Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19487/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

INANZA sul ricorso 24549/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del curatore fallimentare; - intimato – avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicatail 19 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali (relativi al periodo 1.3.2012-30.4.2013) che non erano stati versati dalla obbligata principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l) ed al cui pagamento era obbligata, in via solidale, anche la cooperativa ex art. 29 l. lgs. n. 276/2003; la Corte d’appello, giudicando sull’appello principale dell’INPS e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infondato il motivo d’appello incidentale, relativo alla improcedibilità del procedimento monitorio per la pendenza di quello amministrativo (art. 443 c.p.c.), nonché di quello relativo al fatto che il decreto ingiuntivo non era stato rivolto anche nei confronti del debitore principale (poi chiamato in causa in sede di opposizione); inoltre, l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nella versione antecedente alla l. n. 49 del 2017 applicabile ratione temporis, dopo aver sancito la responsabilità solidale del committente e degli eventuali subappaltatori per le obbligazioni retributive e contributive del datore di lavoro, costituiva una fattispecie di litisconsorzio processuale unilaterale ed atipico i cui effetti erano stati fatti salvi dall’integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di primo grado; allo stesso modo, era infondato il motivo d’appello con cui si lamentava l’inadeguatezza dell’accertamento in fatto relativo alle posizioni lavorative interessate (adeguatamente provate dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva anche nei riguardi di UNICOOP) e quello con cui si era ribadita l’eccezione del beneficio di preventiva escussione, destinata ad assumere effettiva rilevanza sul piano del procedimento esecutivo e non in quello di cognizione; la sentenza ha invece accolto l’appello dell’INPS rilevando che, contrariamente all’assunto del primo giudice, il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva non poteva valere a mandare assolto il committente dal proprio debito; avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; resiste con controricorso l’INPS; il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.non ha svolto attività difensive; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 443 del c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione in relazione alla violazione del principio di cd. parità delle armi (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.); il motivo è infondato; va data continuità all’orientamento ricordato dalla sentenza impugnata, secondo cui il disposto dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi (Cass. n. 3548 del 1994; Cass. n. 6165 del 1999; Cass. n. 3356 del 2001); alle considerazioni critiche svolte dalla ricorrente, va opposto che la previsione della improcedibilità della domanda giudiziaria si spiega in ragione della ratio sottesa in genere alla previsione di una condizione di accesso alla giurisdizione che, come segnalato dalla dottrina, è quella in cui l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un'attività amministrativa, di un tentativo di conciliazione o comunque di un adempimento volto a rendere praticabile una modalità alternativa di composizione dei conflitti, anche allorché l'adempimento si concreti in un temporaneo ostacolo alla normale esperibilità della tutela giurisdizionale; dunque, poiché nel caso di specie, non trattandosi di azione del privato finalizzata ad ottenere prestazioni o agevolazioni ma di azione monitoria intentata dall’INPS e tendente all’adempimento di una obbligazione gravante sul privato, si è al difuori delle ipotesi in cui, ex artt. 443 e. 442, primo comma, c.p.c., l’amministrazione previdenziale pubblica può invocare a proprio favore tale condizione di accesso alla giurisdizione; né, peraltro, vengono in gioco prerogative riconosciute all’ente e che potrebbero aggravare la posizione processuale del privato (come accade nell’ambito della riscossione coattiva dei contributi), dal momento che l’azione esperita è una comune azione monitoria ex artt. 633 e ss. c.p.c. e che la composizione della questione è esclusa proprio dall’opposizione proposta dalla società ingiunta; il secondo motivo riguarda l’erroneità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 (art. 360 co. 1 n.3 c.p.c); si precisa che il periodo di contribuzione oggetto di causa va dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.4.2013, non essendo stata versata dalla obbligata principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al cui pagamento era tenuta la ricorrente, in via solidale; questa Corte di cassazione, da ultimo con Cass. n. 6752 del 2023, ha affermato che il regime di solidarietà dell'appaltante per i debiti contributivi dell'appaltatore, di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, va individuato in quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla relativa contribuzione (così già Cass. n. 34982 del 2021); avuto riguardo al periodo in cui ha avuto esecuzione l'appalto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]- 30.4.2013, occorre considerare che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, ha subito le modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012) e poi dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, relative al litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore nonché al beneficium excussionis in favore del committente (poi entrambe soppresse con D.L. n. 25 del 2017, conv. con L. n. 49 del 2017), in considerazione di ciò sarebbero interessati solo i contributi maturati successivamente al 18 luglio 2012; inoltre, anche a tale limitato rilievo, il litisconsorzio fu integrato dal giudice e l’eventuale difetto di contraddittorio sanato; il motivo si palesa peraltro non sorretto dal necessario interesse, nessun rilievo potendo spiegare nel presente giudizio l'eventuale mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento alla società appaltatrice, in ragione del principio secondo cui i provvedimenti attinenti al regolare svolgimento del processo, tra i quali rientrano quelli relativi alla verifica dell'integrità del contraddittorio, sono suscettibili di impugnazione solo sotto il profilo degli errores in procedendo, quando cioè diano luogo ad una nullità della sentenza, determinando un pregiudizio per gli interessi della parte che può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione della pronuncia viziata, il che ovviamente non si verifica nel caso in cui il giudice di primo grado abbia comunque ordinato l’integrazione del contraddittorio e di ciò il giudice d’appello abbia dato conto; peraltro, per la giurisprudenza della Corte di cas sazione, l’INPS non è soggetto al termine di decadenza (fra le altre, Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021) per cui nessun interesse vi è ad accertare la mera nullità del decreto ingiuntivo a questi fini; con il terzo motivo, si deduce la nullità del la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per vizio di extra petizione (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] con il motivo in questione ha evidenziato che in ogni caso la domanda sarebbe comunque improcedibile poiché proposta secondo un rito e dinnanzi ad un Giudice diverso da quello previsto dalla legge fallimentare; il motivo è infondato avendo questa Corte di cassazione (Cass. n. 13236 del 2023) stabilito che nel regime delineato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. b), poi abrogato dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 20 aprile 2017, n. 49, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa e nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore (come anche dell’appaltatore), non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale in bonis.

La partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, secondo periodo, nella formulazione ratione temporis applicabile, non rende operante la vis attractivadella procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum, alla cui salvaguardia è preordinato l'accertamento dei crediti nelle peculiari forme del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 95 con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria; con il quarto motivo, la cooperativa ha rilevato la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); il motivo è infondato; la Corte d’Appello ha affermato di doversi limitare a dare atto della tempestiva formulazione da parte della debitrice del beneficio della preventiva escussione, per cui non sussiste la lamentata contraddittorietà del dispositivo, che ha condannato la committente al pagamento senza condizionarlo all’avvenuta ripartizione finale dell'attivo di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, la dichiarazione di fallimento dell’appaltatrice non comportava necessariamente l’impossibilità dell’ INPS di soddisfarsi; con il quinto motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.); la Cooperativa, dopo aver evidenziato che i verbali di accertamento avevano individuato nel periodo 03.2012 – 04.2013 il segmento dell’obbligo contributivo in solidarietà, deduce che non risult ere bbe provata l a riferibilità del credito contributivo accertato ad [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile, perché pretende di veicolare una critica dell'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutando i mezzi di prova acquisiti nel processo, hanno reputato provati i presupposti relativi all'obbligazione contributiva, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità fuori dagli stretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi; con il sesto motivo, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 del DM 24.10.2007 e dell’art. 97 della Costituzione in relazione alla violazione del principio del legittimo affidamento (art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.); il motivo è da rigettare; questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva che la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass.15-12-2022, n. 36846); su un piano più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); è stato pure recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sè e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così da ult.

Cass. n. 16865 del 2020, che proprio perciò ha circoscritto l'eventuale rilevanza della buona fede al limitato fine di escludere sanzioni e interessi moratori, s'intende ove ne ricorrano i presupposti); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoin favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 24549/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del curatore fallimentare; - intimato – avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicatail 19 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali (relativi al periodo 1.3.2012-30.4.2013) che non erano stati versati dalla obbligata principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l) ed al cui pagamento era obbligata, in via solidale, anche la cooperativa ex art. 29 l. lgs. n. 276/2003; la Corte d’appello, giudicando sull’appello principale dell’INPS e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infondato il motivo d’appello incidentale, relativo alla improcedibilità del procedimento monitorio per la pendenza di quello amministrativo (art. 443 c.p.c.), nonché di quello relativo al fatto che il decreto ingiuntivo non era stato rivolto anche nei confronti del debitore principale (poi chiamato in causa in sede di opposizione); inoltre, l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nella versione antecedente alla l. n. 49 del 2017 applicabile ratione temporis, dopo aver sancito la responsabilità solidale del committente e degli eventuali subappaltatori per le obbligazioni retributive e contributive del datore di lavoro, costituiva una fattispecie di litisconsorzio processuale unilaterale ed atipico i cui effetti erano stati fatti salvi dall’integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di primo grado; allo stesso modo, era infondato il motivo d’appello con cui si lamentava l’inadeguatezza dell’accertamento in fatto relativo alle posizioni lavorative interessate (adeguatamente provate dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva anche nei riguardi di UNICOOP) e quello con cui si era ribadita l’eccezione del beneficio di preventiva escussione, destinata ad assumere effettiva rilevanza sul piano del procedimento esecutivo e non in quello di cognizione; la sentenza ha invece accolto l’appello dell’INPS rilevando che, contrariamente all’assunto del primo giudice, il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva non poteva valere a mandare assolto il committente dal proprio debito; avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; resiste con controricorso l’INPS; il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.non ha svolto attività difensive; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 443 del c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione in relazione alla violazione del principio di cd. parità delle armi (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.); il motivo è infondato; va data continuità all’orientamento ricordato dalla sentenza impugnata, secondo cui il disposto dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi (Cass. n. 3548 del 1994; Cass. n. 6165 del 1999; Cass. n. 3356 del 2001); alle considerazioni critiche svolte dalla ricorrente, va opposto che la previsione della improcedibilità della domanda giudiziaria si spiega in ragione della ratio sottesa in genere alla previsione di una condizione di accesso alla giurisdizione che, come segnalato dalla dottrina, è quella in cui l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un'attività amministrativa, di un tentativo di conciliazione o comunque di un adempimento volto a rendere praticabile una modalità alternativa di composizione dei conflitti, anche allorché l'adempimento si concreti in un temporaneo ostacolo alla normale esperibilità della tutela giurisdizionale; dunque, poiché nel caso di specie, non trattandosi di azione del privato finalizzata ad ottenere prestazioni o agevolazioni ma di azione monitoria intentata dall’INPS e tendente all’adempimento di una obbligazione gravante sul privato, si è al difuori delle ipotesi in cui, ex artt. 443 e. 442, primo comma, c.p.c., l’amministrazione previdenziale pubblica può invocare a proprio favore tale condizione di accesso alla giurisdizione; né, peraltro, vengono in gioco prerogative riconosciute all’ente e che potrebbero aggravare la posizione processuale del privato (come accade nell’ambito della riscossione coattiva dei contributi), dal momento che l’azione esperita è una comune azione monitoria ex artt. 633 e ss. c.p.c. e che la composizione della questione è esclusa proprio dall’opposizione proposta dalla società ingiunta; il secondo motivo riguarda l’erroneità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 (art. 360 co. 1 n.3 c.p.c); si precisa che il periodo di contribuzione oggetto di causa va dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.4.2013, non essendo stata versata dalla obbligata principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al cui pagamento era tenuta la ricorrente, in via solidale; questa Corte di cassazione, da ultimo con Cass. n. 6752 del 2023, ha affermato che il regime di solidarietà dell'appaltante per i debiti contributivi dell'appaltatore, di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, va individuato in quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla relativa contribuzione (così già Cass. n. 34982 del 2021); avuto riguardo al periodo in cui ha avuto esecuzione l'appalto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]- 30.4.2013, occorre considerare che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, ha subito le modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012) e poi dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, relative al litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore nonché al beneficium excussionis in favore del committente (poi entrambe soppresse con D.L. n. 25 del 2017, conv. con L. n. 49 del 2017), in considerazione di ciò sarebbero interessati solo i contributi maturati successivamente al 18 luglio 2012; inoltre, anche a tale limitato rilievo, il litisconsorzio fu integrato dal giudice e l’eventuale difetto di contraddittorio sanato; il motivo si palesa peraltro non sorretto dal necessario interesse, nessun rilievo potendo spiegare nel presente giudizio l'eventuale mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento alla società appaltatrice, in ragione del principio secondo cui i provvedimenti attinenti al regolare svolgimento del processo, tra i quali rientrano quelli relativi alla verifica dell'integrità del contraddittorio, sono suscettibili di impugnazione solo sotto il profilo degli errores in procedendo, quando cioè diano luogo ad una nullità della sentenza, determinando un pregiudizio per gli interessi della parte che può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione della pronuncia viziata, il che ovviamente non si verifica nel caso in cui il giudice di primo grado abbia comunque ordinato l’integrazione del contraddittorio e di ciò il giudice d’appello abbia dato conto; peraltro, per la giurisprudenza della Corte di cas sazione, l’INPS non è soggetto al termine di decadenza (fra le altre, Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021) per cui nessun interesse vi è ad accertare la mera nullità del decreto ingiuntivo a questi fini; con il terzo motivo, si deduce la nullità del la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per vizio di extra petizione (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] con il motivo in questione ha evidenziato che in ogni caso la domanda sarebbe comunque improcedibile poiché proposta secondo un rito e dinnanzi ad un Giudice diverso da quello previsto dalla legge fallimentare; il motivo è infondato avendo questa Corte di cassazione (Cass. n. 13236 del 2023) stabilito che nel regime delineato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. b), poi abrogato dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 20 aprile 2017, n. 49, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa e nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore (come anche dell’appaltatore), non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale in bonis. La partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, secondo periodo, nella formulazione ratione temporis applicabile, non rende operante la vis attractivadella procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum, alla cui salvaguardia è preordinato l'accertamento dei crediti nelle peculiari forme del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 95 con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria; con il quarto motivo, la cooperativa ha rilevato la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); il motivo è infondato; la Corte d’Appello ha affermato di doversi limitare a dare atto della tempestiva formulazione da parte della debitrice del beneficio della preventiva escussione, per cui non sussiste la lamentata contraddittorietà del dispositivo, che ha condannato la committente al pagamento senza condizionarlo all’avvenuta ripartizione finale dell'attivo di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, la dichiarazione di fallimento dell’appaltatrice non comportava necessariamente l’impossibilità dell’ INPS di soddisfarsi; con il quinto motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.); la Cooperativa, dopo aver evidenziato che i verbali di accertamento avevano individuato nel periodo 03.2012 – 04.2013 il segmento dell’obbligo contributivo in solidarietà, deduce che non risult ere bbe provata l a riferibilità del credito contributivo accertato ad [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile, perché pretende di veicolare una critica dell'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, valutando i mezzi di prova acquisiti nel processo, hanno reputato provati i presupposti relativi all'obbligazione contributiva, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità fuori dagli stretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi; con il sesto motivo, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione, falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8 del DM 24.10.2007 e dell’art. 97 della Costituzione in relazione alla violazione del principio del legittimo affidamento (art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.); il motivo è da rigettare; questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva che la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass.15-12-2022, n. 36846); su un piano più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); è stato pure recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sè e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così da ult. Cass. n. 16865 del 2020, che proprio perciò ha circoscritto l'eventuale rilevanza della buona fede al limitato fine di escludere sanzioni e interessi moratori, s'intende ove ne ricorrano i presupposti); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoin favore della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti pro
Decreto Cassazione n. 19487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris