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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38522/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata Il 7 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione con applicazione delle sanzioni accessorie, dichiara on doversi procedere in ordine ai reati consumati negli anni 2010, 2011 e 2012, per intervenuta prescrizione, e confermando nel resto la sentenza del Giudice di primo grado; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla applicazione della disciplina della continuazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso il fatto che a carico del prevenuto è stato posto un unico reato di tal ché il regime della continuazione non aveva modo di trovare applicazione; che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte napoletana ha riconoscito prevalenti le invocate circostanze attenuanti generiche facendone applicazione nella misura pià ampia; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delk ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma;il 1 marzo 2024 Il onsiglirter,rie DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata Il 7 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione con applicazione delle sanzioni accessorie, dichiara on doversi procedere in ordine ai reati consumati negli anni 2010, 2011 e 2012, per intervenuta prescrizione, e confermando nel resto la sentenza del Giudice di primo grado; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla applicazione della disciplina della continuazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso il fatto che a carico del prevenuto è stato posto un unico reato di tal ché il regime della continuazione non aveva modo di trovare applicazione; che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte napoletana ha riconoscito prevalenti le invocate circostanze attenuanti generiche facendone applicazione nella misura pià ampia; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delk ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma;il 1 marzo 2024 Il onsiglirter,rie DEPO
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