato articolo alla presentazione della lista della controparte. Al di fuori di questa ipotesi, è inammissibile la deduzione di prova testimoniale nel dibattimento, salvo il caso di dimostrata impossibilità di farlo tempestivamente» (Sez. 4, n. 8033 del 10/04/1995, Vincenti, Rv. 202023). Ciò che è indefettibile è che vi sia stata la presentazione di una lista testimoniale della controparte, lista che verta su determinate circostanze: ed è su quelle circostanze che, in ipotesi, dovranno essere indicati i testimoni a prova contraria, senza alcuna necessità che chi intenda introdurne abbia già curato una lista propria. Non sarà dunque possibile per l'imputato - come nel caso esaminato da Sez. 4, Vincenti - contrastare in dibattimento, con un testimone a prova contraria non indicato in una lista tempestivamente depositata, una prova documentale prodotta dall'accusa; ma alla difesa di quello stesso imputato sarà certamente consentito di richiedere in udienza che un soggetto venga sentito a prova contraria sulle circostanze oggetto dell'escussione di testi indotti dal P.M. o dalla parte civile, indipendentemente dall'avere formalizzato una lista testimoniale. Lista che, ove si intendesse un presupposto meramente formale dell'ammissibilità di un'istanza ex art. 468 comma 4, potrebbe del resto vertere su circostanze del tutto diverse. 2.4. Deve, dunque, essere osservato che con la prova contraria la parte avversa gioca in un campo delimitato da chi ha introdotto la prova diretta: essa può introdurre testimoni ulteriori e diversi, ma incontra un limite invalicabile nelle circostanze dedotte e indicate da chi ha richiesto la prova diretta. A nulla rileva, pertanto, che una parte sappia già dell'esistenza di un testimone comunque informato su aspetti rilevanti della regiudicanda (come qui accaduto): ove si intenda sollecitare l'audizione di quel soggetto su temi specifici, se ne dovrà inserire il nominativo in una lista da presentare ai sensi del comma 1 del più volte ricordato art. 468 cod. proc. pen., ma qualora si abbia solo interesse a dedurre in senso contrario rispetto alle circostanze introdotte dalle altre parti, anche attendendone le determinazioni in ordine alle richieste istruttorie, l'istanza di escussione del medesimo ben potrà provenire da chi non abbia depositato liste di sorta.La definitiva conferma della correttezza della tesi qui esposta si ricava dalla logica: pretendere che sui medesimi temi di prova i testimoni vengano di regola indicati già a prova diretta, significa invertire l'ordine logico delle prove e l'onere della prova tra le parti, perché la parte dovrebbe preoccuparsi di dimostrare che determinate circostanze non sussistono, o sono diverse da come dedotte, ancora prima di sapere se la parte che ha interesse a provare dette circostanze introduca le medesime come tema di prova nelle proprie liste. Del resto, la centralità della prova contraria, in piena sintonia con i principi ispiratori del processo penale e con i precetti costituzionali, ha trovato formale consacrazione nel disposto dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove, indicate a discarico, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico) non a caso richiamato dall'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, all'evidente fine di far assurgere l'eventuale violazione a specifico motivo di ricorso per cassazione (mancata assunzione di prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 comma 2). 2.5. Nondimeno, la riconosciuta fondatezza della censura, già rilevata dalla Corte d'appello, non comporta gli auspicati effetti demolitori della pronuncia impugnata. La doglianza relativa alla mancata ammissione di prova decisiva non può prescindere - in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso - dall'assolvimento dell'onere di specificazione volto ad indicare il coefficiente di decisività della prova pretermessa, ossia la sua potenziale capacità, ove ammessa, di contrastare efficacemente le prove a carico, così da scardinare la tenuta logica del costrutto giustificativo della sentenza impugnata e da ribaltare il giudizio di colpevolezza. La giurisprudenza ha affermato che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non aveva indicato specificamente quali testi avrebbero dovuto essere ascoltati né le circostanze utili sulle quali avrebbero dovuto riferire» (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor,) Rv. 271849). Nel caso di specie, l'onere dell'allegazione non può dirsi assolto, avendo omesso il ricorrente di indicare le ragioni per le quali la prova non ammessa sarebbe stata capace di disarticolare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, valendo a dimostrare la reclamata estraneità dell'imputato, odierno ricorrente. In particolare, il ricorso non confuta, neppure genericamente, la logica conclusione dei giudici di appello secondo i quali la dedotta testimonianza a prova contraria era priva di concreta rilevanza, alla luce di quanto riferito dall'imputato e dai testimoni già escussi, nonché dalla relazione di servizio concordemente acquisita. Ciò determina l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso. 3. È inammissibile anche il motivo sulla recidiva poiché non si confronta con la motivazione stesa dai giudici d'appello che hanno evidenziato la specifica rilevanza dei precedenti penali che qualificano la condotta quale espressione di un'accresciuta capacità a delinquere. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem