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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15966/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la mancanza di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni ostative ad una riduzione della misura della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la mancanza di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni ostative ad una riduzione della misura della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 15966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris