Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 febbraio 2022

Cassazione n. 47174/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Rimini, adito ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, limitatamente ad una somma di denaro, e confermava nel resto il medesimo decreto del 12 febbraio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., tra l'altro, della autovettura Mercedes targ. [OSCURATO:TARGA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione a vari reati, tra i quali quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, dal 2018 fino all'estate 2021, detenuto illegalmente e ceduto in più occasioni sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana: fatti per il quale al prevenuto era stata pure applicata una misura cautelare personale custodiale.

2. Avverso tale ordinanza •ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare reale in relazione alla suddetta vettura, valorizzando, ai fini dell'affermazione della esistenza di una sproporzione tra il valore di tale auto acquistata nel 2019 e le capacità reddituali, elementi puramente presuntivi, quali i meri dati statistici sulle spese per le esigenze di vita familiare; nonché erroneamente considerando le capacità reddituali del prevenuto nel periodo dal 2014 al 2020, dunque anche con riferimento a periodi diversi dall'anno, il 2019, in cui si inquadra cronologicamente l'acquisto del bene sequestrato, nel quale gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto che l'interessato aveva maturato capacità reddituali lecite (anche per l'aiuto economico garantitogli dal genitore e per la sopravvenuta separazione dalla moglie) idonee a consentirgli di pagare le rate del prestito stipulato per comprare quell'auto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il motivo dell'impugnazione, formalmente dedotto in termini di violazione di legge, è infondato.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati dall'art. 240-bis cod. pen., nel quale è stato trasferito il testo normativo già contenuto nell'art. 12- sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti; e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (in questo senso, tra le tante, Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, dep. 2004, Rv. 226491).

In tale ottica, si è puntualizzato che, in materia di confisca c.d. allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen., non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407-02).

Di tali criteri interpretativi il Tribunale del riesame di Rimini ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione analitica ed esauriente, come la dimostrazione della indicata sproporzione, che rappresenta il presupposto per l'applicazione della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca in questione, fosse desumibile dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] - che tra il 2014 e il 2020 aveva avuto entrate reddituali minime, variabili tra i 384,24 euro nel 2014 e gli 8.500,17 euro nel 2018, con un leggero incremento nel solo 2019 (nel quale erano stati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi poco meno di 16.000 euro) — aveva maturato una capacità reddituale ed economica del tutto inidonea a giustificare l'acquisto nel 2019 di una vettura del valore di oltre 40.000 euro: tenuto conto anche del fatto che lo stesso era coniugato con una donna priva di autonome capacità reddituali e padre di tre figli (uno solo dei quali aveva in seguito acquisito una certa autonomia economica), ed era quindi gravato delle spese necessarie per il mantenimento di quel nucleo familiare.

Sotto questo punto di vista la decisione del Tribunale di Rimini non presenta alcun profilo di illegittimità, riconoscibile in termini di violazione di legge, per avere valorizzato, ai fini della stima dei valori economici in gioco, l'entità delle spese che ragionevolmente egli aveva dovuto sostenere per fare fronte alle esigenze basilari di vita dei componenti del proprio nucleo familiare, a tal fine considerando, come punti di riferimento, non solamente dati statistici medi, ma anche elementi molto precisi e concreti, quale la misura dell'assegno mensile che, in sede di separazione coniugale, l'autorità giudiziaria civile gli aveva imposto di versare alla moglie per il mantenimento della stessa e dei figli con questa rimasti a vivere.Né è riconoscibile la mancata osservanza della norma di diritto sostanziale applicata, cui è funzionalmente collegabile il disposto sequestro preventivo, nel fatto che i Giudici di merito abbiano effettuato una valutazione comparativa di quei valori economici estesa anche agli anni dal 2014 al 2017, quindi ad un periodo precedente a quello di quasi quattro anni nei quali è stato contestato il reato 'presupposto' per l'operatività della disciplina della confisca 'allargata': e ciò perché tanto si era necessario per contrastare la deduzione con cui la difesa dell'odierno ricorrente aveva giustificato il pagamento parzia[e del prezzo dell'auto in sequestro con il riferimento ad una permuta parziale con altra vettura già nella disponibilità nell'indagato; mezzo, questo secondo, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato proprio nel 2015, con un finanziamento di quasi 30.000 euro, in un periodo nel quale le sue capacità reddituali erano pari a circa 83 euro al mese.

3. Le ulteriori doglianze formulate con il ricorso, nella parte in cui è stata lamentata la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame delle entrate economiche lecite maturate dal ricorrente nell'anno 2019 - connesse ad una più consistente capacità reddituale, agli asseriti aiuti finanziari ricevuti dal padre e alla sopravvenuta separazione dalla moglie - lungi dall'integrare gli estremi di una motivazione assente o apparente, oltre a risultare aspecifici per non essersi il ricorrente realmente confrontato con tutti gli argomenti posti a base della decisione gravata, sono inammissibili nella misura in cui si traducono in censure al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Rimini: vizi come tali non esaminabili in sede di legittimità giusta il dettato dell'art. 325, comma , cod. proc. pen. 4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Rimini, adito ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, limitatamente ad una somma di denaro, e confermava nel resto il medesimo decreto del 12 febbraio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., tra l'altro, della autovettura Mercedes targ. [OSCURATO:TARGA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione a vari reati, tra i quali quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, dal 2018 fino all'estate 2021, detenuto illegalmente e ceduto in più occasioni sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana: fatti per il quale al prevenuto era stata pure applicata una misura cautelare personale custodiale. 2. Avverso tale ordinanza •ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare reale in relazione alla suddetta vettura, valorizzando, ai fini dell'affermazione della esistenza di una sproporzione tra il valore di tale auto acquistata nel 2019 e le capacità reddituali, elementi puramente presuntivi, quali i meri dati statistici sulle spese per le esigenze di vita familiare; nonché erroneamente considerando le capacità reddituali del prevenuto nel periodo dal 2014 al 2020, dunque anche con riferimento a periodi diversi dall'anno, il 2019, in cui si inquadra cronologicamente l'acquisto del bene sequestrato, nel quale gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto che l'interessato aveva maturato capacità reddituali lecite (anche per l'aiuto economico garantitogli dal genitore e per la sopravvenuta separazione dalla moglie) idonee a consentirgli di pagare le rate del prestito stipulato per comprare quell'auto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il motivo dell'impugnazione, formalmente dedotto in termini di violazione di legge, è infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati dall'art. 240-bis cod. pen., nel quale è stato trasferito il testo normativo già contenuto nell'art. 12- sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti; e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, dep. 2004, Rv. 226491). In tale ottica, si è puntualizzato che, in materia di confisca c.d. allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen., non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407-02). Di tali criteri interpretativi il Tribunale del riesame di Rimini ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione analitica ed esauriente, come la dimostrazione della indicata sproporzione, che rappresenta il presupposto per l'applicazione della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca in questione, fosse desumibile dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] - che tra il 2014 e il 2020 aveva avuto entrate reddituali minime, variabili tra i 384,24 euro nel 2014 e gli 8.500,17 euro nel 2018, con un leggero incremento nel solo 2019 (nel quale erano stati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi poco meno di 16.000 euro) — aveva maturato una capacità reddituale ed economica del tutto inidonea a giustificare l'acquisto nel 2019 di una vettura del valore di oltre 40.000 euro: tenuto conto anche del fatto che lo stesso era coniugato con una donna priva di autonome capacità reddituali e padre di tre figli (uno solo dei quali aveva in seguito acquisito una certa autonomia economica), ed era quindi gravato delle spese necessarie per il mantenimento di quel nucleo familiare. Sotto questo punto di vista la decisione del Tribunale di Rimini non presenta alcun profilo di illegittimità, riconoscibile in termini di violazione di legge, per avere valorizzato, ai fini della stima dei valori economici in gioco, l'entità delle spese che ragionevolmente egli aveva dovuto sostenere per fare fronte alle esigenze basilari di vita dei componenti del proprio nucleo familiare, a tal fine considerando, come punti di riferimento, non solamente dati statistici medi, ma anche elementi molto precisi e concreti, quale la misura dell'assegno mensile che, in sede di separazione coniugale, l'autorità giudiziaria civile gli aveva imposto di versare alla moglie per il mantenimento della stessa e dei figli con questa rimasti a vivere.Né è riconoscibile la mancata osservanza della norma di diritto sostanziale applicata, cui è funzionalmente collegabile il disposto sequestro preventivo, nel fatto che i Giudici di merito abbiano effettuato una valutazione comparativa di quei valori economici estesa anche agli anni dal 2014 al 2017, quindi ad un periodo precedente a quello di quasi quattro anni nei quali è stato contestato il reato 'presupposto' per l'operatività della disciplina della confisca 'allargata': e ciò perché tanto si era necessario per contrastare la deduzione con cui la difesa dell'odierno ricorrente aveva giustificato il pagamento parzia[e del prezzo dell'auto in sequestro con il riferimento ad una permuta parziale con altra vettura già nella disponibilità nell'indagato; mezzo, questo secondo, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato proprio nel 2015, con un finanziamento di quasi 30.000 euro, in un periodo nel quale le sue capacità reddituali erano pari a circa 83 euro al mese. 3. Le ulteriori doglianze formulate con il ricorso, nella parte in cui è stata lamentata la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame delle entrate economiche lecite maturate dal ricorrente nell'anno 2019 - connesse ad una più consistente capacità reddituale, agli asseriti aiuti finanziari ricevuti dal padre e alla sopravvenuta separazione dalla moglie - lungi dall'integrare gli estremi di una motivazione assente o apparente, oltre a risultare aspecifici per non essersi il ricorrente realmente confrontato con tutti gli argomenti posti a base della decisione gravata, sono inammissibili nella misura in cui si traducono in censure al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Rimini: vizi come tali non esaminabili in sede di legittimità giusta il dettato dell'art. 325, comma , cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i
Decreto Cassazione n. 47174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris