CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 14 dicembre 2024, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto avverso l'ordinanza del 13 novembre 2025, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara aveva disposto, de plano, la confisca dei pappagalli in sequestro. 2. Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. per avere il giudice deciso sull'opposizione de plano, senza fissare l'udienza prevista dall'art. 666, comma 1, cod. proc. pen.; 2.2. la violazione di legge in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere il giudice erroneamente qualificato l'opposizione come una "mera riproposizione" dell'istanza originaria, e conseguente violazione del diritto al contraddittorio, nonché per avere ritenuto manifestamente infondata l'opposizione, laddove si contestava la legittimità della confisca in assenza di un accertamento della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Si rileva che, come stabilisce il chiaro dettato normativo della'art. 667, Ai\( comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui sia stata presentata opposizione avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, senza formalità, abbia stoci.."04e, pz-m- • ) ALitdisposto la confisca, "in tal caso si procede a norma dell'articolo 666"Ye, quindi, mediante fissazione di udienza camerale, nel contraddittorio delle parti. Di conseguenza, come già affermato da questa Corte, in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché de plano, deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione 2del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada, Rv. 284512 - 01). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione, ha provveduto de plano, ciò che integra la censurata violazione di legge e la conseguente nullità del provvedimento impugnato. 4. Per i motivi indicati, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Novara affinché, libero nel merito, decida sull'opposizione nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MIl Consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta Andrea Gentjp_ LA.Ae1 Deposi44.a [OSCURATO:PERSONA] oggi, 26 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott/sf Elisab tt9Arrabito 3