CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 32984/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2,o2 Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15937/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza di Priscilla n. 4, per procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - RGN 15937/14 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 117/29/13 depositata il 20.12.2013. Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 13.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale venivano ripresi a tassazione imponibili non dichiarati all'esito dell'esame della documentazione contabile di nove cessioni di immobili stipulate nell'anno 2005. L'ufficio verificava, in relazione a una compravendita, una grave anomalia tra l'importo dichiarato nel rogito, la relazione tecnico estimativa e l'importo previsto nel preliminare di vendita. A seguito di indagini bancarie emergeva che il contribuente aveva effettuato versamenti e prelevamenti non giustificati. Il contribuente impugnava l'avviso e la CTP di Rovigo accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la legittimità del provvedimento impositivo limitatamente all'importo di €118.00000. Il contribuente impugnava la decisione e la CTR del Veneto con sentenza n. 117/29/13 depositata il 20.12.2013 respingeva l'appello. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del D.Igs 546/1992; 2948, 2729 c.c; 115, RG N 15937/14 169 c.p.c; 74, 77 att. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere consentito la nuova produzione dei documenti smarriti dei quali era sussistente la prova dell'avvenuto deposito. La censura è inammissibile Questa Corte (Cass. 13218/2016; Cass.22972/2013) ha affermato che "il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della pronuncia della causa, dei documenti su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, non preclude al giudice di secondo grado di decidere sul gravame, ove non risulti lo smarrimento del fascicolo e la formale richiesta di ricostruzione del medesimo". In altra pronuncia, si è ribadito che "le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo" (Cass.12223 /2012). Nella specie, la parte non ha allegato, ai fini dell'autosufficienza, di avere avanzato richieste di rimessione in termini e di ricostruzione del fascicolo di parte e in quale atto processuale lo avrebbe fatto, né che la produzione era stata effettuata, né di avere offerto nuovamente in produzione la documentazione a suo dire smarrita. La CTR ha osservato : "Quanto al prelevamento di euro 20.000,00, la presunta giustificazione proveniente dal documento di provenienza NL non può dirsi provata in quanto il documento non risulta concretamente allegato agli atti e, in ogni caso le allegazioni sul punto sarebbero comunque generiche. Inoltre, il passaggio del denaro dall'odierno contribuente alla propria consorte non spiega ancora l'origine della provvista". RGN 15937/14 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 600/73 e dell'art. 52 del DPR 633/72 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la provvista regolarmente detenuta in conto corrente dovesse essere giustificata quanto alla propria origine, pur in presenza di regolare indicazione del beneficiario e in presenza di argomentazioni che ne escludevano la natura di operazione imponibile. La censura non è fondata. Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l'accertamento, effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili. Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata ( cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017).RGN 15937/14 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo. Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla movimentazione sui conti correnti evidenziando che le giustificazioni fornite dal contribuente erano "inesistenti, apodittiche e del tutto generiche" e perciò inidonee a giustificare le movimentazioni sul conto corrente. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. RGN 15937/14 Rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.5.2021 [OSCURATO:PERSONA]