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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18760/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22500-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 7417/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.22500/2020 [OSCURATO:PERSONA]: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza Cass. n.7417 del 2020 - emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 360 del 2012 - denunziando l'omissione, in dispositivo, della distrazione delle spese legali a carico dell'Azienda sanitaria regionale molisana (ASREM) risultata soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; questa Corte con ordinanza interlocutoria (Cass. n. 7854 del 2021), nel rinviare la causa a nuovo ruolo, ha disposto che l'istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; in definitiva, non vi è luogo a provvedere alla correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nell'ordinanza Cass. n. 7417 del 2020, depositata il 17 marzo 2020; neppure vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara che non vi è luogo a provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza Cass. n. 7417 del 2020, depositata il 17 marzo 2020.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 marzo 2022 ,79) [OSCURATO:PERSONA] in Cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22500-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 7417/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.22500/2020 [OSCURATO:PERSONA]: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza Cass. n.7417 del 2020 - emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 360 del 2012 - denunziando l'omissione, in dispositivo, della distrazione delle spese legali a carico dell'Azienda sanitaria regionale molisana (ASREM) risultata soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; questa Corte con ordinanza interlocutoria (Cass. n. 7854 del 2021), nel rinviare la causa a nuovo ruolo, ha disposto che l'istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; in definitiva, non vi è luogo a provvedere alla correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nell'ordinanza Cass. n. 7417 del 2020, depositata il 17 marzo 2020; neppure vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara che non vi è luogo a provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza Cass. n. 7417 del 2020, depositata il 17 marzo 2020. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 marzo 2022 ,79) [OSCURATO:PERSONA] in Cance
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