Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30972/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; YV-2- Arr-ro,Le-e.- (Lite ("2) (A, C-CIL k\rT L ioc_o 4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza della sezione Quinta penale, n. 10428-24 del 30 gennaio 2024, ha ritenuto la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha rideterminato la pena irrogata ai ricorrenti in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alla riduzione alla durata di tre anni delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] che la pena irrogata è relativa al reato di bancarotta di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219 comma 1, 223 comma 1 legge fall. (capo A), per il quale i ricorrenti avevano riportato la condanna alla pena di anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato che il motivo proposto dalla difesa, avv.

M. L'Insalata, con le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata a mezzo p.e.c. del 9 giugno 2025 (vizio di motivazione quanto alla prescrizione de/reato, dedotta in sede di discussione dinanzi al giudice del rinvio in quanto maturata dopo il deposito dei motivi di appello - 29 marzo 2019 - a fronte della data della sentenza dichiarativa di fa/I. del 23 febbraio 2011) è manifestamente infondato in quanto si riferisce ad enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la sentenza di annullamento con rinvio è intervenuta soltanto in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. dichiarando, nel resto, i ricorsi inammissibili e che, comunque, i ricorrenti hanno riportato condanna per il reato di bancarotta fraudolenta cui al capo A, con sentenza dichiarativa di fallimento - dies a quo del termine di prescrizione - alla data del 23 febbraio 2011 (v. dispositivo della prima sentenza del Tribunale di Parma del 14 novembre 2018) per la quale, alla data della sentenza di appello, emessa in sede di rinvio, non era decorso il termine massimo di prescrizione.

Rilevato che è intervenuto, in sede di merito, il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 1, n. 34530 del 09/07/2015, Conti, Rv. 264297 - 01), per effetto della quale alla pena massima per il reato in questione, di anni otto di reclusione, deve aggiungersi, ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere, l'aumento massimo sino alla metà, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., oltre un quarto, essendo intervenute nei termini plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 14 novembre 2018), nonché oltre periodi di sospensione (che, alla stregua della sentenza di primo grado, risultano pari a gg. 154: v. p. 3 sentenza del Tribunale di Parma).

Rilevato, in ogni caso, che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez.

U, a n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; YV-2- Arr-ro,Le-e.- (Lite ("2) (A, C-CIL k\rT L ioc_o 4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza della sezione Quinta penale, n. 10428-24 del 30 gennaio 2024, ha ritenuto la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e ha rideterminato la pena irrogata ai ricorrenti in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alla riduzione alla durata di tre anni delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] che la pena irrogata è relativa al reato di bancarotta di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219 comma 1, 223 comma 1 legge fall. (capo A), per il quale i ricorrenti avevano riportato la condanna alla pena di anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato che il motivo proposto dalla difesa, avv. M. L'Insalata, con le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata a mezzo p.e.c. del 9 giugno 2025 (vizio di motivazione quanto alla prescrizione de/reato, dedotta in sede di discussione dinanzi al giudice del rinvio in quanto maturata dopo il deposito dei motivi di appello - 29 marzo 2019 - a fronte della data della sentenza dichiarativa di fa/I. del 23 febbraio 2011) è manifestamente infondato in quanto si riferisce ad enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la sentenza di annullamento con rinvio è intervenuta soltanto in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. dichiarando, nel resto, i ricorsi inammissibili e che, comunque, i ricorrenti hanno riportato condanna per il reato di bancarotta fraudolenta cui al capo A, con sentenza dichiarativa di fallimento - dies a quo del termine di prescrizione - alla data del 23 febbraio 2011 (v. dispositivo della prima sentenza del Tribunale di Parma del 14 novembre 2018) per la quale, alla data della sentenza di appello, emessa in sede di rinvio, non era decorso il termine massimo di prescrizione. Rilevato che è intervenuto, in sede di merito, il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 1, n. 34530 del 09/07/2015, Conti, Rv. 264297 - 01), per effetto della quale alla pena massima per il reato in questione, di anni otto di reclusione, deve aggiungersi, ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere, l'aumento massimo sino alla metà, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., oltre un quarto, essendo intervenute nei termini plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 14 novembre 2018), nonché oltre periodi di sospensione (che, alla stregua della sentenza di primo grado, risultano pari a gg. 154: v. p. 3 sentenza del Tribunale di Parma). Rilevato, in ogni caso, che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. U, a n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 30972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris