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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21126/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiliquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4159/2022 depositata il 2/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

Con due distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diMilano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso di rettificadell’accertamento prot. n. 1617/RU del 10/01/2019, ed il collegato atto diirrogazione sanzioni n.278100-9-2019, prot. n. 1622 RU relativi adimportazioni di merci compiute nel 2016.La CTP, riuniti i ricorsi, dopo aver preso atto della riduzione dellapretesa in autotutela da parte dell’Amministrazione, li rigettava.2.

La società proponeva appello; si costituiva l’Amministrazione cheresisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieval’appello, annullando gli atti impugnati.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.La società ha resistito con controricorso.In data 2/10/2023 la contribuente ha depositato atto di rinunciaparziale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., limitatamente alla pretesa relativa aidiritti doganali, avendo provveduto al relativo pagamento.Successivamente, in data 10/10/2023, ha depositato istanza diestinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. 197/2022, inquanto aveva presentato domanda di definizione agevolata con riguardoalle sanzioni (per le quali non doveva pagare alcunché, avendo provvedutoall’estinzione del debito relativo ai tributi).Con ordinanza interlocutoria del 22/4/2026, questa Corte ha disposto ildeposito di documentazione attestante il pagamento dei diritti doganali,non ritenendo idonea quella in atti.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

Con riguardo ai diritti doganali va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, essendo stata fornita, a seguito dell’ordinanzainterlocutoria, la prova del relativo pagamento.La rinuncia depositata dalla contribuente non può infatti determinarel’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., in quanto la stessa ècontroricorrente, ma può senz’altro costituire conferma della cessazionedella materia del contendere.2.

Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 1, comma 198, l. 197/2022stabilisce che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso dideposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiaratoestinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in cameradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».Il comma 197 stabilisce che entro il 10/10/2023 «il contribuente hal'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qualepende la controversia, copia della domanda di definizione e delversamento degli importi dovuti o della prima rata».Infine, l’ultima parte del comma 191 stabilisce che «In caso dicontroversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui siriferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo allesanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche conmodalità diverse dalla presente definizione agevolata».Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato e provato di averprovveduto al relativo pagamento ed ha prodotto copia della domanda didefinizione con riguardo alle sanzioni senza il versamento di alcunimporto, in considerazione di quanto previsto dall’ultima parte del comma191.Può dunque dichiararsi l’estinzione del processo per la parte dellapretesa relativa alle sanzioni.Numero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20263.

In ordine alle spese, va osservato che l’art. 1, comma 198, l.197/2022 stabilisce che le stesse restano a carico della parte che le haanticipate.Nel caso di specie, tuttavia, in relazione alla parte della pretesarelativa ai diritti doganali, è intervenuta la cessazione della materia delcontendere, sicché dovrebbe provvedersi in ordine alle spese, in partequa, in base alla cd. soccombenza virtuale; ciò nonostante, si può disporrela compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento delleparti e dell’intervenuto pagamento.

P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardoai diritti doganali e l’estinzione del processo per la parte della pretesarelativa alle sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiliquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4159/2022 depositata il 2/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20261. Con due distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diMilano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso di rettificadell’accertamento prot. n. 1617/RU del 10/01/2019, ed il collegato atto diirrogazione sanzioni n.278100-9-2019, prot. n. 1622 RU relativi adimportazioni di merci compiute nel 2016.La CTP, riuniti i ricorsi, dopo aver preso atto della riduzione dellapretesa in autotutela da parte dell’Amministrazione, li rigettava.2. La società proponeva appello; si costituiva l’Amministrazione cheresisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieval’appello, annullando gli atti impugnati.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.La società ha resistito con controricorso.In data 2/10/2023 la contribuente ha depositato atto di rinunciaparziale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., limitatamente alla pretesa relativa aidiritti doganali, avendo provveduto al relativo pagamento.Successivamente, in data 10/10/2023, ha depositato istanza diestinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. 197/2022, inquanto aveva presentato domanda di definizione agevolata con riguardoalle sanzioni (per le quali non doveva pagare alcunché, avendo provvedutoall’estinzione del debito relativo ai tributi).Con ordinanza interlocutoria del 22/4/2026, questa Corte ha disposto ildeposito di documentazione attestante il pagamento dei diritti doganali,non ritenendo idonea quella in atti.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20261. Con riguardo ai diritti doganali va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, essendo stata fornita, a seguito dell’ordinanzainterlocutoria, la prova del relativo pagamento.La rinuncia depositata dalla contribuente non può infatti determinarel’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., in quanto la stessa ècontroricorrente, ma può senz’altro costituire conferma della cessazionedella materia del contendere.2. Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 1, comma 198, l. 197/2022stabilisce che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso dideposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiaratoestinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in cameradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».Il comma 197 stabilisce che entro il 10/10/2023 «il contribuente hal'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qualepende la controversia, copia della domanda di definizione e delversamento degli importi dovuti o della prima rata».Infine, l’ultima parte del comma 191 stabilisce che «In caso dicontroversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui siriferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo allesanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche conmodalità diverse dalla presente definizione agevolata».Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato e provato di averprovveduto al relativo pagamento ed ha prodotto copia della domanda didefinizione con riguardo alle sanzioni senza il versamento di alcunimporto, in considerazione di quanto previsto dall’ultima parte del comma191.Può dunque dichiararsi l’estinzione del processo per la parte dellapretesa relativa alle sanzioni.Numero registro generale 4334/2023Numero sezionale 4947/2026Numero di raccolta generale 21126/2026Data pubblicazione 22/06/20263. In ordine alle spese, va osservato che l’art. 1, comma 198, l.197/2022 stabilisce che le stesse restano a carico della parte che le haanticipate.Nel caso di specie, tuttavia, in relazione alla parte della pretesarelativa ai diritti doganali, è intervenuta la cessazione della materia delcontendere, sicché dovrebbe provvedersi in ordine alle spese, in partequa, in base alla cd. soccombenza virtuale; ciò nonostante, si può disporrela compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento delleparti e dell’intervenuto pagamento. P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardoai diritti doganali e l’estinzione del processo per la parte della pretesarelativa alle sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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