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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32110/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale della libertà di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 9 settembre 2022.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 3, stesso codice, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'indagato istante (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.).

Sostiene che il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato non avesse interesse alla proposizione del gravame sul presupposto che il sequestro risulta essere stato eseguito interamente a carico della società di cui l'indagato era legale rappresentante.

Tuttavia, obietta che egli non poteva essere a conoscenza di ciò al momento della proposizione del gravame da parte del suo difensore, non essendo stati entrambi mai notiziati formalmente di quali beni fossero stati materialmente vincolati in sede esecutiva, sicché al momento della proposizione del gravame l'individuazione delle cose che sarebbero state sequestrate era lasciata alla vaghezza del provvedimento stesso, che disponeva il vincolo in via preferenziale sui beni di proprietà della società e soltanto in via residuale su quelli dell'indagato

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione (recte: la violazione di legge) nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto la mancanza di legittimazione del difensore dell'ente (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), sul rilievo che detto difensore sarebbe stato privo di un titolo che gli attribuisse il potere di impugnare e ciò sulla base di una presunta limitatezza della nomina stessa rispetto al soggetto mandante, nonostante che l'ordinanza impugnata avesse testualmente riportato che la nomina era stata conferita dall'indagato per la sua difesa e quella della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo procedimento.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 4, stesso codice (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.) nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione del difensore dell'ente a cui le cose sono state sequestrate sul presupposto della mancanza di una procura speciale, obliterando che l'ente stesso non era un terzo interessato ma era esso stesso indagato nel medesimo procedimento.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'interesse all'impugnazione, quale condizione per l'esercizio e la prosecuzione dell'azione impugnatoria, ha un rilievo oggettivo e prescinde dalla conoscenza o meno, nel caso in esame, di ciò che sia stato sequestrato, potendo rilevare tale ultima circostanza solo ai fini del regolamento delle spese processuali.

3. Il secondo e il terzo motivo, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi sono parimenti inammissibili proprio in considerazione della circostanza che sia il Galimberti, come persona fisica, che la [OSCURATO:SOCIETA]., quale persona giuridica, erano entrambi indagati nel medesimo procedimento.

A carico della società si è infatti proceduto in relazione alla violazione ex art. artt. 5 lettera a), 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in quanto la persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]), soggetto apicale di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva posto in essere l'illecito penale di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell'interesse e a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA].

In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi.

Ne deriva che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lettera a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez.

U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 - 01).

Tale rilievo assorbe, all'evidenza, entrambi i profili sollevati con il secondo e il terzo motivo di ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale della libertà di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 9 settembre 2022. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 3, stesso codice, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'indagato istante (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.). Sostiene che il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato non avesse interesse alla proposizione del gravame sul presupposto che il sequestro risulta essere stato eseguito interamente a carico della società di cui l'indagato era legale rappresentante. Tuttavia, obietta che egli non poteva essere a conoscenza di ciò al momento della proposizione del gravame da parte del suo difensore, non essendo stati entrambi mai notiziati formalmente di quali beni fossero stati materialmente vincolati in sede esecutiva, sicché al momento della proposizione del gravame l'individuazione delle cose che sarebbero state sequestrate era lasciata alla vaghezza del provvedimento stesso, che disponeva il vincolo in via preferenziale sui beni di proprietà della società e soltanto in via residuale su quelli dell'indagato 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione (recte: la violazione di legge) nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto la mancanza di legittimazione del difensore dell'ente (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), sul rilievo che detto difensore sarebbe stato privo di un titolo che gli attribuisse il potere di impugnare e ciò sulla base di una presunta limitatezza della nomina stessa rispetto al soggetto mandante, nonostante che l'ordinanza impugnata avesse testualmente riportato che la nomina era stata conferita dall'indagato per la sua difesa e quella della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo procedimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 568, comma 4, stesso codice (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.) nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione del difensore dell'ente a cui le cose sono state sequestrate sul presupposto della mancanza di una procura speciale, obliterando che l'ente stesso non era un terzo interessato ma era esso stesso indagato nel medesimo procedimento. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'interesse all'impugnazione, quale condizione per l'esercizio e la prosecuzione dell'azione impugnatoria, ha un rilievo oggettivo e prescinde dalla conoscenza o meno, nel caso in esame, di ciò che sia stato sequestrato, potendo rilevare tale ultima circostanza solo ai fini del regolamento delle spese processuali. 3. Il secondo e il terzo motivo, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono parimenti inammissibili proprio in considerazione della circostanza che sia il Galimberti, come persona fisica, che la [OSCURATO:SOCIETA]., quale persona giuridica, erano entrambi indagati nel medesimo procedimento. A carico della società si è infatti proceduto in relazione alla violazione ex art. artt. 5 lettera a), 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in quanto la persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]), soggetto apicale di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva posto in essere l'illecito penale di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell'interesse e a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]. In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi. Ne deriva che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lettera a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 - 01). Tale rilievo assorbe, all'evidenza, entrambi i profili sollevati con il secondo e il terzo motivo di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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