Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22734/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

L [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].ss lisab tt rmbito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 10 settembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 25 settembre 2015 (capo a), 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 14 dicembre 2016 (capo b), 5 d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso il 28 febbraio 2017 (capo c); 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nella data di redazione del processo verbale di constatazione (capo d), unificatinel vincolo della continuazione, alla pena anni due di reclusione, oltre pene accessorie e confisca.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, lamenta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla deposizione del teste Lettieri e al processo verbale di constatazione nonché contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ritiene che la produzione documentale della difesa non sia idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni.

Deduce, in particolare, la contradditorietà della motivazione laddove, in poche righe, si sostiene, con riferimento alla società emittente le fatture, da un lato, che nel giudizio di primo grado non è stato dimostrato effettivamente che si trattasse di una società cartiera e, subito dopo, che tale società debba ritenersi tale.

Deduce, inoltre, che: la motivazione è contraddittoria anche in relazione alle dichiarazioni del teste della Guardia di Finanza e al presunto accesso presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA].; l'unico accertamento effettuato nei confronti di quest'ultima è rappresentato dall'audizione dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA]; le risultanze processuali di natura documentale contraddicono l'assunto della Corte di appello circa l'inesistenza delle operazioni; le fatture oggetto di contestazione hanno a oggetto beni e prestazioni dettagliatamente descritti; la Corte territoriale doveva valutare unicamente il principio di inerenza delle fatture rispetto all'attività svolta e la prova del pagamento delle stesse; le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. erano assolutamente compatibili con l'oggetto sociale della società emittente; la difesa ha prodotto la prova dei pagamenti di tutte le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].; i pagamenti si riferiscono ad acconti e saldi `té della fatture ed è Ee_3 questoyMotivo per il quale gli importi non corrispondono alle fatture; non è stata valorizzata la circostanza che la somma dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. corrisponde all'importo oggetto di imputazione ed è stata fornita prova tracciabile del pagamento e la conservazione dei documenti di trasporto non era prevista nel caso di specie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 5 d.

Igs. n. 74 del 2000 nella parte in cui non si ritiene necessario l'accertamento dell'effettivo conseguimento del reddito.

Deduce che in ordine alle fatture rinvenute nella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA]. non vi è stato riscontro sull'effettiva percezione delle somme, come ad esempio, incassi sul conto corrente societario o controlli incrociati con le società destinatarie delle fatture, e che la verifica sull'effettivo conseguimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. degli 2elementi attivi di reddito risulta indispensabile, non solo per quantificare il reddito effettivamente imponibile e la quantità di IVA evasa, ma anche ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. 2.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 10 d.l.gs. n. 74 del 2000, nella parte in cui si ritiene provata la penale responsabilità del ricorrente per il capo d) della rubrica, e insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma.

Deduce che: in relazione all'anno di imposta 2013 la Guardia di Finanza non ha rilevato alcuna violazione finanziaria finalizzata all'evasione delle imposte pur avendo a disposizione le fatture acquisti e vendite dell'anno 2013; l'omessa tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente per configurare i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili perché si richiede che l'occultamento o la distruzione siano finalizzati all'evasione dell'imposta; per gli anni 2014 e 2015 la sola mancanza dei registri IVA non è sintomatica della sussistenza dell'elemento piscologico del reato in quanto le fatture di tali anni risultavano annotate nel libro giornale e appare chiaro che l'imputato abbia tenuto la contabilità in modo disordinato e frammentario, ma solo colposamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. vero che nella sentenza impugnata la Corte di appello afferma, dapprima, che non risulta accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una vera e propria cartiera e che, poco dopo, afferma, in contrasto con quanto già sostenuto, che tale società non fosse operativa e fosse una vera e propria cartiera.

Tuttavia, deve rilevarsi che dal complesso della motivazione emerge, in modo chiaro, come la Corte territoriale abbia ritenuto che le fatture oggetto di verifica si riferissero, in ogni caso, a operazioni oggettivamente inesistenti.

Infatti, è stato evidenziato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. è nata e morta nel breve arco temporale WL,necessario per l'emissione delle fatture; tale società era composta daylinica socia non risultata in grado di fornire alcuna informazione o documentazione; la società non aveva dipendenti e/o collaboratori; la società non aveva scritture contabili; non è stato esibito neppure un lenzuolo asseritamente acquistato; vi è stata assenza di qualsiasi documentazione prodromica alle operazioni fatturate di ingente valore economico, quali i contratti di acquisto e di commissione d'opera, preventivi, documentazione fotografica e documenti di trasporto; non trova alcun aggancio probatorio il possibile impiego di mano d'opera assunta "in nero", 3trattandosi di elemento da alcuno indicato nel processo.

La Corte ha, poi, rilevato che non dimostrasse l'effettività delle operazioni la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, che i bonifici bancari effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. comprovassero la sola circostanza di plurimi accrediti di somme di denaro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della società del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni oscure, non essendo peraltro neppure indicata la causale del bonifico con riferimento preciso alla singola fattura.

La Corte ha, poi, esaminato anche la documentazione prodotta il 28 maggio 2021 giungendo alla conclusione che i pagamenti effettuati non consentono di riferirli alle fatture.

Pertanto, le articolate doglianze difensive, con le quali si lamentano anche travisamenti delle risultanze probatorie, non sono in grado di incidere sulla complessiva tenuta logica della motivazione.

In particolare, non risulta confutata, se non con l'ipotesi tdell'esecuzione di prestazioni di lavoro in nero in alcun modo emersa, la circostanza, ritenuta, del tutto logicamente, decisiva dalla Corte, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse lavoratori dipendenti che avrebbero potuto consentire le forniture di beni e servizi oggetto delle fatture.

Alcuna rilevanza ha la questione dell'accertamento relativo alla sede della [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto riguarda le forniture delle lenzuola deve rilevarsi che è vero che nella fattura indicata dalla difesa sono indicate le quantità per ogni dimensione di lenzuolo ordinato ma rimane la circostanza che sono stati effettuati acquisti di lenzuola per quasi -r)...esnyutiett 700.000 euro ovvero per un quantitativaVehe • la Corte ha ritenuto, con motivazione non illogica, non giustificato neppure dalla circostanza che la società acquirente si occupasse di realizzazione di imbarcazioni e relativi accessori.

Né, per le ragioni già esposte, risulta rilevante che i pagamenti effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondessero all'importo delle fatture oggetto di imputazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.

Il ricorrente nel ribadire la doglianza relativa al mancato accertamento dell'effettiva percezione delle somme oggetto delle fatture attive relative all'anno 2016 e al dolo specifico non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, immune da vizi logico-giuridici, con la quale è stato evidenziato che il delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti e che fosse stata dimostrata la finalità di evasione dell'imposta sul valore aggiunto "non ravvisandosi logicamente altre motivazioni nella condotta di omessa dichiarazione e in considerazione del contesto di generale illiceità in cui operava la società verificata".

44. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata con la quale è stata data risposta alle doglianze proposte con l'appello.

Invero, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha evidenziato che proprio l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2014 e 2015 di fatture attinenti a operazioni oggettivamente inesistenti e la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA relative all'anno di imposta 2016 rendessero evidente la finalità di evasione del fisco che ha sorretto la condotta di occultamento delle scritture contabili, in quanto la regolare tenuta delle scritture contabili della società avrebbe consentito agli organi fiscali di accertare le violazioni tributarie commesse, ovvero l'aver simulato per gli anni 2014 e 2015 spese mai sostenute e mai annotate nei previsti registri.

La Corte ha anche rilevato che l'occultamento delle scritture non avrebbe consentito, in mancanza dell'accertamento compiuto, di accertare l'ammontare dell'imponibile relativo alle operazioni compiute e, quindi, l'imposta evasa attraverso l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture inerenti a operazioni inesistenti.

Infine, è stato considerato che non è stata presentata alcuna denuncia che giustifichi la mancata esibizione della documentazione e che non è stata compiuta neppure attività di ricostruzione della documentazione.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].ss lisab tt rmbito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 10 settembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 25 settembre 2015 (capo a), 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 14 dicembre 2016 (capo b), 5 d. Igs. n. 74 del 2000, commesso il 28 febbraio 2017 (capo c); 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nella data di redazione del processo verbale di constatazione (capo d), unificatinel vincolo della continuazione, alla pena anni due di reclusione, oltre pene accessorie e confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, lamenta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla deposizione del teste Lettieri e al processo verbale di constatazione nonché contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ritiene che la produzione documentale della difesa non sia idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni. Deduce, in particolare, la contradditorietà della motivazione laddove, in poche righe, si sostiene, con riferimento alla società emittente le fatture, da un lato, che nel giudizio di primo grado non è stato dimostrato effettivamente che si trattasse di una società cartiera e, subito dopo, che tale società debba ritenersi tale. Deduce, inoltre, che: la motivazione è contraddittoria anche in relazione alle dichiarazioni del teste della Guardia di Finanza e al presunto accesso presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA].; l'unico accertamento effettuato nei confronti di quest'ultima è rappresentato dall'audizione dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA]; le risultanze processuali di natura documentale contraddicono l'assunto della Corte di appello circa l'inesistenza delle operazioni; le fatture oggetto di contestazione hanno a oggetto beni e prestazioni dettagliatamente descritti; la Corte territoriale doveva valutare unicamente il principio di inerenza delle fatture rispetto all'attività svolta e la prova del pagamento delle stesse; le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. erano assolutamente compatibili con l'oggetto sociale della società emittente; la difesa ha prodotto la prova dei pagamenti di tutte le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].; i pagamenti si riferiscono ad acconti e saldi `té della fatture ed è Ee_3 questoyMotivo per il quale gli importi non corrispondono alle fatture; non è stata valorizzata la circostanza che la somma dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. corrisponde all'importo oggetto di imputazione ed è stata fornita prova tracciabile del pagamento e la conservazione dei documenti di trasporto non era prevista nel caso di specie. 2.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000 nella parte in cui non si ritiene necessario l'accertamento dell'effettivo conseguimento del reddito. Deduce che in ordine alle fatture rinvenute nella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA]. non vi è stato riscontro sull'effettiva percezione delle somme, come ad esempio, incassi sul conto corrente societario o controlli incrociati con le società destinatarie delle fatture, e che la verifica sull'effettivo conseguimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. degli 2elementi attivi di reddito risulta indispensabile, non solo per quantificare il reddito effettivamente imponibile e la quantità di IVA evasa, ma anche ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. 2.3 Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 10 d.l.gs. n. 74 del 2000, nella parte in cui si ritiene provata la penale responsabilità del ricorrente per il capo d) della rubrica, e insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. Deduce che: in relazione all'anno di imposta 2013 la Guardia di Finanza non ha rilevato alcuna violazione finanziaria finalizzata all'evasione delle imposte pur avendo a disposizione le fatture acquisti e vendite dell'anno 2013; l'omessa tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente per configurare i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili perché si richiede che l'occultamento o la distruzione siano finalizzati all'evasione dell'imposta; per gli anni 2014 e 2015 la sola mancanza dei registri IVA non è sintomatica della sussistenza dell'elemento piscologico del reato in quanto le fatture di tali anni risultavano annotate nel libro giornale e appare chiaro che l'imputato abbia tenuto la contabilità in modo disordinato e frammentario, ma solo colposamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. vero che nella sentenza impugnata la Corte di appello afferma, dapprima, che non risulta accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una vera e propria cartiera e che, poco dopo, afferma, in contrasto con quanto già sostenuto, che tale società non fosse operativa e fosse una vera e propria cartiera. Tuttavia, deve rilevarsi che dal complesso della motivazione emerge, in modo chiaro, come la Corte territoriale abbia ritenuto che le fatture oggetto di verifica si riferissero, in ogni caso, a operazioni oggettivamente inesistenti. Infatti, è stato evidenziato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. è nata e morta nel breve arco temporale WL,necessario per l'emissione delle fatture; tale società era composta daylinica socia non risultata in grado di fornire alcuna informazione o documentazione; la società non aveva dipendenti e/o collaboratori; la società non aveva scritture contabili; non è stato esibito neppure un lenzuolo asseritamente acquistato; vi è stata assenza di qualsiasi documentazione prodromica alle operazioni fatturate di ingente valore economico, quali i contratti di acquisto e di commissione d'opera, preventivi, documentazione fotografica e documenti di trasporto; non trova alcun aggancio probatorio il possibile impiego di mano d'opera assunta "in nero", 3trattandosi di elemento da alcuno indicato nel processo. La Corte ha, poi, rilevato che non dimostrasse l'effettività delle operazioni la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, che i bonifici bancari effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. comprovassero la sola circostanza di plurimi accrediti di somme di denaro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della società del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni oscure, non essendo peraltro neppure indicata la causale del bonifico con riferimento preciso alla singola fattura. La Corte ha, poi, esaminato anche la documentazione prodotta il 28 maggio 2021 giungendo alla conclusione che i pagamenti effettuati non consentono di riferirli alle fatture. Pertanto, le articolate doglianze difensive, con le quali si lamentano anche travisamenti delle risultanze probatorie, non sono in grado di incidere sulla complessiva tenuta logica della motivazione. In particolare, non risulta confutata, se non con l'ipotesi tdell'esecuzione di prestazioni di lavoro in nero in alcun modo emersa, la circostanza, ritenuta, del tutto logicamente, decisiva dalla Corte, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse lavoratori dipendenti che avrebbero potuto consentire le forniture di beni e servizi oggetto delle fatture. Alcuna rilevanza ha la questione dell'accertamento relativo alla sede della [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto riguarda le forniture delle lenzuola deve rilevarsi che è vero che nella fattura indicata dalla difesa sono indicate le quantità per ogni dimensione di lenzuolo ordinato ma rimane la circostanza che sono stati effettuati acquisti di lenzuola per quasi -r)...esnyutiett 700.000 euro ovvero per un quantitativaVehe • la Corte ha ritenuto, con motivazione non illogica, non giustificato neppure dalla circostanza che la società acquirente si occupasse di realizzazione di imbarcazioni e relativi accessori. Né, per le ragioni già esposte, risulta rilevante che i pagamenti effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondessero all'importo delle fatture oggetto di imputazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente nel ribadire la doglianza relativa al mancato accertamento dell'effettiva percezione delle somme oggetto delle fatture attive relative all'anno 2016 e al dolo specifico non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, immune da vizi logico-giuridici, con la quale è stato evidenziato che il delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti e che fosse stata dimostrata la finalità di evasione dell'imposta sul valore aggiunto "non ravvisandosi logicamente altre motivazioni nella condotta di omessa dichiarazione e in considerazione del contesto di generale illiceità in cui operava la società verificata". 44. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata con la quale è stata data risposta alle doglianze proposte con l'appello. Invero, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha evidenziato che proprio l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2014 e 2015 di fatture attinenti a operazioni oggettivamente inesistenti e la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA relative all'anno di imposta 2016 rendessero evidente la finalità di evasione del fisco che ha sorretto la condotta di occultamento delle scritture contabili, in quanto la regolare tenuta delle scritture contabili della società avrebbe consentito agli organi fiscali di accertare le violazioni tributarie commesse, ovvero l'aver simulato per gli anni 2014 e 2015 spese mai sostenute e mai annotate nei previsti registri. La Corte ha anche rilevato che l'occultamento delle scritture non avrebbe consentito, in mancanza dell'accertamento compiuto, di accertare l'ammontare dell'imponibile relativo alle operazioni compiute e, quindi, l'imposta evasa attraverso l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture inerenti a operazioni inesistenti. Infine, è stato considerato che non è stata presentata alcuna denuncia che giustifichi la mancata esibizione della documentazione e che non è stata compiuta neppure attività di ricostruzione della documentazione. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 5
Sentenza Cassazione n. 22734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris