CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29270-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - [OSCURATO:SOCIETA]. - OTTOGAS s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]', n. 76, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1410/25/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva accertata a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una maggiore TARSU per gli anni d'imposta 2011 e 2012 a seguito di infedele denuncia resa dalla società contribuente delle superfici occupate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di imprese Agenzia delle Entrate - Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, breviter, RTI) avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la decadenza della RTI dal potere di accertamento, decorrente dalla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di occupazione degli immobili, e maturata il 31/12/2015 per l'annualità d'imposta 2011 e il 31/12/2016 per l'anno 2012. 2. Avverso tale statuizione la RTI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; 4. La società controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della controrícorrente di inammissibilità del ricorso per c.d. doppia conforme, atteso che nella specie vengono correttamente dedotti erronn iudicando. 2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, dedotto con riferimento agli anni d'imposta 2011 e 2012. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nell'individuazione del dies a quo del termine decadenziale di accertamento di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, decorrendo tale termine, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. citato, dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello di occupazione delle aree soggette alla TARSU entro cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa dichiarazione con la conseguenza che nella specie il termine di decadenza maturava, per i predetti anni d'imposta, rispettivamente il 31/12/2016 ed il 31/12/2017 (così da intendersi corretta la sentenza impugnata che per evidente errore materiale indica le diverse date del 31/12/2015 e 31/12/2016). 3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, con riferimento esclusivamente all'anno d'imposta 2012. Sostiene la ricorrente che, anche a voler accedere alla tesi della CTR, quest'ultima aveva errato nel non rilevare che nessuna decadenza era maturata per l'anno d'imposta 2012 atteso che l'avviso di accertamento era stato spedito per la notifica in data 22/12/2017 a nulla rilevando la circostanza che l'atto era pervenuto alla società contribuente il successivo 02/01/2018, dovendosi applicare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. 4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati limitatamente alla pretesa impositiva relativa all'anno d'imposta 2012.5. Richiamando quanto affermato da questa Corte nella recente ordinanza n. 19531 del 2022, «l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. "legge finanziaria 2007") prevede che: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Inoltre, in forza dell'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti. Ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data dell'i gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (Cass., Sez. 5", 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2021, n. 30966)». 6. «La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5", 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6"- 5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo, che fa riferimento al «20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell'anno» successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ... entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5", 3 novembre 2016, n. 22224). 7. Condividendone le argomentazioni, il collegio ritiene di dover dare continuità a quest'orientamento, che è nettamente prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità, disattendosi «l'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900)» 8. Nel caso in disanima, sulla base di un accertamento compiuto dal«la stessa Amministrazione» (sentenza, pag. 2), «l'occupazione degli immobili era iniziata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]» sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, per l'anno d'imposta 2011, andava a maturare il 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso di accertamento notificato il 22 dicembre 2017. Pertanto, per tale annualità, la statuizione d'appello va confermata essendo maturata a tale data (22/12/2017) la decadenza del potere impositivo dell'ente. 9. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo all'anno d'imposta 2012 atteso che la decadenza, che andava a maturare il 31/12/2017, è stata impedita dalla spedizione dell'avviso di accertamento in data 22/12/2017, per come risultante dal documento allegato al ricorso, applicandosi alla fattispecie, per come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 40543 del 2021, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, restando, pertanto, del tutto irrilevante che l'atto impositivo sia stato ricevuto dalla società contribuente soltanto il 2 gennaio 2018. 10. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente all'anno d'imposta 2012 e rigettato per l'anno d'imposta 2011. La sentenza impugnata, va quindi, cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite poste dalle parti con riferimento al solo anno d'imposta 2012 e per la regolamentazione delle spese dei presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campa