Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23738/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per azioni, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoRiccardo Villata unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Siriod'Amanzo,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1475/2022 depositato in data1/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr.

Giuseppeudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di amministrazione straordinaria diSocietà Italiana per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito denominatasemplicemente “Procedura” o “Condotte”), con decreto emesso in data11/6/2020, dichiarava l’esecutività dello stato passivo con riferimento alladomanda di insinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SocietàConsortile per azioni (breviter “SARC”) ammettendo il credito per €22.817.110,05, derivante da un pregresso rapporto consortile tra le parti,oltre IVA, in via chirografaria; con esclusione della somma di €9.933.784,12 richiesta a titolo di interessi ed il mancato riconoscimentosia della prededuzione che del privilegio ex art.2761, comma 2, c.c..2.

Sull’opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diRoma così statuiva: «dispone in favore di ‘Salerno – [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. in liquidazione’ l’ammissione al passivo della procedura diamministrazione straordinaria pendente nei confronti di ‘[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA] in a.s.’, proc. n. 1/2018, del credito di euro22.817.110,05 già collocato in chirografo, nonché dell’ulteriore di euro9.933.784,12 a titolo di interessi, entrambi in prededuzione condizionataex art. 51 comma 3 d. lgs 8 luglio 1999 n. 270; condanna la proceduraconvenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parteopponente e che determina in euro 89.000 per compensi di avvocato oltreIVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 ed euro 2.529,00 peresborsi».2.1 [OSCURATO:PERSONA] capitolino premetteva che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, la mera prosecuzione del contratto inessere all’atto dell’assoggettamento di uno dei contraenti a proceduraconcorsuale di amministrazione straordinaria non poteva da sé solaritenersi espressiva del subentro dell’organo commissariale nel rapportocon conseguente pretesa, in capo all’altro contraente, della prededucibilitàdel credito anche per prestazioni antecedenti l’apertura della procedura.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20262.2.

Precisava che la procedura aveva contestato di aver espressamentemanifestato a mezzo di propri commissari straordinari la volontà disubentrare nel rapporto negoziale consortile dall’esecuzione del qualeerano sorti i crediti la cui ammissione era stata chiesta in collocazioneprededuttiva; tuttavia, proprio perché non era stato espressamentemanifestato l’intendimento dei commissari di sciogliersi dal vincoloconsortile, non poteva escludersi che la procedura avesse potutoesprimersi per il subentro nel rapporto.2.3 Riteneva dovuti anche gli interessi legali, nella misura richiesta,dovendosi escludere che l’esigibilità dei detti emolumenti potesseconsiderarsi condizionata al preventivo intervento di formale richiesta dipagamento ovvero di messa in mora; allo stesso modo per il maturaredegli interessi non era necessaria l’emissione della fattura; il divieto diapplicazione degli interessi commerciali nelle procedure concorsuali erariferito solo a quelli maturati dopo l’apertura della procedura, mentredoveva affermarsi il diritto alla percezione di quelli già maturatiantecedentemente all'accertata insolvenza del debitore, anche laddovenon sussistesse un titolo giudiziale attributivo degli stessi.3.

La Procedura ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto,affidato a cinque motivi; SARC ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1 n. 5, c.p.c.: il tribunale ha ritenuto che la Procedura non avessepreso precisa posizione circa il subentro nel rapporto tra le partitrascurando di esaminare quanto dedotto dall’opposta nella propriamemoria difensiva relativamente all’impossibilità di subentrare in talerapporto contrattuale in quanto, alla data di dichiarazione dello stato diinsolvenza di Condotte, l’opera per la quale era stata costituita la societàNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026consortile SARC era già stata ultimata e, pertanto, nessun subentropoteva essere esercitato dai [OSCURATO:PERSONA], né sussisteva alcuninteresse in tal senso.2.

Il secondo motivo denuncia una violazione/falsa applicazione di legge,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il tribunale giudicato incontrasto con il disposto dell’art. 115 c.p.c., non avendo ritenuto provatifatti che non erano stati contestati dalla controparte opponente.Il decreto impugnato viene censurato anche perché il tribunale non haconsiderato che SARC non aveva contestato il fatto che l’opera per laquale era stata costituita la Società consortile SARC era già stata ultimatae, pertanto, nessun subentro poteva essere esercitato dai CommissariStraordinari di Condotte.3.

Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione di legge exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 74 l.fall., 50 e 51d.lgs. 270/1999, perché il tribunale ha ammesso il credito vantato daSARC in prededuzione condizionata in considerazione del mancatoespresso diniego di subentro di Condotte nel rapporto contrattuale tra leparti.4 I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamenteconnessi, risultano, tutti, inammissibili.4.1 L'art. 1-bis l. 166/2008 dispone che «la disposizione di cui al comma 2dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vainterpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta diesecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, nonfanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui almedesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, finoall'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro delcommissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decretolegislativo n. 270 del 1999».Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026La disposizione è stata costantemente interpretata da questa Corte (vediCass. n. 3193/2016, conf.

Cass. n. 19946/2017; vedi anche Cass. n.19146/2022; Cass. n. 1195/2018 e 8185/2025) nel senso che«nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato diinsolvenza, l'art. 50 del D. Lgs. n. 270 del 1999 - anche alla streguadell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del2008, conv., con modif., dalla L. n. 166 del 2008 - prevede lacontinuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinariaunicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare alcommissario uno "spatium deliberandi" per l'esercizio della facoltà discioglimento o di subentro.

Ne consegue che la prosecuzione di unaprecedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato diinsolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazionedi subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento delrapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e laprededucibilità del relativo credito».Ne consegue che, in difetto di un'espressa dichiarazione di subentro nelrapporto da parte del commissario straordinario, non si può riconoscerealle prestazioni pregresse e ai relativi crediti il rango della prededucibilità.4.2 Nel caso di specie è pacifico che con rogito del 14/11/2003 Condottecostituì, unitamente ad altra socia, una società consortile ai sensi dell’art.2615-ter c.c., con il preciso scopo di realizzare le opere infrastrutturaliaffidate dall’Amministrazione in appalto ad una associazione temporaneadi imprese (ATI), formata in precedenza tra le medesime socie dellaconsortile.4.3 Le censure, nella loro articolazione, non si confrontano con il decisum,che menziona espressamente l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 270 del1999, nell’interpretazione che è stata fornita dalla giurisprudenza diquesta Corte di cui sopra si è dato conto.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20264.4 Come rilevato dal Tribunale nel decreto, i crediti insinuati al passivotraevano origine nel rapporto consortile che prevedeva prestazionicontinuative correlate all’andamento dell’appalto stipulato da SARC conl’ente appaltante, secondo meccaniche di ribaltamento dei costi e ricavi.4.5 L’ammissione al concorso con il rango prededucibile condizionato, insostanza, è avvenuta in forza della espressa previsione dello statuto dellasocietà consortile, a tenore del quale quest’ultima aveva il diritto diribaltare sulla socia Condotte i costi sostenuti per la realizzazione delleopere appaltate dall’Amministrazione, restando quindi del tutto irrilevanteaccertare l’avvenuta integrale esecuzione o meno delle ridette operepubbliche al momento dell’apertura della procedura concorsuale, quirilevando esclusivamente che il rapporto fosse pendente alla detta data; lacondizione apposta potrà ritenersi avverata o meno solo al momento delladecisione circa lo scioglimento o il subentro nei rapporti consortili da partedell’organo commissariale.4.6 È di tutta evidenza che la riserva può essere sciolta anche in sensonegativo all’ammissione in prededuzione nel caso in cui da chiari econvergenti elementi possa trarsi la sussistenza dell’inequivoca volontà deicommissari di sciogliersi dal vincolo consortile venendosi così ad integrarela condizione risolutiva della prededuzione.4.7 Né può ragionevolmente sostenersi che il vincolo societario esistentetra la consortile SARC e la sua socia Condotte non possa rientrare tra icontratti ancora in corso, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999,ovvero dell’art. 72 l.fall., essendo pacifico che la socia Condotte non hamai inteso esercitare il suo diritto di recesso dalla consortile, né che sifosse verificato uno scioglimento ex lege del vincolo sociale, per effettodell’ammissione della socia in una procedura concorsuale.4.8 Il rapporto consortile costituisce un contratto di durata ad esecuzionecontinuata; trova, quindi, applicazione anche l’art. 74 L. Fall., richiamatodall’art. 51 della Legge Prodi bis, ai sensi del quale sono prededucibili iNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026crediti inerenti a un rapporto di durata e/o ad esecuzione continuata, qualè il rapporto consortile SARC, anche se sorti anteriormente all’aperturadella procedura di amministrazione straordinaria.4.9 La facoltà d'insinuare al passivo il proprio credito e chiederel'ammissione con riserva, da sciogliersi soltanto all'esito dell'avveramentodella condizione, è riconosciuta al creditore dal D.Lgs. n. 270 del 1999,art. 51, comma 3, a tenore del quale «nei casi in cui le disposizioniindicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissioneal passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione delloscioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto,ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, dellalegge fallimentare».4.10 Peraltro, non sussiste, in radice, il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. dedotto nel primo motivo, in quanto la disposizione fariferimento all’omesso esame di un fatto storico naturalistico, e non diuna questione posta dalla difesa della procedura in un atto processuale(subentro non sarebbe mai potuto avvenire, in quanto alla data didichiarazione dello stato di insolvenza di Condotte, l’opera per la quale erastata costituita la società consortile SARC era già stata ultimata).4.11 Fallace è anche il richiamo, contenuto nel secondo motivo, all’art.115 c.p.c., posto la Corte ha accertato, in fatto, l’assenza di un’espressa echiara determinazione da parte degli organi della procedura di sciogliersidal vincolo consortile.5.

Il quarto motivo denuncia una violazione e/o falsa applicazione di legge,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 4 d.lgs. n.231/2022, per avere il tribunale ammesso al passivo di Condotte l’importorichiesto a titolo di interessi moratori nonostante l’insussistenza di unaccordo sul termine di pagamento e la mancata emissione delle fatture daparte dell’opponente.6.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20266.1 È vero che questa Corte ha affermato che nel caso di ritardonell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazionicommerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini peril pagamento, l’art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2002 - nel testo quiratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs.9 novembre 2012, n. 192 - equipara, ai fini dell’individuazione delmomento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissionedella fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente (cosìCass. 17684/2020).6.2 Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.b), d.lgs. 231/2002, sempre nel testo applicabile alla vicenda all’esame,quando il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto e non ècerta la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente dipagamento, gli interessi decorrono automaticamente decorsi «trentagiorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione deiservizi»; sicché è del tutto irrilevante che il consorzio non avesse emessoancora alcuna fattura nei confronti della socia, spettando gli interessi dimora come determinati dalla creditrice e – secondo l’apprezzamento delgiudice di merito – non contestati nel quantum dalla debitrice nel corsodel giudizio.7.

Il quinto motivo deduce una violazione/falsa applicazione di legge, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c. e ai dd.m.55/2014 e n. 37/2018, per avere il tribunale liquidato le spese processualiin misura superiore rispetto ai parametri di riferimento previsti dai dd.m.55/2014 e 37/2018, attesa la mancanza di una fase istruttoria nella litedavanti al Tribunale.7.1 Il motivo è infondato.7.2 Questa Corte è ferma nell’affermare che in materia di speseprocessuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore,il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la faseNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026istruttoria, ma solo un compenso unitario per la fase di trattazione, checomprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computodell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per lafase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. Cass.24349/2025 e 8561/2023).7.3 Il Tribunale, nel liquidare le spese di giudizio, ha dato atto delladecurtazione (e non della negazione) di tale compenso, per la mancanzadella fase istruttoria in senso stretto (espletamento dei mezzi istruttori).Va anche rilevato che in tema di liquidazione delle spese processuali aisensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Cass. Sez. 2,14198/2022).Il Tribunale non si è discostato dai limiti tabellari, tenuto conto del valoredella causa e della decurtazione della fase “trattazione/istruttoria”.8.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della controricorrente, che liquida in € 20.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per azioni, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoRiccardo Villata unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Siriod'Amanzo,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1475/2022 depositato in data1/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppeudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di amministrazione straordinaria diSocietà Italiana per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito denominatasemplicemente “Procedura” o “Condotte”), con decreto emesso in data11/6/2020, dichiarava l’esecutività dello stato passivo con riferimento alladomanda di insinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SocietàConsortile per azioni (breviter “SARC”) ammettendo il credito per €22.817.110,05, derivante da un pregresso rapporto consortile tra le parti,oltre IVA, in via chirografaria; con esclusione della somma di €9.933.784,12 richiesta a titolo di interessi ed il mancato riconoscimentosia della prededuzione che del privilegio ex art.2761, comma 2, c.c..2. Sull’opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale diRoma così statuiva: «dispone in favore di ‘Salerno – [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. in liquidazione’ l’ammissione al passivo della procedura diamministrazione straordinaria pendente nei confronti di ‘[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA] in a.s.’, proc. n. 1/2018, del credito di euro22.817.110,05 già collocato in chirografo, nonché dell’ulteriore di euro9.933.784,12 a titolo di interessi, entrambi in prededuzione condizionataex art. 51 comma 3 d. lgs 8 luglio 1999 n. 270; condanna la proceduraconvenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parteopponente e che determina in euro 89.000 per compensi di avvocato oltreIVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 ed euro 2.529,00 peresborsi».2.1 [OSCURATO:PERSONA] capitolino premetteva che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, la mera prosecuzione del contratto inessere all’atto dell’assoggettamento di uno dei contraenti a proceduraconcorsuale di amministrazione straordinaria non poteva da sé solaritenersi espressiva del subentro dell’organo commissariale nel rapportocon conseguente pretesa, in capo all’altro contraente, della prededucibilitàdel credito anche per prestazioni antecedenti l’apertura della procedura.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20262.2. Precisava che la procedura aveva contestato di aver espressamentemanifestato a mezzo di propri commissari straordinari la volontà disubentrare nel rapporto negoziale consortile dall’esecuzione del qualeerano sorti i crediti la cui ammissione era stata chiesta in collocazioneprededuttiva; tuttavia, proprio perché non era stato espressamentemanifestato l’intendimento dei commissari di sciogliersi dal vincoloconsortile, non poteva escludersi che la procedura avesse potutoesprimersi per il subentro nel rapporto.2.3 Riteneva dovuti anche gli interessi legali, nella misura richiesta,dovendosi escludere che l’esigibilità dei detti emolumenti potesseconsiderarsi condizionata al preventivo intervento di formale richiesta dipagamento ovvero di messa in mora; allo stesso modo per il maturaredegli interessi non era necessaria l’emissione della fattura; il divieto diapplicazione degli interessi commerciali nelle procedure concorsuali erariferito solo a quelli maturati dopo l’apertura della procedura, mentredoveva affermarsi il diritto alla percezione di quelli già maturatiantecedentemente all'accertata insolvenza del debitore, anche laddovenon sussistesse un titolo giudiziale attributivo degli stessi.3. La Procedura ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto,affidato a cinque motivi; SARC ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1 n. 5, c.p.c.: il tribunale ha ritenuto che la Procedura non avessepreso precisa posizione circa il subentro nel rapporto tra le partitrascurando di esaminare quanto dedotto dall’opposta nella propriamemoria difensiva relativamente all’impossibilità di subentrare in talerapporto contrattuale in quanto, alla data di dichiarazione dello stato diinsolvenza di Condotte, l’opera per la quale era stata costituita la societàNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026consortile SARC era già stata ultimata e, pertanto, nessun subentropoteva essere esercitato dai [OSCURATO:PERSONA], né sussisteva alcuninteresse in tal senso.2. Il secondo motivo denuncia una violazione/falsa applicazione di legge,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il tribunale giudicato incontrasto con il disposto dell’art. 115 c.p.c., non avendo ritenuto provatifatti che non erano stati contestati dalla controparte opponente.Il decreto impugnato viene censurato anche perché il tribunale non haconsiderato che SARC non aveva contestato il fatto che l’opera per laquale era stata costituita la Società consortile SARC era già stata ultimatae, pertanto, nessun subentro poteva essere esercitato dai CommissariStraordinari di Condotte.3. Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione di legge exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 74 l.fall., 50 e 51d.lgs. 270/1999, perché il tribunale ha ammesso il credito vantato daSARC in prededuzione condizionata in considerazione del mancatoespresso diniego di subentro di Condotte nel rapporto contrattuale tra leparti.4 I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamenteconnessi, risultano, tutti, inammissibili.4.1 L'art. 1-bis l. 166/2008 dispone che «la disposizione di cui al comma 2dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vainterpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta diesecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, nonfanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui almedesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, finoall'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro delcommissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decretolegislativo n. 270 del 1999».Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026La disposizione è stata costantemente interpretata da questa Corte (vediCass. n. 3193/2016, conf. Cass. n. 19946/2017; vedi anche Cass. n.19146/2022; Cass. n. 1195/2018 e 8185/2025) nel senso che«nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato diinsolvenza, l'art. 50 del D. Lgs. n. 270 del 1999 - anche alla streguadell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del2008, conv., con modif., dalla L. n. 166 del 2008 - prevede lacontinuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinariaunicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare alcommissario uno "spatium deliberandi" per l'esercizio della facoltà discioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di unaprecedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato diinsolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazionedi subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento delrapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e laprededucibilità del relativo credito».Ne consegue che, in difetto di un'espressa dichiarazione di subentro nelrapporto da parte del commissario straordinario, non si può riconoscerealle prestazioni pregresse e ai relativi crediti il rango della prededucibilità.4.2 Nel caso di specie è pacifico che con rogito del 14/11/2003 Condottecostituì, unitamente ad altra socia, una società consortile ai sensi dell’art.2615-ter c.c., con il preciso scopo di realizzare le opere infrastrutturaliaffidate dall’Amministrazione in appalto ad una associazione temporaneadi imprese (ATI), formata in precedenza tra le medesime socie dellaconsortile.4.3 Le censure, nella loro articolazione, non si confrontano con il decisum,che menziona espressamente l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 270 del1999, nell’interpretazione che è stata fornita dalla giurisprudenza diquesta Corte di cui sopra si è dato conto.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20264.4 Come rilevato dal Tribunale nel decreto, i crediti insinuati al passivotraevano origine nel rapporto consortile che prevedeva prestazionicontinuative correlate all’andamento dell’appalto stipulato da SARC conl’ente appaltante, secondo meccaniche di ribaltamento dei costi e ricavi.4.5 L’ammissione al concorso con il rango prededucibile condizionato, insostanza, è avvenuta in forza della espressa previsione dello statuto dellasocietà consortile, a tenore del quale quest’ultima aveva il diritto diribaltare sulla socia Condotte i costi sostenuti per la realizzazione delleopere appaltate dall’Amministrazione, restando quindi del tutto irrilevanteaccertare l’avvenuta integrale esecuzione o meno delle ridette operepubbliche al momento dell’apertura della procedura concorsuale, quirilevando esclusivamente che il rapporto fosse pendente alla detta data; lacondizione apposta potrà ritenersi avverata o meno solo al momento delladecisione circa lo scioglimento o il subentro nei rapporti consortili da partedell’organo commissariale.4.6 È di tutta evidenza che la riserva può essere sciolta anche in sensonegativo all’ammissione in prededuzione nel caso in cui da chiari econvergenti elementi possa trarsi la sussistenza dell’inequivoca volontà deicommissari di sciogliersi dal vincolo consortile venendosi così ad integrarela condizione risolutiva della prededuzione.4.7 Né può ragionevolmente sostenersi che il vincolo societario esistentetra la consortile SARC e la sua socia Condotte non possa rientrare tra icontratti ancora in corso, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999,ovvero dell’art. 72 l.fall., essendo pacifico che la socia Condotte non hamai inteso esercitare il suo diritto di recesso dalla consortile, né che sifosse verificato uno scioglimento ex lege del vincolo sociale, per effettodell’ammissione della socia in una procedura concorsuale.4.8 Il rapporto consortile costituisce un contratto di durata ad esecuzionecontinuata; trova, quindi, applicazione anche l’art. 74 L. Fall., richiamatodall’art. 51 della Legge Prodi bis, ai sensi del quale sono prededucibili iNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026crediti inerenti a un rapporto di durata e/o ad esecuzione continuata, qualè il rapporto consortile SARC, anche se sorti anteriormente all’aperturadella procedura di amministrazione straordinaria.4.9 La facoltà d'insinuare al passivo il proprio credito e chiederel'ammissione con riserva, da sciogliersi soltanto all'esito dell'avveramentodella condizione, è riconosciuta al creditore dal D.Lgs. n. 270 del 1999,art. 51, comma 3, a tenore del quale «nei casi in cui le disposizioniindicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissioneal passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione delloscioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto,ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, dellalegge fallimentare».4.10 Peraltro, non sussiste, in radice, il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. dedotto nel primo motivo, in quanto la disposizione fariferimento all’omesso esame di un fatto storico naturalistico, e non diuna questione posta dalla difesa della procedura in un atto processuale(subentro non sarebbe mai potuto avvenire, in quanto alla data didichiarazione dello stato di insolvenza di Condotte, l’opera per la quale erastata costituita la società consortile SARC era già stata ultimata).4.11 Fallace è anche il richiamo, contenuto nel secondo motivo, all’art.115 c.p.c., posto la Corte ha accertato, in fatto, l’assenza di un’espressa echiara determinazione da parte degli organi della procedura di sciogliersidal vincolo consortile.5. Il quarto motivo denuncia una violazione e/o falsa applicazione di legge,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 4 d.lgs. n.231/2022, per avere il tribunale ammesso al passivo di Condotte l’importorichiesto a titolo di interessi moratori nonostante l’insussistenza di unaccordo sul termine di pagamento e la mancata emissione delle fatture daparte dell’opponente.6. Il motivo è infondato.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/20266.1 È vero che questa Corte ha affermato che nel caso di ritardonell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazionicommerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini peril pagamento, l’art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2002 - nel testo quiratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs.9 novembre 2012, n. 192 - equipara, ai fini dell’individuazione delmomento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissionedella fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente (cosìCass. 17684/2020).6.2 Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.b), d.lgs. 231/2002, sempre nel testo applicabile alla vicenda all’esame,quando il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto e non ècerta la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente dipagamento, gli interessi decorrono automaticamente decorsi «trentagiorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione deiservizi»; sicché è del tutto irrilevante che il consorzio non avesse emessoancora alcuna fattura nei confronti della socia, spettando gli interessi dimora come determinati dalla creditrice e – secondo l’apprezzamento delgiudice di merito – non contestati nel quantum dalla debitrice nel corsodel giudizio.7. Il quinto motivo deduce una violazione/falsa applicazione di legge, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c. e ai dd.m.55/2014 e n. 37/2018, per avere il tribunale liquidato le spese processualiin misura superiore rispetto ai parametri di riferimento previsti dai dd.m.55/2014 e 37/2018, attesa la mancanza di una fase istruttoria nella litedavanti al Tribunale.7.1 Il motivo è infondato.7.2 Questa Corte è ferma nell’affermare che in materia di speseprocessuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore,il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la faseNumero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026istruttoria, ma solo un compenso unitario per la fase di trattazione, checomprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computodell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per lafase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. Cass.24349/2025 e 8561/2023).7.3 Il Tribunale, nel liquidare le spese di giudizio, ha dato atto delladecurtazione (e non della negazione) di tale compenso, per la mancanzadella fase istruttoria in senso stretto (espletamento dei mezzi istruttori).Va anche rilevato che in tema di liquidazione delle spese processuali aisensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Cass. Sez. 2,14198/2022).Il Tribunale non si è discostato dai limiti tabellari, tenuto conto del valoredella causa e della decurtazione della fase “trattazione/istruttoria”.8. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della controricorrente, che liquida in € 20.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.Numero registro generale 19040/2022Numero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 23738/2026Data pubblicazione 21/07/2026228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 23738/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris