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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20695/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati e confutati con corretti argomenti in fatto ed in diritto dai Giudici di merito che: quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la condotta non potesse essere ritenuta di scarsa offensività/ attese le modalità attraverso cui era avvenuta la fuga dalla comunità previa manomissione del braccialetto elettronico e con il superamento delle mura di cinta in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura alternativa alla detenzione, mentre carenti risultavano gli elementi per poter concedere le attenuanti generiche, al contempo rimarcando e valorizzando la negativa personalità del ricorrente e le eclatanti modalità attraverso cui era fuggito dalla comunità: quanto ad Occhipinti, ha/vvrnesso in risalto gli elementi da cui era stata desunta la consapevolezza del ricorrente in ordine allo stato detentivo del concorrente con pertinente riferimento alla manomissione del i'server posto sulla persona del Giuffrida ed alla unitaria e contestuale fuga tale da implicare la integrazione del concorso nel reato di evasione posto in essere, in via principale, da costui; che in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve rinviarsi alle medesime ragioni esposte per Giuffrida (condotta e negativa personalità desumibile dai procedimenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati e confutati con corretti argomenti in fatto ed in diritto dai Giudici di merito che: quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la condotta non potesse essere ritenuta di scarsa offensività/ attese le modalità attraverso cui era avvenuta la fuga dalla comunità previa manomissione del braccialetto elettronico e con il superamento delle mura di cinta in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura alternativa alla detenzione, mentre carenti risultavano gli elementi per poter concedere le attenuanti generiche, al contempo rimarcando e valorizzando la negativa personalità del ricorrente e le eclatanti modalità attraverso cui era fuggito dalla comunità: quanto ad Occhipinti, ha/vvrnesso in risalto gli elementi da cui era stata desunta la consapevolezza del ricorrente in ordine allo stato detentivo del concorrente con pertinente riferimento alla manomissione del i'server posto sulla persona del Giuffrida ed alla unitaria e contestuale fuga tale da implicare la integrazione del concorso nel reato di evasione posto in essere, in via principale, da costui; che in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve rinviarsi alle medesime ragioni esposte per Giuffrida (condotta e negativa personalità desumibile dai procedimenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 20695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris