CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Aglio-ricorrente- contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Costelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1799/2024depositata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di essere titolare di 11buoni postali fruttiferi della serie 18G dell’importo ciascuno di € 5.000,00,emessi il 22/3/2006, di essersi presentata, dopo il maggio 2019, all’ufficiopostale di [OSCURATO:PERSONA], che il rimborso le era stato negato a causa dellaNumero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026prescrizione del diritto e che essa non aveva ricevuto alcuna informazionein sede di sottoscrizione dei buoni in merito al termine entro il qualeavrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso.L’attrice ha chiesto di accertare la condotta gravemente inadempienteagli obblighi informativi di legge della convenuta (in particolare per nonavere consegnato il [OSCURATO:PERSONA] e non aver reso noto il dies a quodella prescrizione) e di condannare la stessa a corrisponderle il capitale di€. 55.000,00, oltre interessi, non essendo maturato il termine diprescrizione.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 823/2022, avevaqualificato la domanda proposta in termini di azione di adempimento e-premesso che i buoni in questione erano disciplinati dal D.M. 19/12/2000,il cui art. 8 co. 1 stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivonouna volta trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo, e che lascadenza di detti buoni era di 18 mesi, come stabilito dal D.M. del Ministrodell’Economia e delle Finanze del 6/10/2004, pubblicato sulla G.U. del13/10/2004- aveva calcolato che la scadenza dei buoni fosse al 22/9/2008e che da tale data poteva essere esercitato il diritto al rimborso, entro il22/9/2018.Il Tribunale, poi, ha rilevato però che l’eccezione di prescrizionesollevata da [OSCURATO:PERSONA] era tardiva, in quanto la parte convenuta si eracostituita il 30/9/21 per l’udienza cartolare del 14/10/21 e quindi oltre iltermine di cui all’art. 166 c.p.c., termine rilevante al fine dellatempestività delle eccezioni in senso stretto, nelle quali è annoveratal’eccezione di prescrizione, mentre era irrilevante il differimento d’ufficiodell’udienza ex art. 168 bis 4° comma c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c.,avvenuto nel caso di specie, atteso che l’udienza di riferimento allastregua della quale vagliare la tempestività della costituzione delconvenuto è solo quella indicata in citazione, salvo il caso di differimentoNumero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026d’ufficio ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., non verificatosi nel caso dispecie.Il Tribunale ha ritenuto pertanto che l’azione contrattuale proposta invia principale dall’attrice fosse fondata, non essendovi ragioni, diversedall’intervenuta prescrizione, che potessero giustificare il rifiuto direstituzione delle somme investite da parte della convenuta e rilevandoaltresì che era infondata la pretesa indisponibilità delle somme richieste incapo alla convenuta ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n.266 (Legge Finanziaria 2006), dal momento che la devoluzione dellesomme al Fondo previsto dalla citata normativa non risultava provata eche la convenuta non aveva neppure provato di avere inviato agliintestatari dei buoni oggetto di causa la comunicazione di avviso di cuiall’art. 3, D.P.R. n. 116/2007, volta appunto a sollecitare lamovimentazione tempestiva del rapporto entro il termine di giorni 180,pena l’estinzione del medesimo.Il Tribunale ha pertanto ritenuto fondata la domanda attorea dipagamento, originata dalla richiesta riscossione di n. 11 titoli postali delvalore di € 5.000,00 ciascuno.[OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto appello, sostenendo che il giudice diprimo grado avesse errato nella qualificazione della prescrizione, che lacircostanza dell’avvenuta prescrizione del credito non fosse da considerareun’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, perché la questionedella prescrizione era già conosciuta dalla controparte, che nell’atto dicitazione l’aveva richiamata come fatto e l’aveva affrontata dal punto divista giuridico.La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello, osservando che lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un rifiuto da parte dell’ufficio postale e cheera del tutto irrilevante la motivazione di tale rifiuto e, dunque, laconoscenza, in capo all’attrice in prime cure, del problema dellaprescrizione già in sede stragiudiziale.Numero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte ha precisato che questa vicenda fattuale non potevadeterminare una sorta di sussunzione del problema prescrizione nel dirittodi credito azionato e permettere di superare la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] di prescrizione, rilevando la prospettazione della questionein sede giudiziale, ove, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestol’adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la liquidazione deibuoni postali, e, dall’altro, l’appellante aveva contrapposto, in sedegiudiziale, la maturata eccezione di prescrizione. Per cui era irrilevante ilfatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della questione prescrizione,perché era sul terreno giudiziale che l’attrice prospettava l’esistenza di unproprio diritto di credito ed era solo sullo stesso piano che la parteconvenuta contrapponeva fatti modificativi/estintivi, quale, appunto, laprescrizione.La Corte d’Appello ha anche confermato la reiezione dell’eccezione diindisponibilità delle somme, come sopra descritta.2) Con ricorso notificato il 17/1/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Milano, proponendo un unico motivo diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in particolare degli artt. 166 e 167 c.p.c. (errataqualificazione giuridica della prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggettodel giudizio) in relazione all’art. 360, c. 1 n. 3, c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto laprescrizione affermata da [OSCURATO:PERSONA] quale oggetto di una eccezione insenso stretto, dalla quale quest’ultima era decaduta per mancatatempestiva proposizione nel giudizio di primo grado, mentre il themadecidendum della prescrizione risultava essere stato introdotto con l’attoNumero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026di citazione a cura dell’attrice, sia come vicenda fattuale, sia comededuzione e argomento di difesa dal punto di vista giuridico.La ricorrente insiste nel sostenere che la questione di merito oggettodel giudizio, sulla quale le parti hanno avuto modo di confrontarsi con ipropri atti di causa, era proprio la prescrizione dei buoni postali, alla lucedella quale ciascuna delle parti ha sottoposto al Tribunale una proprialettura delle norme giuridiche, ma mai considerandola come un’eccezione:la questione era stata introdotta in questi termini fin da subito e proprioda parte dell’attrice, la quale nell’atto di citazione l’affronta più volte nonsolo come una “vicenda fattuale”, ma anche “sul terreno giudiziale”, percui non si tratta di una “nuova questione” e non si è prodotta alcunadecadenza.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che correttamente la Corte d’Appello ha distinto lavicenda fattuale, nella sua storicità (la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si è vista rifiutare ilrimborso dei BFP per avvenuto decorso del termine di prescrizione e ingiudizio chiede l’accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ai suoi doveri informativi circa i termini di decorrenza dellaprescrizione), dalla prospettazione delle questioni in sede giudiziale.Si nota, infatti, che un conto è la deduzione di un fatto in giudizio,l’allegazione di circostanze di fatto (vicenda dell’ufficio postale, negazionedel rimborso per decorso del termine di prescrizione), un altro ècontrapporre alle domande della parte attrice fatti modificativi/estintivi delsuo diritto (come la prescrizione) che, a livello giudiziale, impedisconol’esercizio del diritto di credito della controparte.E l’eccezione di prescrizione non può essere qualificata come meradifesa o eccezione in senso lato, perché è la legge a definirla comeeccezione in senso stretto (art. 2938 c.c.: “Il giudice non può rilevared'ufficio la prescrizione non opposta”) e rientra nella discrezionalità dellaparte decidere se far valere o meno tale eccezione, allegando in giudizioNumero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026un fatto giuridico nuovo, cioè l’inerzia del titolare del diritto protratta per iltempo previsto dalla legge, avente come effetto giuridico quello diparalizzare la pretesa dell’avversario.Quindi, anche se l’attrice aveva anticipato la situazione di fatto chel’aveva indotta ad agire in giudizio, rientrava nella facoltà della convenutaPoste Italiane proporre o meno in giudizio l’eccezione di prescrizione, conl’onere di farlo tempestivamente.2) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.5.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% suicompensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 3/7/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Numero registro generale 1947/2025Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 25045/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]