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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22829/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4f(,(-(1410(.( ekt, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata il 3 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e del reato di furto, come riqualificato.

Per i fatti oggi procedibili a querela è intervenuta tempestiva istanza di punizione da parte degli offesi.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie, a pagina 7, Corte territoriale ha compiutamente argomentato il diniego evidenziando la gravità dei fatti commessi, stante il contegno violento dimostrato nella colluttazione, e la personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4f(,(-(1410(.( ekt, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata il 3 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e del reato di furto, come riqualificato. Per i fatti oggi procedibili a querela è intervenuta tempestiva istanza di punizione da parte degli offesi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie, a pagina 7, Corte territoriale ha compiutamente argomentato il diniego evidenziando la gravità dei fatti commessi, stante il contegno violento dimostrato nella colluttazione, e la personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris