Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29271/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, inoltre, sia aspecifico, atteso che l'imputato ha mancato di adeguarsi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, inoltre, sia aspecifico, atteso che l'imputato ha mancato di adeguarsi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno
Sentenza Cassazione n. 29271/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris