CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna ad anni due e mesi due di reclusione inflitta all'esito di rito abbreviato a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Viterbo per i reati di cui agli artt. 496 e 497-bis cod. pen., riqualificando quest'ultimo nella fattispecie di cui al secondo comma. Il secondo dei due reati riguarda la falsificazione di una carta di identità rumena. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione. Premessa la riqualificazione attuata dalla Corte di appello nel reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. per avere l'imputato quantomeno concorso nella contraffazione del documento, il ricorrente sostiene che non vi sia certezza circa il /ocus commissi delicti; in particolare, non si è accertato se il reato sia stato commesso in Italia, non potendosi escludere che la falsificazione sia avvenuta all'estero. Né dal casellario, né dai carichi pendenti risulta accertata la presenza dell'imputato in Italia nel 2016, anno di rilascio della carta di identità. Ne conseguirebbe — si legge nel ricorso — che dovrebbe ritornare ad essere punibile l'uso di atto falso, riconducibile all'art. 489 cod. pen. Quanto alla quantificazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, secondo il ricorrente, il ritenuto inserimento della condotta in un contesto seriale, confligge con l'assenza del prevenuto dal territorio nazionale e con l'assenza di condotte illecite. Sotto questo profilo, si registrerebbe una mancata risposta della Corte di appello al motivo di gravame, che si era riferito a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, trascurando il motivo di appello secondo cui la carta di identità era servita al prevenuto solo per ottenere vantaggi relativi alla propria posizione lavorativa e alloggiativa e che egli era anche in possesso di documenti autentici. La sentenza impugnata sarebbe altresì carente anche quanto al riconoscimento della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui dubita della giurisdizione italiana, affermando non esservi certezza circa il luogo dove la carta di identità rumena è stata contraffatta. La censura, infatti, fonda su un dato di fatto non accertato nel processo, laddove il prevenuto aveva anche ammesso di avere pagato 2500 euro per ottenere la carta di identità (cfr. sentenza di primo grado) ma non risulta — né l'impugnativa lo rappresenta — che avesse altresì mai dichiarato che tale attività era stata compiuta all'estero. D'altra parte, non può costituire un dato significativo la circostanza che il ricorrente sia uno straniero, considerata la dichiarata destinazione del documento ad essere utilizzato in Italia, per ottenere una carta di identità italiana, e la circostanza che la carta di identità rumena sia apparentemente rilasciata dall'autorità di uno stato diverso da quello di origine dell'imputato, che è cittadino georgiano, il che non consente neanche di ritenere concretamente possibile che Maliashvili se la sia procurata in patria prima di venire in Italia.2. In ordine al segmento del ricorso che concerne la commisurazione della pena ed il riconoscimento della recidiva, il Collegio osserva quanto segue. 2.1. Riguardo al trattamento sanzionatorio, la collocazione della pena individuata al di sotto della media edittale consente di ritenere sufficiente una motivazione sintetica (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), che, nel caso di specie, si individua nel richiamo alla serialità della condotta intesa quale utilizzo plurimo dei dati risultanti dalla carta di identità rumena, sia per ottenere quella italiana, sia per concludere il contratto di locazione, nonché al possesso anche di altri documenti recanti false generalità, tra cui una patente rumena. 2.2. Stessa sorte per il versante del ricorso che riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è, infatti, inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento ai dati negativi sopra richiamati che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, avendo già il Giudice di prime cure rimarcato la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2.3. Quanto alla recidiva, il Collegio rileva che essa non è né contestata né è stata ritenuta sussistente dai Giudici di merito, donde la manifesta infondatezza ed aspecificità del ricorso sul punto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur