CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 81) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la revoca della patente è stata disposta sulla base della palese violazione di plurime regole cautelari da parte dell'imputato, il quale, a velocità pari al doppio di quella consentita, superando la linea di mezzeria, alla guida di una vettura avente cilindrata superiore a quella consentita, cagionava la morte di una bimba in tenera età. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, essendosi la Corte costituzionale già pronunciata sul punto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rranti DEP