CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 46876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (vedi pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, è del tutto generico perché privo di alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato. L'ipotesi attenuata di riciclaggio non costituisce una autonoma figura di reato sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per il reato di riciclaggio; rilevato che in considerazione della data di commissione del reato (2 settembre 2009) il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 2 settembre 2024 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 06 febbraio 2024. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024