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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 40577/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /te
Sentenza Cassazione n. 40577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris