CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 01905/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pecdichiarata : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata allascrittura difensiva; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 869 /202 3 , depositata il 12 dicembre 2023; udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 1° ottobre Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la [OSCURATO:PERSONA] GeneraleOlga Pirone, che ha c hiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia. Rilevato che: 1. la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), quale contraente ceduta del contratto di fornitura di carburante precedentemente concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) – sulla premessa che nel periodo giugno 2017/febbraio 2018 aveva maturatoun credito restitutorio di Euro 31.785,90 per mancataapplicazione, da parte della cessionaria, degli sconti sul prezzo del carburante già convenuti con la cedente e che per tale credito aveva emesso una serie di note di debito/fatture in data 9 aprile 2018 – chiese a l Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per la sommacorrispondente; il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2018, fu opposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con citazione notificata l’11 agosto successivo, con la qualel’opponente eccepì preliminarmente l’ incompetenza territoriale del giudice adìto, in favore del Tribunale di Brescia, luogo in cui essa società aveva sede; il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la provvisoria esecutività del decreto opposto, con sentenza dell’8 luglio 2021accolse l’eccezione, revocò il provvedimento monitorio e declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Brescia, senza però provvedere sulla domanda restitutoria proposta dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva pagato alla ingiungente-opposta la somma di Euro 36.760,76, in ragione del carattere provvisoriamente esecutivo del decreto; 2. non essendo stato riassunto il giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, al fine di ottenere la restituzione della somma pagata , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Prato (luogo della sede C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della società somministrata) un decreto ingiuntivo nei confronti d i quest’ultima; il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Prato l’ 8 febbraio 2022, fu opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con citazione notificata l’8 aprile successivo, con la qu ale l’opponente , oltre ad invocare l’accertamento del proprio diritto a trattenere la somma chiestale in restituzione (in forza delle note di debito/fatture del 9 aprile 2018) eccepì preliminarmente la continenza della causa in quella pende n te presso il Tribunale di Brescia,di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore il 28 giugno 2021,dell’importo di Euro 49.925,86 oltre accessori, chiesto ed ottenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conseguire il pagamento del credito asseritamente maturato nel periodo marzo 2018/ottobre 2019, sempre in ragione della mancata applicazione, sul prezzo del carburante oggetto della fornitura, degli sconti previsti nell’accordo aziendale; 3.costituitasi la società opposta, il Tribunale di Prato ha pr onunciato l a sentenza 12 dicembre 2023, n. 869, con cui ha dichiarato l a propria incompetenza per territorio in favore di quella del T ribunale di Brescia, competenteper continenza, al quale ha rimesso le parti con termine di trenta giorni per la riassunzione, revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo emesso l’8 febbraio 2022 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 4. quest’ultima propone r icorso per regolamento di competenza , sulla base di un unico, articolato motivo; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con scrittura difensiva , depositata ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenzadel Tribunale di Brescia; entrambe le partihanno depositato memoria. Considerato che: 1.con il motivo di ricorso viene denunciata la «violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 19 e 39 cod. proc. civ.»; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la pronuncia impugnata per aver reputato che tra il giudizio pendente presso il Tribunale di Prato (introdotto con domanda monitoriadella società fornitrice per la restituzione, ex art. 336 cod. proc. civ., di una somma pagata in forza di un precedente decreto ingiuntivo poi revocato) e il giudizio p endente presso il T ribunale di Brescia, giudice preventivamente ad ì to ( giudizio introdotto con domanda monitoria della società somministrata per il pagamento di un credito asseritamente derivato dal contrattodi fornitura), sussistesse un rapporto di continenza; ciò, sull’assunto ( reputato erroneo dalla ricorrente ) che « le questioni dedotte con la domandaanteriormente proposta davanti al Tribunale di Brescia, che ha come causa petendiil rapporto sostanziale intercorso tra le odierne parti, costituiscono il necessario presupposto, in virtù di un nesso di pregiudizialità logico - giuridica, per la definizione del giudizio successivo qui introdotto, avente come causa petendi l’indebito oggettivo conseguente alla caducazionedel titolo del pagamento eseguit o , titolo a sua volta fondato sul medesimo rapportosostanziale» (pag.5 della sentenza impugnata); sostiene la società [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario , la domanda monitoria da essa proposta(azione di ripetizione di indebito oggettivofondata sulla caducazione del titolo che aveva giustificato il pagamento ) sarebbe completamente diversa, sia in termini di petitum che di causa petendi , da quella f ormulata , se mpre in via monitoria , d alla [OSCURATO:PERSONA] di S ervizio [OSCURATO:PERSONA].r.l., basata sul preteso inadempimento del contratto di fornitura; diversamente da quanto reputato dal la sentenza impugnata , non sussisterebbe, dunque, il rapportodi continenza tra le due domande , sicché il Tribunale di P rato, competente ex art. 19 cod . proc. civ., quale giudice del luogo in cui aveva sede la società convenutacon la domanda monitoria, non avrebbedovuto abdicare alla propria cognizione sulla causa di opposizione da questa introdotta, anche in osservanza del disposto di cui all’art. 645 cod. proc. civ., attributivo di una competenza funzionale inderogabile , non modificabile per ragionidi litispendenza, continenza o connessione ; 2.il ricorso per regolamento di competenza è infondato; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.1. secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte – suggellato dalle Sezioni Unite –la relazione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum(c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità)(Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass.14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460 ; Cass. 05/05/2023, n. 11888); nel caso in esame , ricorre proprio l’ ipotesi della “continenza per specularità”, atteso che, sotto il profilo sostanziale , il riconoscimento della fondatezza della pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di S ervizio s.r.l. escluderebbe quella della pretesa restitutoriadella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.2.rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra l e domande, va tuttaviaricordato che l a traslazione della causa per continenza avviene , in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adìto sia competente tantoper la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta(art. 38, secondo comma, cod. civ.); nel caso di specie , tale competenza sussiste , in quanto il Tribunale di Brescia è territorialmente competente , sulla base dei criteri di collegamento previsti dai fori or d inari ( artt. 19 e 20 cod. proc. civ. ) , per entrambe le domande; 2.3. non osta , poi , alla traslazione della causa proposta successivamente verso il giudice preventivamente adito, il disposto dell’art.645 cod. proc. civ.: invero, la continenza di cause non è idonea a C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all’ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest’ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e disporre la caducazione dello stesso; conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e fissare il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti ad esso (Cass., Sez.Un., 23/07/2001, n. 10011; Cass.21/01/2003, n. 854; Cass.14/07/2011, n.15532); 3. correttamente , pertanto , il T ribunale di Prato , quale giudice successivamente ad ì to, pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo , ha dichiaratola continenza e fissato il termine per entorio per la ria s sunzione della causa davanti al [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza delTribunale di Brescia; 4.le sp ese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Brescia; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma