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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 38463/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., per essere la lista testi del Pubblico ministero tardiva, in quanto depositata dopo che erano intervenute la dichiarazione di assenza dell'imputato e la revoc:a del decreto penale opposto.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo manifestamente infondato.

Deve premettersi che con l'atto d'appello il ricorrente non ha sollevato l'eccezione proposta in questa sede, che deve ritenersi, quindi, tardivamente proposta.

Peraltro, questa Corte (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, Rv. 267558) ha già avuto modo di affermare che il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato.

Nel caso in esame, il rinvio è stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, sicché non si è verificata la tardività dedotta dal ricorrente.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., per essere la lista testi del Pubblico ministero tardiva, in quanto depositata dopo che erano intervenute la dichiarazione di assenza dell'imputato e la revoc:a del decreto penale opposto. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo manifestamente infondato. Deve premettersi che con l'atto d'appello il ricorrente non ha sollevato l'eccezione proposta in questa sede, che deve ritenersi, quindi, tardivamente proposta. Peraltro, questa Corte (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, Rv. 267558) ha già avuto modo di affermare che il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. Nel caso in esame, il rinvio è stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, sicché non si è verificata la tardività dedotta dal ricorrente. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 38463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris