CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 41998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Giorgio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Emmanuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per tutti i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/06/2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Noia il 13/6/2022, in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento, con condotta concorsuale, in danno di alcuni dipendenti del distributore di benzina Angi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, tramite i comuni difensori di fiducia, con un unico atto, sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo hanno eccepito la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di rapina anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre, l'illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa costituita dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza riscontro dei rilievi difensivi allegati con nota di udienza. Hanno evidenziato a riguardo che il tribunale aveva unificato gli episodi di violenza di cui ai capi 1, 2 e 3 nonostante le lesioni sub 2 e il danneggiamento sub 3 fossero successivi alla rapina, come esplicitato nei capi di imputazione, in conformità con le dichiarazioni del Taurisano e del Cangiano, senza adeguato vaglio di attendibilità del narrato dalle persone offese, nella parte in cui avevano smentito la comune versione degli indagati (richiesta di riscossione dello stipendio arretrato dopo il licenziamento avvenuto pochi giorni prima). 2.1.2 I ricorrenti hanno inoltre lamentato l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. per aver agito al fine di riscuotere un credito di lavoro nei confronti dei titolari del distributore di benzina, con conseguente inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Il giudice del riesame aveva disatteso la prospettazione difensiva, sostenendo che la pretesa non era corrispondente all'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento, attesa l'incertezza dell'ammontare delle somme dovute a seguito del licenziamento; che l'azione criminosa era stata rivolta anche nei confronti di terzi, estranei al rapporto di lavoro; che la gravità e la violenza della condotta criminosa erano sintomatiche del dolo della rapina. Non avevano tuttavia considerato che l'importo preteso (euro 800,00) era esattamente quello dovuto ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e Emanuele; che il rapporto di lavoro era stato confermato dal Taurisano; che l'azione violenta era stata diretta esclusivamente nei confronti del debitore effettivo (la società Angi che gestiva il distributore); che l'entità della violenza era elemento estraneo alla distinzione fra le due fattispecie, come affermati dalle sezioni unite nelle sentenza n.29541 del 23/10/2020). 2.2. Con il secondo motivo hanno censurato l'applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato nonché la motivazione, ritenuta illogica e carente, del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari, valutate soltanto sulla base della mera astratta gravità del reato, senza considerare le circostanze particolari che avevano determinato la reazione dei [OSCURATO:PERSONA] ed indicare gli elementi a sostegno dell'affermato pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che il difensore all'odierna udienza ha precisato che ai ricorrenti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e che per un evidente errore materiale l'ordinanza impugnata fa riferimento alla custodia in carcere. Ciò precisato, i ricorsi risultano inammissibili. 2. Circa il primo motivo, trattasi di censure reiterative, esaminate dal giudice del riesame in termini adeguati, senza rilievi di legittimità. E' appena il caso di ribadire che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400). 3. Alla stregua di tali criteri, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai motivi con i quali si contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina.3.1 Risulta infatti dal testo della sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalle sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti della stazione di servizio nonché dagli esiti dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, rappresentativi dell'attività delittuosa posta in essere dagli indagati, che costoro, insieme, a distanza di una brevissima distanza temporale, si recarono presso il distributore di benzina usando violenza e minaccia nei confronti di tutte le persone ivi presenti (e non soltanto del Cangiano) al fine di impossessarsi della somma di euro 800,00. Le argomentazioni difensive, tese ad una alternativa ricostruzione della vicenda, sulla base peraltro di una diversa valutazione delle prove dichiarative e senza tener conto degli altri elementi indizianti (le risultanze del sistema di videosorveglianza, gli esiti degli accertamenti di polizia), non inficiano la portata logica della motivazione, nei termini evidenziati. 3.2 Le conclusioni dei giudici del merito cautelare riscontrano altresì l'editto accusatorio - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - in quanto la rapina risulta ascritta ai tre ricorrenti, in concorso tra loro, i quali si impossessarono del suddetto importo sottraendolo ai vari dipendenti che lo detenevano quale incasso della giornata. 3.3 Tale ultima circostanza di per sé vale ad escludere la configurabilità del delitto ex art. 393 cod. pen. perché l'azione violenta e minacciosa fu diretta verso persone che sicuramente non erano creditori degli indagati (rectius, di due di essi) nell'irrilevanza che le somme appartenessero in ultima analisi alla società o alla ditta che gestiva l'impianto, dovendosi avere esclusivo riferimento al soggetto passivo della violenza e non già al proprietario in ultima analisi del denaro. Ciò che caratterizza la rapina è il fatto che il reo sottrae la res, esercitando sulla vittima una violenza od una minaccia diretta e ineludibile, sì che nel caso di specie non solo i soggetti che subirono le violenze e le minacce non erano concretamente debitori delle somme pretese a titolo di compensi lavorativi ma non erano neanche astrattamente tenuti a versarle agli indagati, in adempimento di un'obbligazione altrui. 4. Anche i rilievi sulle esigenze cautelari sono all'evidenza infondate perché, in ogni caso, non sono state valutate in astratto, sulla base del titolo di reato, ma secondo le modalità e le circostanze del caso concreto, che ben possono essere prese in considerazione per il giudizio di pericolosità e della capacità a delinquere, unitamente alla personalità del soggetto e del contesto socio - ambientale (di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 13/01/2022 - Rv. 282769): la spregiudicatezza e professionalità dimostrata nell'aggressione programmata e sinergica da parte degli stessi componenti di un nucleo familiare, dove la figura paterna è di supporto all'azione criminale dei figli, finalizzata alla commissione di più reati, con violenza diretta anche nei confronti di persone estranee alle dedotte vicende personali, costituiscono indici di attualità e concretezza del pericolo di commissione di altri gravi delitti della stessa specie. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som