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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CC0100_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione , e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 , la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario.

2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che l'Italia impone il requisito che gli scalda-acqua elettrici siano dotati di un meccanismo che interrompa l'energia elettrica di alimentazione quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura di 100° C, mentre la normativa comunitaria consente un massimo di 130° C.

3. Il governo italiano non contesta l'inadempimento e dichiara che cercherà di porvi fine nel più breve tempo possibile. Conclusione

4. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario. 2) condannare la Repubblica italiana alle spese».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CC0100_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione , e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 , la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario. 2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che l'Italia impone il requisito che gli scalda-acqua elettrici siano dotati di un meccanismo che interrompa l'energia elettrica di alimentazione quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura di 100° C, mentre la normativa comunitaria consente un massimo di 130° C. 3. Il governo italiano non contesta l'inadempimento e dichiara che cercherà di porvi fine nel più breve tempo possibile. Conclusione 4. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che la Repubblica italiana, sottoponendo gli scalda-acqua elettrici ad accumulo a requisiti di sicurezza non previsti dalla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e pertanto non riconoscendo ai prodotti fabbricati conformemente alla norma EN 60335-2-21 la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario. 2) condannare la Repubblica italiana alle spese».
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris