CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente