CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 20888/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20266-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA] GOVERNO; -intimati - avverso il provvedimento n. 1694/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20266sez. M2 -ud. 10-06 -2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma di accoglimento di appello e di riforma della sentenza del Tribunale in materia di sospensione patente di guida ex art. 120 c.d.s. per coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. 2. Ministero Interno e Prefettura di Roma sono rimasti intimati. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con un motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p. La questione attiene alla sussistenza delle eccezionali ragioni per operare la compensazione delle spese di lite e del relativo obbligo motivazionale. Il motivo si appalesa infondato in quanto la Corte d'Appello ha riportato integralmente la motivazione di altra sentenza avente ad oggetto un caso identico, evidenziando che a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 120, secondo comma, CDS (sentenza Corte Cost. n. 24 del 2019) l’opposizione doveva accogliersi e ha ravvisato nella sopravvenuta declaratoria incostituzionalità della norma le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione. Ric. 2021 n. 20266sez. M2 -ud. 10-06 -2022 -3- Si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, lacompensazione delle spese legal i può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.» (ex plurimus Sez.L., Ord. n. 21157 del 2 019, Sez.6-3, Ord. n. 11815 del 2018). Tra le eccezionali ragioni deve ricomprendersi l’incertezza obiettiva dell’esito della controversia conclusasi solo a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma applicata». 2. [OSCURATO:PERSONA] condividela proposta del Relatore. 3. La memoria dellaricorrente non offre alcun elemento tale da giustificare una modifica della proposta o una rimessione del ricorso in pubblica udienza. Occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 -2, 18/02/2019, n. 4696). La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere Ric. 2021 n. 20266sez. M2 -ud. 10-06 -2022 -4- esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. In tal senso, la sentenza della Corte d’appello di Roma fa esplicito riferimento alle eccezionali ragioni che in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 consentono la compensazione delle spese. La Corte d’appello ha deciso la causa sulla base della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed ha perciò valutato la fondatezza dell’opposizione con riferimento alla nuova situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la assoluta novità della questione trattata può, invero, essere cagionata proprio dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. Sez. 6 -3, 15/05/2018, n. 11815; Cass. Sez. 6 -3, 16/03/2016, n. 5267). 4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto attinente alla regolamentazione delle spese di lite in conformità all’interpretazione giurisprudenziale consolidata. 5. Nulla sulle spese, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Ric. 2021 n. 20266sez. M2 -ud. 10-06 -2022 -5- 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont