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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16412/2026

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ge dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zonta del foro di Novara, giusta procura speciale in atti-controricorrente -avverso la sentenza n. 394/02/2017 della Commissione tributariaregionale della Calabria, sez. dist. di Catanzaro, depositata in data7.3.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]impugnava la cartella di pagamento n. 06820100265706004, emessaa seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.p.r. n.Numero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026600/73 e 54 del d.p.r. n. 633/72, della dichiarazione presentata perl’anno di imposta 2006.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ilricorso, ritenendo che “la documentazione fiscale prodotta dalladeducente e non contestata, prova che i versamenti sono statieffettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. società scorporata, la quale haemendato l’errore comunicando all’ufficio finanziario di competenzal’errore di trascrizione del codice fiscale”.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, adita in viaprincipale dall’Ufficio ed in via incidentale dalla contribuente,dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale a causa del mancatodeposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenentel’atto di appello, essendo l’annotazione della data di spedizionecontenuta nell’avviso di ricevimento priva di fede privilegiata.4.

Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.

La società intimata resiste con controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va respinta l’eccezione di tardività del ricorsoper cassazione sollevata dalla società controricorrente.1.1.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 7.3.2017 e nonnotificata.

Il termine di impugnazione cosiddetto “lungo” di cui all’art.327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, pari a mesi sei, èstato sospeso ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017 inrelazione alle controversie tributarie interessate dalla definizioneagevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

QuestaCorte, nella recente pronuncia n. 6336/2025, ha ribadito che laNumero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026sospensione dei termini, dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017,non determina l’interruzione del termine, bensìun prolungamento dello stesso per un periodo fisso di seimesi, aggiungendosi ai termini ordinari di impugnazione previstidall’art. 327 c.p.c.

Ne consegue che il termine semestrale, che nellafattispecie sarebbe scaduto in data 7.10.2017 (calcolandosi a mesi enon a giorni), era prorogato di mesi sei, con conseguentetempestività del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta in data9.10.2017.2.

Con il primo motivo – rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53, del decreto legislativo n. 546/1992, in combinatodisposto con l’art. 22 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 156c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» la ricorrentelamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello,che si porrebbe in aperto contrasto con i principi di diritto affermatida questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 13452/2017,all’onere di autosufficienza -, depositato tempestivamente in data16.1.2014 in sede di costituzione nel giudizio di appello, come daricavabile che alla data di ricezione del plico da parte del destinatario(31.12.2013) non era ancora decorso il termine di decadenza perimpugnare la sentenza di primo grado, che sarebbe scaduto in data2.1.2014.3.

Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la«violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», per avere laC.T.R. rilevato d’ufficio l’inammissibilità del gravame, senza primasottoporre la questione alle parti.4.

Il primo motivo è fondato ed assume rilievo assorbente.Numero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/20264.1.

Questa Corte, a sezioni Unite, nella pronuncia n. 13452/2017, haaffermato il seguente principi di diritto: «Nel processo tributario, noncostituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che siastato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale,il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzioneentro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata daparte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e nonla ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimola data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale constampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere lamedesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta dispedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della merascritturazione manuale o comunemente dattilografica della data dispedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini dellatempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se laricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenutaentro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o dellasentenza».4.2.

Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla sentenzaimpugnata, la sentenza di primo grado è stata depositata in data17.5.2013, il termine per l’impugnazione (sei mesi + 46 giorni disospensione feriale), sarebbe scaduto in data 2.1.2014 e l’atto diappello è stato ricevuto dal destinatario in data 31.12.2013, comerisulta dall’avviso di ricevimento riprodotto nel ricorso, sicchè ilgravame avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo e pertantoammissibile, pur in assenza del deposito della ricevuta di spedizione.5.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaviene pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado della Calabria, sezione distaccata di Catanzaro, in diversaNumero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026composizione, che provvederà ad esaminare nel merito il gravamedell’Agenzia delle Entrate, oltre che a liquidare le spese della presentefase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, sezione distaccata diCatanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, oltre che per liquidare le spese del giudiziodi legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zonta del foro di Novara, giusta procura speciale in atti-controricorrente -avverso la sentenza n. 394/02/2017 della Commissione tributariaregionale della Calabria, sez. dist. di Catanzaro, depositata in data7.3.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]impugnava la cartella di pagamento n. 06820100265706004, emessaa seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.p.r. n.Numero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026600/73 e 54 del d.p.r. n. 633/72, della dichiarazione presentata perl’anno di imposta 2006.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ilricorso, ritenendo che “la documentazione fiscale prodotta dalladeducente e non contestata, prova che i versamenti sono statieffettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. società scorporata, la quale haemendato l’errore comunicando all’ufficio finanziario di competenzal’errore di trascrizione del codice fiscale”.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, adita in viaprincipale dall’Ufficio ed in via incidentale dalla contribuente,dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale a causa del mancatodeposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenentel’atto di appello, essendo l’annotazione della data di spedizionecontenuta nell’avviso di ricevimento priva di fede privilegiata.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. La società intimata resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di tardività del ricorsoper cassazione sollevata dalla società controricorrente.1.1. La sentenza impugnata è stata depositata in data 7.3.2017 e nonnotificata. Il termine di impugnazione cosiddetto “lungo” di cui all’art.327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, pari a mesi sei, èstato sospeso ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017 inrelazione alle controversie tributarie interessate dalla definizioneagevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. QuestaCorte, nella recente pronuncia n. 6336/2025, ha ribadito che laNumero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026sospensione dei termini, dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017,non determina l’interruzione del termine, bensìun prolungamento dello stesso per un periodo fisso di seimesi, aggiungendosi ai termini ordinari di impugnazione previstidall’art. 327 c.p.c. Ne consegue che il termine semestrale, che nellafattispecie sarebbe scaduto in data 7.10.2017 (calcolandosi a mesi enon a giorni), era prorogato di mesi sei, con conseguentetempestività del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta in data9.10.2017.2. Con il primo motivo – rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53, del decreto legislativo n. 546/1992, in combinatodisposto con l’art. 22 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 156c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» la ricorrentelamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello,che si porrebbe in aperto contrasto con i principi di diritto affermatida questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 13452/2017,all’onere di autosufficienza -, depositato tempestivamente in data16.1.2014 in sede di costituzione nel giudizio di appello, come daricavabile che alla data di ricezione del plico da parte del destinatario(31.12.2013) non era ancora decorso il termine di decadenza perimpugnare la sentenza di primo grado, che sarebbe scaduto in data2.1.2014.3. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la«violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», per avere laC.T.R. rilevato d’ufficio l’inammissibilità del gravame, senza primasottoporre la questione alle parti.4. Il primo motivo è fondato ed assume rilievo assorbente.Numero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/20264.1. Questa Corte, a sezioni Unite, nella pronuncia n. 13452/2017, haaffermato il seguente principi di diritto: «Nel processo tributario, noncostituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che siastato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale,il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzioneentro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata daparte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e nonla ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimola data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale constampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere lamedesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta dispedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della merascritturazione manuale o comunemente dattilografica della data dispedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini dellatempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se laricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenutaentro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o dellasentenza».4.2. Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla sentenzaimpugnata, la sentenza di primo grado è stata depositata in data17.5.2013, il termine per l’impugnazione (sei mesi + 46 giorni disospensione feriale), sarebbe scaduto in data 2.1.2014 e l’atto diappello è stato ricevuto dal destinatario in data 31.12.2013, comerisulta dall’avviso di ricevimento riprodotto nel ricorso, sicchè ilgravame avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo e pertantoammissibile, pur in assenza del deposito della ricevuta di spedizione.5. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaviene pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado della Calabria, sezione distaccata di Catanzaro, in diversaNumero registro generale 23767/2017Numero sezionale 4275/2026Numero di raccolta generale 16412/2026Data pubblicazione 26/05/2026composizione, che provvederà ad esaminare nel merito il gravamedell’Agenzia delle Entrate, oltre che a liquidare le spese della presentefase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, sezione distaccata diCatanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, oltre che per liquidare le spese del giudiziodi legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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