CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di L'aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la sentenza di condanna del Tribunale di Teramo che ha condannatoKudret [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in ordine al reato dicui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero).2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 178, lett. c), 179, 420-ter,190 cod. proc. pen., di cui all’ art. 24Cost., nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto.In particolare, la difesa lamenta che con l’atto di appello e con i motiviaggiunti era stata eccepita la nullità del procedimento di primo grado perillegittimo diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimentodocumentato e per la indebita dichiarazione di decadenza della provatestimoniale, già ammessa, del figlio del ricorrente, cittadino italiano, rilevante aifini della prova del radicamento familiare.Il rigetto dell’istanza di rinvio, secondo la difesa si sarebbe fondato su unaformula stereotipata in assenza di una reale verifica della effettivitàdell’impedimento confermata, con formula parimenti generica, da parte dellaCorte di appello.Rileva, inoltre, la difesa che quale effetto del mancato rinvio il Tribunale hadichiarato la difesa decaduta dalla prova sopraindicata già ammessa,confermando genericamente la correttezza della decisione senza soffermarsisulla decisività della stessa in relazione alla valutazione del radicamento ai finidell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998 e alla concessione delle circostanze131-bis cod. pen. In relazione ai vizi denunciati la sentenza di appello avrebbereso una motivazione apparente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione sullarinnovazione dell’istruttoria in appello in relazione all’assunzione della provatestimoniale del figlio, cittadino italiano, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] conviveva al fine diprovare il radicamento familiare.Sul punto la Corte di appello avrebbe reso una motivazione viziata, inquanto affermando di non potere disapplicare un provvedimento di espulsioneillegittimo ha confuso l’oggetto della prova con la disapplicazione del decreto diespulsione ed inoltre non avrebbe rilevato la rilevanza della prova ai fini sopraindicati e la sua indispensabilità. Anche in relazione al vizio denunciato lasentenza di appello avrebbe reso una motivazione apparente.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 19, comma 2, lett. c) d. lgs n. 286 del 1998, nonché il vizio dimotivazione sulla convivenza con un parente italiano, avendo la Corte di appelloritenuto, con argomentazioni insufficienti, che non ricorresse la convivenza con ilconiuge come riferito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in data 4 settembre 2022, senza peròvalutare l’allegazione difensiva secondo la quale all’epoca del giudizio il ricorrenteconviveva con il figlio, circostanza rilevante sia ai fini del divieto di cui all’art. 19d. lgs cit., sia ai fini del nulla osta all’espulsione.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la mancata applicazione dellacausa di esclusione della particolare tenuità del fatto, con motivazione inidonea adar conto di una valutazione complessiva degli elementi difensivi allegati asostegno.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e vizi motivazionali in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e alla richiesta di non applicazione della recidivae comunque di applicazione in via equivalente alle generiche.Sul punto la motivazione risulterebbe carente in quanto non considera glielementi positivi allegati dalla difesa, quali l’inserimento familiare, ilsostentamento al figlio italiano, storia lavorativa e i motivi concreti del rientro.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e vizimotivazionali in ordine alla concessione del nulla osta all’espulsione da parte delTribunale, laddove ha ritenuto il nulla osta conseguenza automatica dellacondanna, potendo invece valutare le condizioni ostative di cui all’art. 19 dlgs n.286 del 1998 e le allegazioni difensive in ordine ai legami affettivi e socialipresenti in Italia e non anche in Albania.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento dirigetto di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, è carentedel requisito della necessaria specificità.Premesso che dalla incontestata sintesi dei motivi di ricorso non risulta chela questione sia stata devoluta al giudice d’appello, resta assorbente laconsiderazione che qualunque valutazione di merito resta preclusa dallagenericità della doglianza che non si cura di indicare gli estremi fattuali dellarichiesta (quando sarebbe stata formulata rispetto alla data dell’udienza, qualesarebbe stato l’impedimento, quali le altre circostanze fattuali di rilievo ai fini delcontrollo sulla correttezza del bilanciamento operato dal giudice di primo grado eimposto dalla disciplina in tema di impedimento difensivo). Al riguardo, varicordato che la natura processuale della questione non elide l’onere delricorrente di formulazione deduzioni specifiche idonee ad attivare i poteri dicontrollo del giudice di legittimità (v., mutatismutandis, ad es., Sez. 6, n. 36612del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121 – 01).Ne discende che si sottrae al controllo di legittimità anche la doglianzaconcernente la dedotta decadenza dalla prova testimoniale, prospettata qualeeffetto del mancato differimento dell’udienza, trattandosi di questionestrettamente dipendente da un motivo non ritualmente devoluto al giudicedell’impugnazione.2. Il secondo e il terzo motivo, con i quali si formulano censuresostanzialmente sovrapponibili in merito alla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale in riferimento all’assunzione della testimonianza del figlio delricorrente, sono infondati.In primo luogo, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge come,con la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603cod. proc. pen., l’odierno ricorrente non abbia specificamente sollecitatol’assunzione della prova testimoniale del figlio, limitandosi invece a formulareuna generica istanza volta a una più compiuta ricostruzione della propriaposizione ai fini della valutazione dell’eventuale sussistenza di cause digiustificazione e di condizioni ostative all’espulsione. Ne consegue che la censuraproposta in questa sede, incentrata sul mancato espletamento della predettaprova testimoniale, risulta priva del necessario fondamento fattuale, non avendoil ricorrente specificamente allegato di avere ritualmente devoluto tale richiestaal giudice di appello. Da ciò discende l’inconferenza del motivo.In ogni caso deve rilevarsi che il Giudice di appello, con motivazionepuntuale e corretta in diritto, ha escluso la rilevanza della prova per superfluitàdella stessa, anche evidenziando che i rimedi impugnatori avverso il decreto diespulsione sono stati regolarmente esperiti con esito negativo.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondocui in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territoriodello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione asseritamenteillegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoieffetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del23/09/2022, Hysa, Rv. 283752 - 01).In tale arresto, questa Corte pur dando atto che la possibilità didisapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo e la conseguenteinsussistenza del reato che punisce la relativa inottemperanza è stataripetutamente affermato dalla Corte (per la contravvenzione di cui all'art. 650cod. pen., Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555; per il reato dicui all'art. 14, comma 10, d. lgs n. 81 del 2008 di inottemperanza alprovvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo divigilanza in materia di lavoro, Sez. 3, n. 27534 del 10/04/2019, Gheorghe, Rv.276232), evidenzia, tuttavia, con riferimento specifico alla fattispecie di cuiall’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 «che la possibilità di disapplicazionepuò essere esercitata entro determinati limiti, non potendosi ipotizzareun'ingerenza generale del giudice penale sull'attività amministrativa. La strutturadell'art. 13, comma 13 d. lgs. 286 del 1998 è senza dubbio differente rispettoalle norme fin qui menzionate. In effetti, la fattispecie penale non è configuratacome punizione dell'inosservanza del provvedimento amministrativo, così comeper la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. ("Chiunque non osserva unprovvedimento legalmente dato dall'Autorità ...") o per il delitto di cui all'art. 14,comma 5 ter d. lgs. 286 del 1998 ("La violazione dell'obbligo di cui al comma 5bis è punita ..."), in cui - per usare le parole delle Sezioni Unite, Niccoli - l'attogiuridico è assunto quale dato della fattispecie penale; la condotta punita èquella di reingresso nel territorio nazionale ("Lo straniero destinatario di unprovvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senzauna speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno") e, quindi, non vi èinottemperanza al provvedimento di espulsione: al contrario, presupposto delreato è l'avvenuta ottemperanza al provvedimento di espulsione, che può esseresia coattiva (accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forzapubblica, art. 13, comma 4 d. lgs. 286 del 1998), sia volontaria (comma 5). Adessere trasgredito, quindi, è il divieto di reingresso che sorge nel momento in cuilo straniero lascia il territorio nazionale: il nuovo ingresso in Italia è sanzionatopenalmente se viene compiuto senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenutola speciale autorizzazione dal Ministero dell'Interno ovvero se il divieto è statorevocato nell'ipotesi prevista dal comma 14».3. Il quarto motivo è generico in relazione all’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., sia per l’assoluta indeterminatezza delle circostanze fattuali indicatesia perché il reingresso del quale si discute non può che presupporre l’assenza diuna convivenza con un figlio al momento del fatto, laddove del tutto irrilevantirestano le asserite condotte successive (e che tale sia lo deduce lo stesso ricorsoa pag. 7), peraltro dedotte – e anche questa è considerazione assorbente – intermini di assoluta genericità quanto ai contorni fattuali. Del resto il Giudice dàconto della circostanza che il ricorrente aveva già eluso i controlli alla frontiera,sia della gravità dei fatti oggetto della condanna che ha determinato l’espulsione.4. Il quinto motivo, concernente la motivazione della sentenza impugnata inordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non siconfronta con le argomentazioni dei giudici di appello che hanno individuato nellaintensità del dolo un elemento ostativo al riconoscimento delle generiche infavore dell’imputato, ritenuto persona indifferente alle statuizioni dello Stato chelo ha espulso dal territorio posto che, al di là dell’anticipato reingresso, già nel2005 il ricorrente aveva eluso i controlli alla frontiera.Deve al riguardo osservarsi che il Giudice di appello ha correttamenteapplicato il principio affermato da questa Corte secondo cui al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prenderein esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, De, Rv. 265826 - 01).È, poi, infondata anche la deduzione concernente la mancata motivazione inordine alla richiesta di non applicazione della recidiva, dovendosi al riguardoevidenziare che a sostegno della stessa non è formulata alcuna argomentazione,venendo meramente indicata nelle conclusioni dei motivi aggiunti.Di conseguenza, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordinea motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione per lainammissibilità originaria della deduzione e ciò anche nel caso in cui il giudicedell'impugnazione non ne abbia dichiarato l’inammissibilità (in tal senso, exmultis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01 Sez. 3, n.10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).5. Infine, non è fondato l’ultimo motivo, con il quale si è dedotto il vizio dimotivazione per avere la Corte di appello concesso il nulla osta per una nuovaespulsione ritenendolo effetto obbligato della condanna.A tal riguardo deve rilevarsi che - come affermato di recente da Sez. 7, n.34780 del 2021 «[L]'espulsione prevista dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio1998, n. 286 costituisce una sanzione amministrativa di natura accessoria che ilgiudice deve obbligatoriamente applicare nei confronti dell'imputato ritenutocolpevole della inosservanza del divieto di reingresso nel territorio dello Stato(cfr. Sez. 1, n. 5936 del 4/12/2001, dep. 2002, Shtjefni, Rv. 220873 - 01, chene ha affermato la necessaria applicazione anche in caso di sentenza dipatteggiamento relativa ad accordo che non l'aveva contemplata; nello stessosenso v. Sez. 1, n. 21382 del 1/4/2003, Malaj, Rv. 226812 - 01; Sez. 7, n.21131 del 12/12/2019, dep. 2020, Frroku, non massimata). Infatti, sebbene larelativa previsione sia inserita nel contesto dell'articolo relativo all'espulsioneamministrativa, lo stretto collegamento stabilito dal legislatore tra l'applicazionedella sanzione penale e quella dell'espulsione, induce a ritenere che esso abbiainteso attribuire all'Autorità giudiziaria la relativa competenza (Sez. 1, n. 27051del 19/5/2004, Topi, Rv. 228893 - 01)».Alla luce di tali principi, va rilevato che il riferimento della sentenzaimpugnata al nulla osta di cui alla decisione di primo grado, va inteso, alla lucedella motivazione della decisione della Corte territoriale che ne valorizza lanatura di “effetto obbligato della condanna”, come un esatto chiarimentoargomentativo destinato a illustrare la natura della misura applicata nei terminiappena ricordati di sanzione amministrativa accessoria dell’espulsione.6. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]