CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 28767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, siano privi di specificità poiché fondati su profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza); considerato che le argomentazioni del ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). rilevato che il ricorrente ha riproposto la doglianza in ordine all'attenuante della provocazione che la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto, escludendo altresì l'aggravante del nesso teleologico, con una revisione del trattamento sanzionatorio favorevole all'imputato; osservato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame, non essendo invece onere della Corte dare avviso all'appellante (cfr., ad es., Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali; Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme