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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27960/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 24 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 24 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris