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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21493/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale di Roma in data 22.12.2021, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Prima Sezione Penale della precedente ordinanza del 8.6.2020, che aveva omesso di provvedere sull'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in data 27.2.2020, proposta ex art. 670 cod. proc. pen. dal destinatario [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), detenuto in Albania, in data 14.2.2020.

1.2. La tesi del ricorrente, avanzata nell'incidente di esecuzione, è che egli, pur destinatario di un provvedimento di cumulo per una pena di undici anni, cinque mesi e due giorni di reclusione, con provvedimento di esecuzione inoltrato allo Stato di Albania per il riconoscimento delle sentenze penali italiane di cui al SIEP 2563/2017, sia stato ivi tratto in arresto in forza di un mandato d'arresto europeo (MAE), emesso e richiesto dall'Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con esclusivo riferimento alla sola sentenza n. 17791 del 18.11.2015, dichiarata non esecutiva con ordinanza del 29.1.2020 del giudice dell'esecuzione (il Tribunale di Roma), di cui era stata sospesa l'esecuzione, ordinando l'immediata liberazione del condannato.

Di conseguenza, la Procura della Repubblica di Roma ha revocato il precedente cumulo di pene nonché il MAE del 31.5.2018, né ha emesso nuova e diversa richiesta di MAE sulla base dei titoli concorrenti con quello revocato ed inseriti nell'originario provvedimento di cumulo.

Pertanto l'Albania non ha un titolo valido per continuare a tenere il ricorrente in stato di detenzione.

L'autorità giudiziaria italiana, dal canto suo, avrebbe dovuto revocare il provvedimento di pene concorrenti del 30.10.2019, sciogliere il cumulo, disporre la notifica del nuovo ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. e ordinare l'immediata liberazione del ricorrente.

Quanto al MAE, il ricorrente ritiene che l'ufficio di Procura avrebbe dovuto scorporare le pene in relazione alle quali dovrebbe essere emesso il mandato d'arresto europeo - che non può essere relativo ad un cumulo, ma deve indicare la richiesta di arresto per ogni reato - e provvedere, quindi, all'emissione di un MAE per ciascuna delle pene da eseguire.

Tutto questo non è accaduto.

Di qui la fondatezza dell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen.

Tale istanza, qualificata come richiesta di sospensione provvisoria dell'ordine di esecuzione, è stata depositata al giudice dell'esecuzione - il Tribunale di Roma - che si è dichiarato erroneamente incompetente ed ha trasmesso l'istanza stessa al Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza che veniva annullata dalla Prima Sezione Penale, a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'istante.1.3.

Con l'ordinanza oggi impugnata, emessa in seguito al rinvio da parte di questa Corte, si è dichiarata: a) l'inammissibilità "sopravvenuta" della suddetta istanza, originariamente avanzata, in quanto basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto esaminati poi nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice dell'esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di una nuova richiesta presentata dal ricorrente il 12.6.2020 con analogo contenuto, ordinanza non opposta e che ha riconosciuto la legittimità del medesimo ordine di esecuzione già precedentemente impugnato. b) l'inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza originariamente proposta dal ricorrente, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica quale termine finale di espiazione della pena residua il 17.11.2021, sicché il titolo esecutivo di cui si chiede la sospensione risultava già scaduto al momento della decisione oggi impugnata.

2. Ciò posto, il ricorrente, riepilogando le medesime argomentazioni di merito utilizzate per chiedere l'accoglimento dell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., richiamate al par. 1.2., lamenta violazione degli artt. 656 e 666 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 47-47ter dell'ordinamento penitenziario.

Specificamente, sarebbe stato violato l'art. 666 del codice di rito perché l'inammissibilità avrebbe potuto essere dichiarata solo se fosse intervenuta una decisione definitiva riferita alla stessa istanza avanzata in sede esecutiva - tanto più che la seconda istanza era stata seguita da una richiesta di incidente di esecuzione avanzata dal pubblico ministero e non dal ricorrente - mentre invece il ricorso proposto avverso la decisione negativa precedente aveva dato luogo ad annullamento con rinvio.

Vi sarebbe, altresì, interesse del ricorrente ad ottenere risposta nel merito perché attualmente le pene residue sono in espiazione in Francia, Paese europeo, ed egli ha interesse ad ottenere la misura alternativa utile ad ottenere la valutazione di inserimento sociale e di estinzione della pena ex artt. 47-47ter dell'ordinamento penitenziario.

2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con l'ordinanza oggi impugnata, emessa in seguito al rinvio da parte di questa Corte, si è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza originaria proposta in sede di esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due differenti ragioni processuali preliminari, di seguito meglio illustrate:a) l'inammissibilità "sopravvenuta" della suddetta istanza, in quanto basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto esaminati poi nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice dell'esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di una nuova richiesta presentata dal ricorrente il 12.6.2020 con analogo contenuto, ordinanza non opposta e che ha riconosciuto la legittimità del medesimo ordine di esecuzione già precedentemente impugnato.

E' opportuno evidenziare che il Tribunale si è richiamato all'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135; Sez. 1, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, Pellegrino, Rv. 278283).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha anche sottolineato come l'ordinanza di rigetto, basata sull'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., di analogo contenuto e successiva a quella alla base del provvedimento impugnato nel presente procedimento, sia intervenuta prima e sia divenuta definitiva poiché non opposta.

Pertanto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione perché meramente ripropositivo di una diversa istanza basata su medesimi elementi di fatto e di diritto già esaminati con ordinanza di rigetto (divenuta anche definitiva); b) l'inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza originariamente proposta dal ricorrente, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica quale termine finale di espiazione della pena residua il 17.11.2021, sicchè il titolo esecutivo di cui si chiede la sospensione risultava già scaduto al momento della decisione oggi impugnata.

2.1. In ogni caso, il provvedimento impugnato ha deciso di far seguire alle ragioni di inammissibilità anche un'analisi del merito specifico degli argomenti difensivi, ribadendo il contenuto dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice dell'esecuzione, nel senso che l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, della cui legittimità si duole il ricorrente, è stato correttamente adottato senza la sospensione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dal momento che questi non si trovava in stato di libertà al tempo della sua emissione ma si era volontariamente sottratto all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari rendendosi irreperibile, laddove detta sospensione trova applicazione solo se il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha rammentato come, tra le condizioni ostative alla sospensione dell'ordine di esecuzione per le cd.

"pene detentive brevi", l'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen. include l'ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, alla quale la giurisprudenza di legittimità ha costantemente parificato quella del condannato "latitante" o "evaso" (citando, tra l'altro, Sez. 1, n. 23882 del 5/5/2021; Sez. 1, n. 16816 del 23/4/2010, Kulla).

2.2. Infine, si è anche risposto all'obiezione della difesa relativa alla radicale insussistenza del titolo detentivo a carico del ricorrente ed in base al quale questi è stato detenuto in Albania (oggi il ricorrente rappresenta di essere in espiazione pena in Francia), evidenziandone l'infondatezza attraverso il richiamo alle ragioni del pubblico ministero contenute nel parere del 14.2.2020, in cui si legge che detto titolo non è il MAE emesso dall'autorità giudiziaria italiana, poiché la decisione quadro su cui si fonda lo strumento del MAE vincola i soli Stati dell'Unione Europea e non può dispiegare effetti nei confronti dell'Albania che non ne fa parte.

3. Dinanzi a tale ampia motivazione, il ricorrente propone un ricorso generico perchè reiterativo degli argomenti già risolti dal provvedimento impugnato, senza evidenziare nuove deduzioni, diverse da quelle già oggetto della decisione resa in fase di esecuzione e non impugnata dal ricorrente, posta alla base dell'inammissibilità pronunciata dal provvedimento oggi impugnato.

3.1. Sotto un primo profilo, il Collegio evidenzia come, da un lato, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum", non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, Bellin, Rv. 256406).

Dall'altro, è espressione di un principio più generale ritenere che la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate, quando non venga prospettato a sostegno di esse alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, Pellegrino, Rv. 278283; vedi anche Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135).

Ovviamente, i profili innovativi della diversa istanza di parte devono avere carattere sostanziale, non essendo rilevante l'apparente novità della veste formale (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino, Rv. 261394).

In senso analogo, è quindi desumibile l'irrilevanza di stabilire se la richiesta di incidente di esecuzione sia stata proposta dal pubblico ministero su istanza della parte o dalla parte direttamente - circostanza valorizzata dalla difesa - poiché si tratta di questione meramente formale pacificamente non determinante, visto che, peraltro, il provvedimento impugnato dà atto di come il pubblico ministero abbia solo "veicolato" al giudice dell'esecuzione l'istanza del ricorrente, di tenore del tutto identico a quello già oggetto dell'istanza precedente, in relazione alla quale si assiste all'odierno sviluppo processuale.

3.1. Appare, altresì, risolutivo, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, constatare il difetto di interesse del ricorrente a coltivare l'istanza originariamente proposta, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica, quale termine finale di espiazione della pena residua, il 17.11.2021, e dunque una data già superata, al momento della decisione oggi impugnata, che - correttamente - ha reputato che il titolo esecutivo di cui si chiedeva la sospensione fosse già scaduto.

3.2. Le due concorrenti cause di inammissibilità si ripercuotono anche sull'attuale interesse a ricorrere del proponente l'impugnazione e, d'altra parte, poiché coerenti con gli insegnamenti consolidati sul tema di questa Corte regolatrice, svelano anche la manifesta infondatezza delle sue ragioni.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 aprile 2022.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale di Roma in data 22.12.2021, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Prima Sezione Penale della precedente ordinanza del 8.6.2020, che aveva omesso di provvedere sull'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in data 27.2.2020, proposta ex art. 670 cod. proc. pen. dal destinatario [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), detenuto in Albania, in data 14.2.2020. 1.2. La tesi del ricorrente, avanzata nell'incidente di esecuzione, è che egli, pur destinatario di un provvedimento di cumulo per una pena di undici anni, cinque mesi e due giorni di reclusione, con provvedimento di esecuzione inoltrato allo Stato di Albania per il riconoscimento delle sentenze penali italiane di cui al SIEP 2563/2017, sia stato ivi tratto in arresto in forza di un mandato d'arresto europeo (MAE), emesso e richiesto dall'Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con esclusivo riferimento alla sola sentenza n. 17791 del 18.11.2015, dichiarata non esecutiva con ordinanza del 29.1.2020 del giudice dell'esecuzione (il Tribunale di Roma), di cui era stata sospesa l'esecuzione, ordinando l'immediata liberazione del condannato. Di conseguenza, la Procura della Repubblica di Roma ha revocato il precedente cumulo di pene nonché il MAE del 31.5.2018, né ha emesso nuova e diversa richiesta di MAE sulla base dei titoli concorrenti con quello revocato ed inseriti nell'originario provvedimento di cumulo. Pertanto l'Albania non ha un titolo valido per continuare a tenere il ricorrente in stato di detenzione. L'autorità giudiziaria italiana, dal canto suo, avrebbe dovuto revocare il provvedimento di pene concorrenti del 30.10.2019, sciogliere il cumulo, disporre la notifica del nuovo ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. e ordinare l'immediata liberazione del ricorrente. Quanto al MAE, il ricorrente ritiene che l'ufficio di Procura avrebbe dovuto scorporare le pene in relazione alle quali dovrebbe essere emesso il mandato d'arresto europeo - che non può essere relativo ad un cumulo, ma deve indicare la richiesta di arresto per ogni reato - e provvedere, quindi, all'emissione di un MAE per ciascuna delle pene da eseguire. Tutto questo non è accaduto. Di qui la fondatezza dell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. Tale istanza, qualificata come richiesta di sospensione provvisoria dell'ordine di esecuzione, è stata depositata al giudice dell'esecuzione - il Tribunale di Roma - che si è dichiarato erroneamente incompetente ed ha trasmesso l'istanza stessa al Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza che veniva annullata dalla Prima Sezione Penale, a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'istante.1.3. Con l'ordinanza oggi impugnata, emessa in seguito al rinvio da parte di questa Corte, si è dichiarata: a) l'inammissibilità "sopravvenuta" della suddetta istanza, originariamente avanzata, in quanto basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto esaminati poi nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice dell'esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di una nuova richiesta presentata dal ricorrente il 12.6.2020 con analogo contenuto, ordinanza non opposta e che ha riconosciuto la legittimità del medesimo ordine di esecuzione già precedentemente impugnato. b) l'inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza originariamente proposta dal ricorrente, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica quale termine finale di espiazione della pena residua il 17.11.2021, sicché il titolo esecutivo di cui si chiede la sospensione risultava già scaduto al momento della decisione oggi impugnata. 2. Ciò posto, il ricorrente, riepilogando le medesime argomentazioni di merito utilizzate per chiedere l'accoglimento dell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., richiamate al par. 1.2., lamenta violazione degli artt. 656 e 666 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 47-47ter dell'ordinamento penitenziario. Specificamente, sarebbe stato violato l'art. 666 del codice di rito perché l'inammissibilità avrebbe potuto essere dichiarata solo se fosse intervenuta una decisione definitiva riferita alla stessa istanza avanzata in sede esecutiva - tanto più che la seconda istanza era stata seguita da una richiesta di incidente di esecuzione avanzata dal pubblico ministero e non dal ricorrente - mentre invece il ricorso proposto avverso la decisione negativa precedente aveva dato luogo ad annullamento con rinvio. Vi sarebbe, altresì, interesse del ricorrente ad ottenere risposta nel merito perché attualmente le pene residue sono in espiazione in Francia, Paese europeo, ed egli ha interesse ad ottenere la misura alternativa utile ad ottenere la valutazione di inserimento sociale e di estinzione della pena ex artt. 47-47ter dell'ordinamento penitenziario. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'ordinanza oggi impugnata, emessa in seguito al rinvio da parte di questa Corte, si è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza originaria proposta in sede di esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due differenti ragioni processuali preliminari, di seguito meglio illustrate:a) l'inammissibilità "sopravvenuta" della suddetta istanza, in quanto basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto esaminati poi nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice dell'esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di una nuova richiesta presentata dal ricorrente il 12.6.2020 con analogo contenuto, ordinanza non opposta e che ha riconosciuto la legittimità del medesimo ordine di esecuzione già precedentemente impugnato. E' opportuno evidenziare che il Tribunale si è richiamato all'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poichè la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135; Sez. 1, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, Pellegrino, Rv. 278283). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha anche sottolineato come l'ordinanza di rigetto, basata sull'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., di analogo contenuto e successiva a quella alla base del provvedimento impugnato nel presente procedimento, sia intervenuta prima e sia divenuta definitiva poiché non opposta. Pertanto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione perché meramente ripropositivo di una diversa istanza basata su medesimi elementi di fatto e di diritto già esaminati con ordinanza di rigetto (divenuta anche definitiva); b) l'inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza originariamente proposta dal ricorrente, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica quale termine finale di espiazione della pena residua il 17.11.2021, sicchè il titolo esecutivo di cui si chiede la sospensione risultava già scaduto al momento della decisione oggi impugnata. 2.1. In ogni caso, il provvedimento impugnato ha deciso di far seguire alle ragioni di inammissibilità anche un'analisi del merito specifico degli argomenti difensivi, ribadendo il contenuto dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice dell'esecuzione, nel senso che l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, della cui legittimità si duole il ricorrente, è stato correttamente adottato senza la sospensione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dal momento che questi non si trovava in stato di libertà al tempo della sua emissione ma si era volontariamente sottratto all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari rendendosi irreperibile, laddove detta sospensione trova applicazione solo se il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha rammentato come, tra le condizioni ostative alla sospensione dell'ordine di esecuzione per le cd. "pene detentive brevi", l'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen. include l'ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, alla quale la giurisprudenza di legittimità ha costantemente parificato quella del condannato "latitante" o "evaso" (citando, tra l'altro, Sez. 1, n. 23882 del 5/5/2021; Sez. 1, n. 16816 del 23/4/2010, Kulla). 2.2. Infine, si è anche risposto all'obiezione della difesa relativa alla radicale insussistenza del titolo detentivo a carico del ricorrente ed in base al quale questi è stato detenuto in Albania (oggi il ricorrente rappresenta di essere in espiazione pena in Francia), evidenziandone l'infondatezza attraverso il richiamo alle ragioni del pubblico ministero contenute nel parere del 14.2.2020, in cui si legge che detto titolo non è il MAE emesso dall'autorità giudiziaria italiana, poiché la decisione quadro su cui si fonda lo strumento del MAE vincola i soli Stati dell'Unione Europea e non può dispiegare effetti nei confronti dell'Albania che non ne fa parte. 3. Dinanzi a tale ampia motivazione, il ricorrente propone un ricorso generico perchè reiterativo degli argomenti già risolti dal provvedimento impugnato, senza evidenziare nuove deduzioni, diverse da quelle già oggetto della decisione resa in fase di esecuzione e non impugnata dal ricorrente, posta alla base dell'inammissibilità pronunciata dal provvedimento oggi impugnato. 3.1. Sotto un primo profilo, il Collegio evidenzia come, da un lato, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum", non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, Bellin, Rv. 256406). Dall'altro, è espressione di un principio più generale ritenere che la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate, quando non venga prospettato a sostegno di esse alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, Pellegrino, Rv. 278283; vedi anche Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135). Ovviamente, i profili innovativi della diversa istanza di parte devono avere carattere sostanziale, non essendo rilevante l'apparente novità della veste formale (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino, Rv. 261394). In senso analogo, è quindi desumibile l'irrilevanza di stabilire se la richiesta di incidente di esecuzione sia stata proposta dal pubblico ministero su istanza della parte o dalla parte direttamente - circostanza valorizzata dalla difesa - poiché si tratta di questione meramente formale pacificamente non determinante, visto che, peraltro, il provvedimento impugnato dà atto di come il pubblico ministero abbia solo "veicolato" al giudice dell'esecuzione l'istanza del ricorrente, di tenore del tutto identico a quello già oggetto dell'istanza precedente, in relazione alla quale si assiste all'odierno sviluppo processuale. 3.1. Appare, altresì, risolutivo, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, constatare il difetto di interesse del ricorrente a coltivare l'istanza originariamente proposta, considerato che l'ordine di esecuzione di cui si chiede la sospensione indica, quale termine finale di espiazione della pena residua, il 17.11.2021, e dunque una data già superata, al momento della decisione oggi impugnata, che - correttamente - ha reputato che il titolo esecutivo di cui si chiedeva la sospensione fosse già scaduto. 3.2. Le due concorrenti cause di inammissibilità si ripercuotono anche sull'attuale interesse a ricorrere del proponente l'impugnazione e, d'altra parte, poiché coerenti con gli insegnamenti consolidati sul tema di questa Corte regolatrice, svelano anche la manifesta infondatezza delle sue ragioni. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 21493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris