CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente avverso l'ordinanza del 10 maggio del 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare PIA in carcere in relazione al reato di partecipazione all'associazione criminale denominata 'ndrangheta nella locale del territorio di Sant'Onofrio, reato in relazione al quale ha riportato condanna in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione all'esito di giudizio abbreviato. Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidiva nonostante il decorso del tempo dalla commissione dei fatti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della suddetta esigenza cautelare. Il Tribunale avrebbe basato il suo convincimento solo su astratte valutazioni inerenti al fenomeno della 'ndrangheta, senza alcuna valutazione della posizione personale del ricorrente e sulla positiva condotta a decorrere dalla scarcerazione avvenuta in fase di indagini a seguito della pronuncia del Tribunale della Libertà del 16 gennaio del 2020 e neanche del fatto che le condotte illecite sarebbero risalenti nel tempo, ad oltre 15 anni prima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Il ricorrente, in primo luogo, non tiene conto che, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, ogni riferimento relativo ai gravi indizi di colpevolezza con riguardo al pregresso provvedimento a lui favorevole reso in sede di indagini preliminari, è superato dalla intervenuta condanna nel giudizio di primo grado. Infatti, in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede d rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398). 2. Il ricorso, in secondo luogo, omette del tutto di confrontarsi con la parte della motivazione specificamente ritagliata sulla posizione del rico -rente, allorquando il Tribunale ne ha messo in luce, conformemente al primo giudice, l'importante ruolo criminale quale soggetto organico ad una cosca di 'ndrangheta con il compito di "delegato, per conto degli esponenti apicali del sodalizio, a mantenere i rapporti con le 'ndrine distaccate in Liguria e Piemonte con ruolo di partecipe attivo soprattutto nel settore degli stupefacenti". A discettare in termine astratti non è stato, dunque, il provvedimento impugnato ma il ricorso. 3. Infine, il Tribunale, conformemente ai principi di diritto che in questa sede devono ribadirsi, ha messo in luce, con specifiche argomentazioni che il ricorso non riesce a confutare, che il ricorrente non aveva manifestato alcun segno di recesso o allontanamento dal sodalizio e che il cosiddetto tempo silente - peraltro non nella misura di 15 anni come sostenuto in ricorso ma sicuramente successivo al 2009 secondo la contestazione associativa ed attraverso condotte che hanno portato alla condanna e che non vengono richiamate nella impugnazione - non poteva essere da solo ritenuto idoneo a sconfiggere la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., anche tenuto conto dei precedenti penali e della violazione di misure di prevenzione, nonché del diverso atteggiarsi del dato a seconda dei differenti contesti e della presenza o meno di strutture mafiose cosiddette storiche, come quella cui il ricorrente è stato ritenuto appartenere. In proposito, deve ricordarsi che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione a lle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, ccmma 1-ter disp.att. cod. proc. pen..Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli del 10.11.2022. Il Consigliere estensore I sidente [OSCURATO:PERSONA] " Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]: