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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39330/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., in relazione all'art. 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico e in fatto: - è fondato su argomenti che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, come si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione (cfr. pag. 3) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., in relazione all'art. 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico e in fatto: - è fondato su argomenti che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, come si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione (cfr. pag. 3) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39330/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris