CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23155/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via E. Morosini, 16 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale M.llo Pilsudski, -ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno, corso Garibaldi, 163 -ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], 101 Oggetto: fallimento - azione di responsabilità -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in [OSCURATO:PERSONA], piazza D’Amora, 3 -controricorrente - CondòGiovanni -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - IapiccaMaurizio -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 841 /20 1 8 , depositata il 12 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 12 giugno 2018, nella parte in cui ha respinto il suo appello per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale che la aveva condannata, quale sindaco effettivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (carica tenuta dal 22 aprile 2004 al 6 dicembre 2005) , al risarcimento dei danni, quantificati in euro 370.753,00, in favore del Fallimento di tale società ex art. 146 legge fall.; - la sentenza impugnata dà atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata l’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società in bonis per il danno scaturente « dall’ingente debito cumulato nei confronti dell’erarioper effetto di dissennate ed incontro llate scelte gestionali, dalle ingiustificate anticipazioni di spese in favore del presidente [OSCURATO:PERSONA],dall’indebita apprensione, da parte di quest’ultimo, delle somme allocate su un conto costituito per lo svolgimento dell’attività dilettantistica edi compensi superiori a quelli dovuti per la carica rivestita nonché dagli acquisti dei calciatori Shala e Dugic e degli immobili in [OSCURATO:PERSONA]»; -il ricorso è affidato a due motivi; - si costituiscono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – il primo, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato (dal 28 novembre 1997 al 6 dicembre 2005) e,il secondo, amministratore delegato ( dal 4 marzo 1996 al 6 maggio 1999), componente del consiglio di amministrazione (dall’11 aprile 2001 al 17 aprile 2003) e vicepresidente ( dal 18 aprile 2003 al 6 dicembre 2005) – ade rendo alle doglianz e formulate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e spiegando ricorso incidentale, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condannapronunciata dal Tribunale nei loro confronti al risarcimento dei danni, quantificati, rispettivamente, in euro 6.372.168,00 e 2.869.198,00; - distinti ricorsi incidentali , affidati rispettivamente a sei e quattro motivi, sono proposti da [OSCURATO:PERSONA], già componente del consiglio di amministrazione (dal 30 novembre 1994 l’11 aprile 2001), condannato dalla Corte di appello, in parziale accoglimento del suo gravame, al risarcimento dei danni quantificati in euro 31.324,000,e da [OSCURATO:PERSONA],già vice presidente del consiglio di amministrazione (dall’11 aprile 2001 al 18 aprile 2003), condannato dal Tribunale, con la statuizione confermata sede di appello, al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.566.445,00; - avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione del giudice di appello che ha respinto la domanda di regresso proposta (anche) nei suoi confronti dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]; - Raia M iche le e [OSCURATO:PERSONA] deposita no memori a ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti e quelli proposti in epoca successiva a quello di [OSCURATO:PERSONA] vanno qualificati quali ricorsi incidentali (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); - ciò posto, con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 legge fall. e 2394 e 2949 cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di prescrizione benché l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti fosse oggettivamente percepibile dalle risultanze del bilancio sociale già nel 2001 e ritenuto che avesse osservato la condotta omissiva contestale dalla curatela senza considerare chenel periodo in cui aveva ricoperto la carica di sindaco erano state poste in essere atti (convocazione di due assemblee straordinarie e richieste al Presidente [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle somme indebitamente incassate) che avevano condotto a un forte ridimensionamento deldebito tributario e previdenziale; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa appl icazione dell’art. 164, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza, benché mancasse il riferimento dei diversi fatti illeciti contestati ai singoli esponenti convenuti ingiudizio; - con il primo motivo del loro ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censuranola sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 146 legge fall. e 1218, 2043, 2393, 2394 e 2697 cod. civ., nella parte in cui: ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio avesse avuto l’effetto di sollevare la curatela fallimentare dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda; ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti della domandae, in particolare, il nesso di causalità; ha omesso di indicare quali fossero i doveri non assolti dai convenuti e quali condotte avessero arrecato pregiudizio al patrimonio sociale; ha del tutto obliteratole prove e le deduzioni fornite dai convenuti e non ha tenuto conto della natura peculiare delle società sportive; ha deciso senza prendere in esame tutti gli elementi di prova acquisiti; ha ritenuto rilevante, quale voc e di danno, la circostanza relativa al le sanzioni e interessi tributari applicati alla società per le violazioni fiscali benché l’organo amministrativo avesse sempre posto particolare attenzione alla problematica e che, quanto agli interessi, essi conseguivano al ricorso a una dilazione di pagamento che aveva provocato un maggiore indebitamento bancario;ha riconosciuto, quale seconda voce di danno, l’importo delle somme indebitamente erogate ad [OSCURATO:PERSONA], benché la relativa quantificazione fosse stata effettuata in assenza di qualsivoglia attività di accertamento in ordine all’esistenza di prelievi e alla loro natura indebita; ha riscontrato una terza voce di danno, rappresentata da indebiti compensi erogati ad [OSCURATO:PERSONA], in assenza della prova in ordine alla data dell’incasso dei relativi importi, se anteriore o successiva alla delibera del consiglio di amministrazione del 10 ottobre 2005 che ne aveva disposto il pagamento ; ha erroneamenteritenuto inefficaci i contratti sottoscritti tra la società e la Belsport in ordine al tesseramento dei calciatori Shala e Dugic; ha erroneamente escluso l’utilità degli immobili acquistati in [OSCURATO:PERSONA]; -con il secondo motivo lamentano la violazione falsa applicazione degli artt. 115, 152,195 e 345, terzo comma, cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte di appello ritenuto inammissibile la consulenza tecnica di parte in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice di primo grado; - con la medesima doglianza lamenta, altresì, la lesione del contraddittorio nel subprocedimento peritale, che avrebbe prontamente denunciato, e la dichiarata inammissib i lità della produzione documentale prodotta in sede di appello (parere pro veritatedell’avv. [OSCURATO:PERSONA]); - con il terzo motivo si d olgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 194, 195 e 198, primo comma, cod. proc. civ. e 90, secondo comma, disp. att., cod. proc. civ., nella parte in cui haritenuto legittima l’acquisizione di fonti di prova da parte dei consulenti tecnici d’ufficio, individuata in una pluralità di verbali del C onsiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, per violazione del principio per cui la consulenza tecnica non può supplire carenze probatorie imputabili alle parti; -con il primo motivo del suo ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 976 del 24 aprile 2010, che aveva deciso sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti aventea oggetto la condanna alla restituzione di somme mutuatee al risarcimento dei danni commisurati alle passività accertate in sede di verifica dello stato passivo; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 legge fall., 2393, 2394 e 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello accertato la sua responsabilità pur in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte della curatela di comportamenti dal medesimo posti in essere che possano aver dato origine ai danni riconosciuti; -evidenzia, sul punto, di essersi dimesso dalla carica il 10 aprile 2001 e che a tale data la società era ancora in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; -rileva, altresì, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ex presidente del Collegio sindacale, dimessosi anch’esso il 10 aprile 2001, sul fondamento dellainsussistenza, a tale data, di un dissesto finanziario o, comunque, di una crisi di liquidità; -con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la decisione di accoglimento della domanda della curatelapur in assenza della prova degli elementi costitutivi dell a fattispecie invocata ( in particolare, violazione dei doveri gravanti sugli esponenti, nesso di causalità, entità del danno); - con il quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l’esposizione debitoria della società nei confronti per debiti fiscali e previdenziali era riconducibile (anche) alla condotta colpevolmente inadempiente posta in essere dal ricorrente incidentale, benché fosse stato accertato che il mancato versamento di imposte e ritenute maturate in epoca antecedente alle sue dimissioni era dipeso dalle decisioni degli amministratori successivi di impegnare notevoli risorse finanziarie in operazioni di diversa natura e nessuna utilità; - con il qu into motivo censura la sentenza della Corte territoriale per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato riscontro delle contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, formulate in primo grado e reiterate con l’appello incidentale; - con l’ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, 194 e 195 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnataritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado di disporre una consulenza tecnica d’ufficio dal carattere esplorativo, in quanto volta all’acquisizione di risultanze istruttorie, nella specie documenti nella esclusiva disponibilità della parte attrice; - con il primo motivo del suo ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2949 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione, senza considerare che, come reso evidente dall’esame dei bilanci, sin dal 2002 la società aveva conosc iuto un progressivo aumento della debitoria previdenziale e tributaria tale da incidere sul patrimonio sociale e che l’evoluzione della dinamica reddituale per l’anno 2001 aveva evidenzi ato una gestione caratteristica in perdita; -con il secondo motivo si duole della violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 1223 e 2394 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la principale posta economica della quale è stato ritenuto responsabile, rappresentata dal mancato pagamento di imposte e relativi interessi e sanzioni, era conseguenza del mancato rispetto delle scadenze di versamento delle rate di condono aventi data successiva alle sue dimissioni dalla carica; -con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2392 e 2394 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per la destinazione di risorse per l’acquistodegli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], omettendo di indicare quale obbligo legale o statutario fosse stato violato, di considerare che tale acquisto era stato preceduto dall’acquisizione di una perizia tecnica che aveva evidenziato una stima del 30% superiore rispetto a quello di acquisto e che non poteva attribuirsi rilevanza al valore dei beni accertati in sede fallimentare in quanto la valutazione degli stessi doveva effettuarsi con riferimento alla data del loro acquisto; - con l’ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 1299, 2055 e 2394 cod. civ., per aver la Corte di appellorespinto l’azione di regresso esercitata nei confronti dei coobbligati solidali sul fondamento della natura parziaria dell’obbligazione; - il primo motivo del ricorso principa le e il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili; - si osserva che, con riferimento all’ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., dell’azione contemplatadall’art. 2394 c od. c iv., il relativo termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momentoin cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società ( cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 15839; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715); - in ra gione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l'oggettiva percepibilitàdell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettandoall'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale (cfr., oltre alla menzionata Cass.n. 24715/15, Cass. 12 giugno 2014, n. 13378); - l’ individuazione di tale momento – cui può pervenirsi attraverso la valorizzazione di «fatti sintomatici di assoluta evidenza»(così, Cass. 8 aprile 2009, n. 8516) –è riservata alla valutazione delgiudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;- orbene , la Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva individuato il momento della conoscibilità dell’insufficienza dello stato patrimoniale sociale nella dichiarazione di fallimento, intervenuta il 19 luglio 2006, evidenziando che non sussistevano elementi idonei ad anticipare il momento dell’oggettiva percepibilità di una siffatta situazione; - ha, quind i, condiviso la valutazione del giudice di prime cure, precisando, sul punto, la non concludenza dei verbali del collegio sindacale, in quanto atti interni, e le risultanze dei bilanci sociali relativi alle gestioni degli anni 2001 e 2002, entrambe concluse con avanzi di gestione; - ha, altresì, rilevato che un’eventuale retrodatazione della data di percezione dello stato di insufficienza patrimoniale non avrebbe potuto farsi risalire a un’epoca antecedente la pubblicazione del bilancio relativo all’anno 2003 per cui la domanda proposta il 28 aprile 2008 risulterebbe idonea a interrompere l’eccepito termine prescrizionale; - da quanto riferito emerge, dunque, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto che disciplinano la prescrizione nelle azioni di responsabilità sociale; - quanto al vizio motivazionale prospettato dal ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], il suo esame è precluso dall’operatività della causa di inammissibilità per cd. «doppia conforme»di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando, come nel caso in esame, le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa e il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(così, Cass. 9 marzo 2022, n. 7724); -il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile; -se è vero che la deduzione di un error in procedendo non richiede la espressa menzionedella ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., il motivo deve fare inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, per cui va dichiarato inammissibile quando, come nel caso in esame,si limiti a sostenere che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti adargomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass., Se. Un., 24 luglio 2013, n. 17931); - il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto critica la sentenza impugnata, affidandosi a una tecnica espositiva prolissa, sotto una pluralità di profilinon chiaramente percepibili e non connessi tra loro, oltre a non essere sviluppati in modo sufficientemente autonomo, interessando indistintamente diversie autonomi snodi argomentativi della decisione; - la mancata chiara rappresentazione delle questioni giuridiche prospettatenon consente una sicura intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. p roc . c iv . e p onendosi in contrasto conl'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali econvenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100); -in ogni caso, la doglianza si risolve, sotto l'appa rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in un’inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - i l secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ammissibile ; -in tema di consulenza tecnica d'ufficio, nei procedimenti in cui – quale quello in esame –non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 12 c.p.c.e il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle partiun termine per il deposito di osservazionialla consulenza tecnica d’ufficio, tale termine ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, con la conseguenza che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni erilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello(cfr. Cass., Se z. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624); - non può, dunque, condividersi l’affermazione del giudice di appello secondo cui era precluso al giudice di primo grado esaminare e valorizzare il contenuto della relazione peritale e i rilievi ivi articolati alla consulenza tecnica d’ufficio in quanto depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice medesimo; -tuttavia, la parte non deduce di aver chiesto al giudice di appello la valutazione dei fatti interessati dalla consulenza tecnica d’ufficio anche alla luce dei rilievi dalla stessa formulati e, comunque, non indica in modo sufficientemente puntualiquali sarebbero gli errori di cui sarebbe affetta la predetta consulenza, non permettendo a questa Corte di apprezzare la concludenza della doglianza e la rilevanza in concreto della censura, altrimenti puramente astratta; - il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ultimo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti –non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio(cfr. Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022,n. 3086); - la Corte di appello, dopo aver ricordato il principio per cu i la consulenza tecnica d’ufficio può avere anche carattere «percipiente», ha rilevato che quella espletata ha avuto unicamente la funzione di «coadiuvare il giudice di primo grado nella valutazione di fatti ed elementi già ritualmente dedotti e documentati … e di quantificare, sempre sulla base del compendio probatorio fornito dall’attore, i danni cagionati …»; -ha, inoltre, escluso che «gli ulteriori documenti introdotti nel processo rispetto a quelli depositati dalla parte onerata sono stati determinanti nel consentire l’accertamento dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda», avendo unicamente consentito ai consulenti di «evadere con ricchezza di dettagli i quesiti posti dal Tribunale e hanno riguardato aspetti prettamente tecnici della relazione peritale»; -i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano che i verbali del Consiglio di amministrazione, del C ollegio sindacal e e dell’assemblea dei soci, acquisiti dai consulenti tecnici, possano essere considerati, così come ritenuto dalla Corte di appello, documenti relativi a fatti meramente accessori, ma l’assunto, posto a fondamento della loro doglianza, si rivela, ad un esame del contenuto di tali documenti –così come riprodotti nel motivo –,non veritiero, in quanto non offrono la dimostrazione dei fatti costitutiviallegati dalla curatela; -né, d’altra parte, tali ricorrenti incidentali deducono che le risultanze di tali documenti siano state poste, in via esclusiva, a fondamentodelle accertate condotte illecite o del danno lamentato;- deve aggiungersi, inoltre, quanto agli ulteriori profili di doglianza sollevati dal ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale, per cui non è ammissibil e la censura che contesta la decisione in ordine all’ammissione di tale mezzo di prova; -in secondo luogo, la dedotta violazione del diritto di difesa non solo è priva di alcuna sufficiente illustrazione, ma non si confronta con la decisione di appello la quale ha riferito che il giudice di primo grado aveva concesso alle parti un termine per depositare note difensive successivamente al deposito della consulenza tecnica d’ufficio e, dunque, per poter esercitare in pienezza e immediatezza illoro diritto didifesa; -il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la mancata riproduzione della sentenza costituente il giudicato esterno eccepito non consente di poter valutare la correttezza della decisione della Corte territoriale che, sul punto, ha escluso la fondatezza dell’eccezione in ragione della diversità delle causaepetendi oggetto dei due giudizi; - il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono, del pari, inammissibili, in quanto si risolvono in una critica della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che non è ammissibile in questa sede; - il qu arto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.,la sentenza di appello che, come nel caso in esame, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod.proc. c iv . ; - il qu into motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è infondato nella parte in cui deduce il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui, richiamando le critiche formulate alla consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice di prime cure, avevacontestato la decisione di questi in ordine asserita mancata graduazione della responsabilità degli esponenti convenutie alla quantificazione dei danni imputabili alla sua condotta, in quanto la sentenza di appello si pronuncia al riguardo, circoscrivendo la sua responsabilità alle condotte poste in essere in epoca antecedente al 10 aprile 2001, data delle sue dimissioni (cfr. pagg. 46-47); -inammissibile è, invece, la doglianza in relazione al profilo dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi, stante la preclusione derivante dall’operatività dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; -il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è, in parte infondato, e, in parte, inammissibile; -nella parte in cui deduce che il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla domanda di condono per l’estinzione del debito erariale costituisce un evento interruttivo del nesso eziologico tra il comportamento dal medesimo tenuto e il danno subito dalla società, la doglianza è priva di pregio; - infatti, si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod.pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito(cfr. Cass. 19 luglio 2018, n. 19180); - nel caso in esame, il mancato perfezionamento del condono, per effetto dell’omesso versamento della somma dovuta da tale procedimento, imputabile all’organo gestorio di cui non faceva più parte il [OSCURATO:PERSONA],non risulta da sol o sufficiente a provocare l'evento, in quanto non riconducibile a una serie caus ale autonoma rispetto a quella già in atto; -inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui lamenta che, nella quantificazione del danno, imputa (anche) al ricorrente le conseguenze economiche derivanti dal mancato perfezionamento del condono, in quanto muove da un’erronea lettura della sentenza impugnata, che ha espressamente circoscritto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] « al risarcimento dei soli danni riconducibili al periodo temporale in cui ha ricoperto la carica sociale … escludendo ogni addebito per le passività degli anni 2004 e 2005 e, dunque, per quelle derivanti dal mancato pagamento delle rate del condono fiscale»(pagg. 48-49); - il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è infondato; -la Corte di appello ha rilevato che le contestate operazioni immobiliari (acquisto di un complesso edilizio a destinazione turistico-sportiva e di un contiguo appezzamento di terreno), lungi dal generare nuovi ricavi, si manifestarono dannose e controproducenti, comportando un notevole depauperamento finanziario delle casse sociali e contribuendo al tracollo aziendale; - ha evidenzia to che le risorse investite in tali operazioni – le quali richiedevano, inoltre, il sostentamento di altri costi per costruzione e ristrutturazione – avrebbero dovuto essere destinate all’ estinzione dell’ingente esposizione debitoria già esistente verso l’erario, gli enti previdenziali e i fornitori, anchein ragione del mancato valore aggiunto apportato dagli acquisti immobiliari alla gestione operativa ed economico-finanziaria;- ha, dunque, considerato le riferite iniziative gestionali « irrazionali e imprudenti», sottolineando, altresì, gli «esorbitanti»prezzi di acquisto, non coerenti con il valore di stima accertato in sede fallimentare e, comunque, con quello dell’epoca; - ciò posto, si osserva che l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione dell’amministratore (cd. business judgement rule), invocata dal ricorrente,trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, alla luce dell'art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652); -orbene, a fronte di una valutazione di irragio nevolezza e imprudenza dell’iniziativa economica, fondata non solo sull’esito controproducente della stessa, quanto sulla inidoneità a incidere positivamente sulla gestione operativa ed economico-finanziaria della società, la parte si limita ad allegare che l’acquisto era stato preceduto dall’acquisizione di una perizia sul valore degli immobili, da cui era emerso che il prezzo convenuto era inferiore rispetto aquello stimato; - nulla, tuttavia, è dedotto in ordine al contenuto del progetto imprenditoriale al cui interno tale operazione si inseriva o, comunque, alle ragioni per cui tale investimento immobiliare avrebbe determinato un miglioramento della già critica situazione finanziaria della società, non consentendo, in tal modo, di poter sindacare la valutazione della Corte di appelloche è stata di irrazionalità e imprudenza dell’iniziativa; - il quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; - tale d oglianza è formulata richiamando il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che effettivamente – come condivisibilmente affermato dalla parte – trova applicazione all a r esponsabilità degli amministratori di una società di capitali exart. 146, legge fall., anche nel caso in cui l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con ildanneggiato, la diversa valenza causale (cfr. Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 25 maggio 2005, n. 11018); - tuttavia, nel caso in esame il giudice di merito ha fraziona ndo il complessivo importo risarcitorio fra tutti i responsabili, quantificando i relativi importi in ragione del periodo temporale in cui ciascuno di essi aveva ricoperto la carica socialenel sodalizio imprenditoriale finito in dissestoe dell’incidenza causale del loro contributo alla produzione del danno, così dando luogo a tante obbligazion i parziari e quanti sono i soggetti ritenuti responsabili; - se può convenirsi con la parte che il disconoscimento della natura solidale dell’obbligazione risarcitoria è in apparenza non coerente con ilrichiamato principi o, deve, al contempo, osservarsi che la medesima parte non ha interesse a dolersene, in quanto tale principio è preordinato alla tutela del danneggiato,e, anzi, trae vantaggio dal cd. frazionamento dell’obbligazione solidale in un’obbligazione parziaria conseguente alla ripartizione dell’importo risarcitorio tra tutti i responsabili secondo le rispettive quote di responsabilità, poiché in tal modo la sua responsabilità viene circoscritta nei limiti del l’importo corrispondente al suo contributo causale al fatto illecito e alla gravità della sua colpa,non rimanendo esposto allaben più onerosa potenziale richiesta del creditore di pagamento dell’intero importo risarcitorio a questi riconosciuto; - in conclusione , per le suesposte considerazioni, il ricorso p rincipale va dichiarato inammissibile e quelli incidentali inammissibili; - le spese processuali relative al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] seguono secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo , mentre nulla va disposto con riferimento alle spese relative ai ricorsi proposti nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di attività difensiva da