CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 04914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 luglio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, con affermazioni del tutto generiche e assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2025.