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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17659/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 13 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità, nonché riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente in si confronta.

In particolare, i giudici di merito hanno logicamente escluso la sussistenza dello stato di necessità sulla scorta della mancanza del requisito dell'attualità del pericolo, che deve escludersi allorquando il fatto dia posto in essere per risolvere in via definitiva la difficoltà di reperire un alloggio.

Peraltro, la Corte di merito ha rilevato come la causa di giustificazione di cui all'art 54 cod. pen. è suscettibile di trovare applicazione solo in ordine ad una situazione di pericolo "attuale e transitorio", in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è volto a proporre una valutazione alternativa rispetto a quella sul punto asseverata dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche, con cui la ricorrente non si confronta.

Infatti, la Corte territoriale, sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto contestato, ha valorizzato l'elemento ritenuto ostativo all'applicazione della invocata causa di non punibilità, quale la ritenuta "pervicacia della concotta, che esclude la ricorrenza della particolare tenuità del fatto" (pag. 2 della pronuncia impugnata).

Peraltro, in tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto affermato sul punto da questa Suprema Corte in forza del quale ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), come avvenuto nel caso di specie; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, la motivazione della pronuncia impugnata valorizza gli elementi ritenuti ostativi al riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., quali "le modalità del fatto e la mancanza di elementi di positiva valutazione" (pag. 3 della sentenza gravata), e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale gravante sul punto sul giudice di merito.

In tal senso, assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 13 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., è generico in quanto privo della necessaria specificità, nonché riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente in si confronta. In particolare, i giudici di merito hanno logicamente escluso la sussistenza dello stato di necessità sulla scorta della mancanza del requisito dell'attualità del pericolo, che deve escludersi allorquando il fatto dia posto in essere per risolvere in via definitiva la difficoltà di reperire un alloggio. Peraltro, la Corte di merito ha rilevato come la causa di giustificazione di cui all'art 54 cod. pen. è suscettibile di trovare applicazione solo in ordine ad una situazione di pericolo "attuale e transitorio", in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è volto a proporre una valutazione alternativa rispetto a quella sul punto asseverata dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche, con cui la ricorrente non si confronta. Infatti, la Corte territoriale, sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto contestato, ha valorizzato l'elemento ritenuto ostativo all'applicazione della invocata causa di non punibilità, quale la ritenuta "pervicacia della concotta, che esclude la ricorrenza della particolare tenuità del fatto" (pag. 2 della pronuncia impugnata). Peraltro, in tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto affermato sul punto da questa Suprema Corte in forza del quale ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), come avvenuto nel caso di specie; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la motivazione della pronuncia impugnata valorizza gli elementi ritenuti ostativi al riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., quali "le modalità del fatto e la mancanza di elementi di positiva valutazione" (pag. 3 della sentenza gravata), e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale gravante sul punto sul giudice di merito. In tal senso, assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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