Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25491/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso sono indeducibili poiché riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generici se non addirittura apparenti in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 sul travisamento, non escluso dalla successiva identificazione dell'imputato ad opera delle forze dell'ordine, in base al vestiario rinvenuto, identico a quello indossato, nelle immagini registrate, dall'autore della rapina; nonché pg. 6, sulla necessità della rituale offerta reale, ai fini del conseguimento della attenuante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso sono indeducibili poiché riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generici se non addirittura apparenti in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 sul travisamento, non escluso dalla successiva identificazione dell'imputato ad opera delle forze dell'ordine, in base al vestiario rinvenuto, identico a quello indossato, nelle immagini registrate, dall'autore della rapina; nonché pg. 6, sulla necessità della rituale offerta reale, ai fini del conseguimento della attenuante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglier
Sentenza Cassazione n. 25491/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris